CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21618/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante protempore entrambe elettivamente domiciliate entrambe in Roma pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese ambeduein forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato come perlegge- controricorrente –Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 5663/2024Numero sezionale 4220/2026Numero di raccolta generale 21618/2026Data pubblicazione 24/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona delPresidente pro tempore- intimata -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCalabria n. 2793/07/2022, depositata il 20/09/2022 e non notificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorsoIl giudizio concerne la cartella di pagamento n.09720170143596892 che veniva notificata il 14 settembre 2017 allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., quale coobbligata della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione, per il recupero di imposte (IRES, IVA e IRAP) relativeagli anni d’imposta 2007 e 2008, iscritte a ruolo a seguito diaccertamenti divenuti definitivi. Avverso la cartella la [OSCURATO:SOCIETA]proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale diReggio Calabria, deducendo plurimi vizi, tra cui difetti di notifica e dimotivazione, violazioni dell’art. 7 dello Statuto del contribuente,carenza del periculum in mora, difetto di prova, violazione dell’art. 14del d. Lgs. n. 472 del 1997 e mancato rispetto del beneficiumexcussionis. L’Agenzia delle entrate si costituiva chiedendo il rigetto delricorso. Il giudizio di primo grado si concludeva con accoglimento delricorso per violazione del beneficium excussionis.Proposto appello dall’Agenzia delle entrate, essa chiedevapreliminarmente l’integrazione del contraddittorio nei confronti dellaZoe s.r.l., cessionaria di un ramo d’azienda della [OSCURATO:SOCIETA]., ededuceva l’erronea applicazione dell’art. 14 del d. Lgs. n. 472 del 1997,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 5663/2024Numero sezionale 4220/2026Numero di raccolta generale 21618/2026Data pubblicazione 24/06/2026nonché l’omessa valutazione dell’efficacia del giudicato formatosi sugliaccertamenti. Disposta l’integrazione del contraddittorio, sicostituivano la [OSCURATO:SOCIETA]., che eccepiva l’infondatezzadell’appello, e la [OSCURATO:SOCIETA]., che chiedeva il rigetto dell’impugnazione o,in subordine, la limitazione della propria responsabilità. LaCommissione tributaria regionale riteneva fondato l’appello,osservando che, nella fattispecie, ricorrevano i presupposti dellacessione di azienda in frode ai creditori tributari, ai sensi dell’art. 14,comma 4, del d. Lgs. n. 472 del 1997, con conseguente esclusione delbeneficium excussionis e di ogni limite alla responsabilità delcessionario. In applicazione di tali principi, la sentenza di primo gradoveniva integralmente riformata, con dichiarazione di legittimità dellacartella di pagamento e condanna alle spese di lite a carico della partesoccombente.Ricorrono a questa Corte le società contribuenti con atto affidatoa tre motivi.Resiste con controricorso la sola Agenzia delle Entrate; ilriscossore è rimasto intimato di fronte a questa CorteRAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo le parti ricorrenti si dolgono della violazionee falsa applicazione degli artt. 7 della L. n. 212 del 2000 e 56 del d.P.R.n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poichéil giudice di appello fonda la decisione sulla ritenuta sussistenza di unacessione d’azienda in frode ai creditori ex art. 14, comma 4, del d. Lgs.n. 472 del 1997, benché tale presupposto non risulti dalla motivazionedella cartella di pagamento. Si assume che la CTR consentaun’inammissibile integrazione postuma della motivazione dell’attoimpositivo, individuando una diversa causa giustificativa della pretesaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 5663/2024Numero sezionale 4220/2026Numero di raccolta generale 21618/2026Data pubblicazione 24/06/2026rispetto a quella originariamente posta dall’Ufficio, in violazione delprincipio di cristallizzazione della motivazione e del diritto di difesa delcontribuente.Il motivo è privo di fondamento per un duplice ordine diconsiderazioni: in primo luogo, la giurisprudenza di Legittimità escludeche la cartella di pagamento debba essere motivata anche conriferimento all’ipotesi prevista dall’art. 14 del d. Lgs. n. 472 del 1997(Cass. n. 10377 del 2022); secondariamente, nel caso di specie è lastessa CTR a sottolineare che anche DG service s.r.l. ha partecipato algiudizio nei confronti dell’avviso di accertamento notificato al cedente,ragion per cui le ragioni poste a base della pretesa ora azionata in sedeesecutiva con la cartella impugnata erano – e da tempo - già aconoscenza anche della ridetta contribuente.Tali ragioni, oltre che note, sono anche state riconosciutelegittime in giudizio, dalle sentenze – si legge nella sentenza di appello– n. 800/881-02-2017 favorevoli all’Amministrazione finanziaria,dell’esistenza delle quali la pronuncia impugnata dà atto inmotivazione.Peraltro, dalla trascrizione in ricorso della cartella impugnata sievince l’indicazione in essa dell’avviso di accertamento oggetto di talegiudizio; il che conferma la avvenuta conoscenza di cui si è detto incapo alle contribuenti, che hanno avuto conoscenza di tale attopresupposto, lo hanno impugnato e infine, nel giudizio relativo, sonorisultate soccombenti.Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 14 del d. Lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice di appello erroneamenteescluso l’operatività del beneficium excussionis. Si sostiene che lafattispecie rientri nell’ambito del comma 1 dell’art. 14 e non in quelladel comma 4, mancando la prova della cessione in frode dei creditoriCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 5663/2024Numero sezionale 4220/2026Numero di raccolta generale 21618/2026Data pubblicazione 24/06/2026tributari. In particolare, si rileva che l’Amministrazione non forniscealcuna dimostrazione del presupposto previsto dal comma 5 dellanorma, ossia dell’avvenuto trasferimento dell’azienda entro sei mesidalla constatazione di una violazione penalmente rilevante, conconseguente illegittimità dell’iscrizione a ruolo e conferma della nullitàdella cartella. Secondo la parte ricorrente la disciplina applicabile alcaso di specie non era quella di cui al I comma dell’art. 14 del d. Lgs.n. 472 del 1997 bensì quella di cui al comma IV, ovverosia quellarelativa alla cessione in frode dei crediti tributari per la quale nontrovava applicazione il beneficium excussionis. Sennonché taleaffermazione risulta - si sostiene - destituita di fondamento nellamisura in cui la Corte di secondo grado ha ritenuto provata la frodedando rilevanza a circostanze, peraltro neanche mentovate nel corpodella motivazione, del tutto irrilevanti allo scopo.Con il terzo motivo si denuncia, sotto ulteriore e diverso profilo,la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d. Lgs. n. 472 del 1997e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., peravere la CTR affermato una responsabilità illimitata del cessionario inassenza di prova della frode. Si assume che, anche a voler configurareuna responsabilità della società cessionaria, il giudice di appello omettadi applicare il limite quantitativo previsto dal comma 1 dell’art. 14, noncircoscrivendo l’obbligazione al valore o al corrispettivo pattuito per lacessione dell’azienda o del ramo d’azienda, nonostantel’Amministrazione non assolva all’onere probatorio posto a suo carico.I motivi di cui sopra sono inammissibili.La CTR afferma che in atti «risulti ampiamente provatodall’appellante (e sul punto gli appellati non hanno dedotto nulla), chela fattispecie giuridica applicabile al caso de quo sia quella prevista dalcomma quarto dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 che esclude inCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 5663/2024Numero sezionale 4220/2026Numero di raccolta generale 21618/2026Data pubblicazione 24/06/2026radice ogni limitazione di responsabilità in favore del cessionario». Ciòevidentemente in ragione della ritenuta sussistenza di una frode.La superiore motivazione in diritto della CTR è contestata dallericorrenti affermando che AE non avrebbe comprovato la frode, ma nonillustra le ragioni in forza delle quali le prove offerte dall’appellante, cuiil giudice di appello fa (sia pure genericamente) riferimento nonsarebbero idonee ad integrare la disposizione normativa indicata,limitandosi a contestare (a sua volta genericamente) la sussistenzadella consapevole partecipazione alla frode e la frode stessa.In altri termini, il ricorrente avrebbe dovuto indicare gli elementiper i quali troverebbe applicazione il comma 1 (con i limiti diresponsabilità in esso previsti ed evidenziati) e non il comma 4 dell’art.14 e spiegare le ragioni per le quali le prove dedottedall’Amministrazione finanziaria non sarebbero idonee alla sussunzionedella fattispecie nel comma 4.I motivi sono, pertanto, del tutto privi di specificità in relazioneal vizio di violazione di legge specificamente denunciato, così comeevidenziato anche dalle conclusioni scritte del P.G.Pertanto, il ricorso va – conclusivamente – rigettato.Le spese di lite sono liquidate secondo la soccombenza. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti in solido tra loro alpagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrenteche liquida in euro 30.000,00 oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedelle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pariCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 5663/2024Numero sezionale 4220/2026Numero di raccolta generale 21618/2026Data pubblicazione 24/06/2026a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 15 maggio 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7