CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32215/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a MIRANDOLA il 28/07/1978 avverso la sentenza del 28/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada. Rilevato che, con motivo unico di ricorso, la difesa lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, erronea valutazione delle risultanze' processuali, stante l'assenza di prova che siano stati forniti all'imputato gli avvisi di cui al combinato disposto dagli artt. 356 cod. proc. pen. 114 disp. att. cod. proc. pen. Rilevato che i motivi dedotti risultano manifestamente infondati. Rilevato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al Giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Tommasini, Rv. 281976; Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Piva, Rv. 281169). Ritenuto che la Corte territoriale ha fornito sul punto una spiegazione congrua ed adeguata, evidenziando che il teste di Polizia ha più volte ribadito di avere fornito gli avvisi di legge all'imputato prima che questi venisse sottoposto agli accertamenti volti alla verifica dello stato di ebbrezza; che lo stesso teste serbava un ricordo preciso dei fatti e delle condizioni psicofisiche in cui versava ,l'imputato; che egli ha puntualizzato di avere somministrato gli avvisi all'atto dell'ingresso in ospedale, prima che venisse sottoposto a prelievo. Considerato che le censure difensive non si confrontano con la puntuale motivazione espressa dalla Corte di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M