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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27833/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6939/2023 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie nonché meramente riproduttivi di quelli disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha adeguatamente esplicitato le ragioni poste a fondamento della penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruttoria nel secondo grado di giudizio perché non ritenuta assolutamente indispensabile.

Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in relazione sia alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 131-bis cod. pen., osservando che, per un verso, il carattere non temporaneo dell'allontanamento e per altro verso, i precedenti penali dell'imputato, non consentivano di qualificare la fattispecie in questione come espressiva di minima offensività; Ritenuto inoltre che, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del gravame ha fatto buon governo dei principi operanti in materia, attraverso il riferimento agli elementi ritenuti decisivi (la personalità incline a violare la legge come risultante dal casellario giudiziale e l'assenza di elementi positivamente valutabili), senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (la mancata dimostrazione dei ricovero per un proprio asserito malore).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6939/2023 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie nonché meramente riproduttivi di quelli disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha adeguatamente esplicitato le ragioni poste a fondamento della penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruttoria nel secondo grado di giudizio perché non ritenuta assolutamente indispensabile. Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in relazione sia alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 131-bis cod. pen., osservando che, per un verso, il carattere non temporaneo dell'allontanamento e per altro verso, i precedenti penali dell'imputato, non consentivano di qualificare la fattispecie in questione come espressiva di minima offensività; Ritenuto inoltre che, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del gravame ha fatto buon governo dei principi operanti in materia, attraverso il riferimento agli elementi ritenuti decisivi (la personalità incline a violare la legge come risultante dal casellario giudiziale e l'assenza di elementi positivamente valutabili), senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (la mancata dimostrazione dei ricovero per un proprio asserito malore).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 27833/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris