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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01757/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 13/07/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udito il difensore del imputato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata 4 la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] - amministratore formale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza dell'Il aprile 2013 - colpevole di bancarotta semplice documentale, così riqualificato il fatto di bancarotta documentale fraudolenta, originariamente contestato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi.

2.1. Violazione degli artt. 40 e 43 cod. pen. e 27 Cost, e correlato vizio della motivazione, contraddittoria e illogica nell'affermazione di responsabilità della ricorrente, con riguardo, in particolare, alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Si sottolinea che la documentazione contabile era stata sequestrata dalla G.d.F., poi dissequestrata su istanza della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. detentrice del 50% delle quote sociali, non emergendo da alcun dato che la ricorrente fosse venuta a conoscenza della restituzione.

Cosicchè deve escludersi qualsiasi profilo di colpa.

2.2. Vizio della motivazione, perchè omessa, dal momento che la sentenza impugnata contiene un integrale rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, senza svolgere un effettivo vaglio critico delle doglianze dell'appellante. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibilmente proposto, contenendo mere contestazioni di merito in ordine alla responsabilità soggettiva della ricorrente, che, invece, è stata esaurientemente scrutinata dalla Corte di appello, che ha desunto la consapevolezza in capo all'imputata delle responsabilità connesse al ruolo formalmente assunto, dall'avere ella, per lungo tempo, svolto mansioni di impiegata dirigenziale in ambito commerciale, cosicchè, proprio per la pregressa esperienza maturata in tale ambito, non v'è ragione giustificatrice dell'atteggiamento di colposo disinteresse mantenuto in ordine alla tenuta della contabilità sociale.

La condotta omissiva si è, d'altro canto, manifestata meno di tre anni prima del fallimento ( Sez. 5, n. 37910 del 26/04/2017, Rv. 271218), essendo, peraltro, irrilevante che l'amministratore sia stato in carica per un breve periodo o che non abbia avuto deleghe operative, in quanto l'accettazione della carica di consigliere di amministrazione comporta comunque l'assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo di cui all'art. 2932 cod. civ. (Sez. 5, n. 4791 del 29/10/2015 (dep. 2016) Rv. 265802). 2.A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, la Difesa si limita a riproporre la propria tesi, anche confondendo il ruolo ascritto alla Tasso, che è inequivocabilmente quello di amministratrice formale della società fallita, e non di amministratore di fatto, come si legge in ricorso.

Si omette, invece, il dovuto confronto con la più che ragionevole valutazione della Corte di appello, che ha ravvisato la colpa della Tasso nell'omesso controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili in maniera coerente con il consolidato canone ermeneutico ( peraltro espressamente richiamato dal Giudice di merito: Sez. 5, n. 31885 del 23/06/2009 Rv. 244497), che riconosce la responsabilità omissiva in questione in ragione del ruolo formalmente ricoperto.

Si ritiene, infatti, che l'amministratore formale, in quanto investito di una posizione di garanzia rispetto al bene giuridico penalmente tutelato, è responsabile, a norma dell'art. 40 cpv. cod.pen., a titolo di concorso, per non essere intervenuto a impedire la realizzazione delle fattispecie criminose da parte di altri organi societari, nonostante l'art. 2392 c.c., assunto a principio di ordine generale, gli imponga di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli: il contegno omissivo è, cioè, assunto a concausa dell'evento (Sez. 5, n. 11938 del 09/02/2010, Rv. 246897).

3. Del tutto infondatamente, pertanto, la Difesa stigmatizza il vizio argomentativo della sentenza impugnata, tacciandola di una supina adesione alla decisione del primo giudice, dal momento che, invece, la decisione è sorretta da un autonomo vaglio del materiale probatorio anche alla luce dei motivi di impugnazione, e le critiche della ricorrente all'uso del materiale probatorioci risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 20 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] esa [OSCURATO:PERSONA] R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 13/07/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito il difensore del imputato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata 4 la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] - amministratore formale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza dell'Il aprile 2013 - colpevole di bancarotta semplice documentale, così riqualificato il fatto di bancarotta documentale fraudolenta, originariamente contestato. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi. 2.1. Violazione degli artt. 40 e 43 cod. pen. e 27 Cost, e correlato vizio della motivazione, contraddittoria e illogica nell'affermazione di responsabilità della ricorrente, con riguardo, in particolare, alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Si sottolinea che la documentazione contabile era stata sequestrata dalla G.d.F., poi dissequestrata su istanza della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. detentrice del 50% delle quote sociali, non emergendo da alcun dato che la ricorrente fosse venuta a conoscenza della restituzione. Cosicchè deve escludersi qualsiasi profilo di colpa. 2.2. Vizio della motivazione, perchè omessa, dal momento che la sentenza impugnata contiene un integrale rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, senza svolgere un effettivo vaglio critico delle doglianze dell'appellante. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibilmente proposto, contenendo mere contestazioni di merito in ordine alla responsabilità soggettiva della ricorrente, che, invece, è stata esaurientemente scrutinata dalla Corte di appello, che ha desunto la consapevolezza in capo all'imputata delle responsabilità connesse al ruolo formalmente assunto, dall'avere ella, per lungo tempo, svolto mansioni di impiegata dirigenziale in ambito commerciale, cosicchè, proprio per la pregressa esperienza maturata in tale ambito, non v'è ragione giustificatrice dell'atteggiamento di colposo disinteresse mantenuto in ordine alla tenuta della contabilità sociale. La condotta omissiva si è, d'altro canto, manifestata meno di tre anni prima del fallimento ( Sez. 5, n. 37910 del 26/04/2017, Rv. 271218), essendo, peraltro, irrilevante che l'amministratore sia stato in carica per un breve periodo o che non abbia avuto deleghe operative, in quanto l'accettazione della carica di consigliere di amministrazione comporta comunque l'assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo di cui all'art. 2932 cod. civ. (Sez. 5, n. 4791 del 29/10/2015 (dep. 2016) Rv. 265802). 2.A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, la Difesa si limita a riproporre la propria tesi, anche confondendo il ruolo ascritto alla Tasso, che è inequivocabilmente quello di amministratrice formale della società fallita, e non di amministratore di fatto, come si legge in ricorso. Si omette, invece, il dovuto confronto con la più che ragionevole valutazione della Corte di appello, che ha ravvisato la colpa della Tasso nell'omesso controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili in maniera coerente con il consolidato canone ermeneutico ( peraltro espressamente richiamato dal Giudice di merito: Sez. 5, n. 31885 del 23/06/2009 Rv. 244497), che riconosce la responsabilità omissiva in questione in ragione del ruolo formalmente ricoperto. Si ritiene, infatti, che l'amministratore formale, in quanto investito di una posizione di garanzia rispetto al bene giuridico penalmente tutelato, è responsabile, a norma dell'art. 40 cpv. cod.pen., a titolo di concorso, per non essere intervenuto a impedire la realizzazione delle fattispecie criminose da parte di altri organi societari, nonostante l'art. 2392 c.c., assunto a principio di ordine generale, gli imponga di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli: il contegno omissivo è, cioè, assunto a concausa dell'evento (Sez. 5, n. 11938 del 09/02/2010, Rv. 246897). 3. Del tutto infondatamente, pertanto, la Difesa stigmatizza il vizio argomentativo della sentenza impugnata, tacciandola di una supina adesione alla decisione del primo giudice, dal momento che, invece, la decisione è sorretta da un autonomo vaglio del materiale probatorio anche alla luce dei motivi di impugnazione, e le critiche della ricorrente all'uso del materiale probatorioci risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 20 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] esa [OSCURATO:PERSONA] R
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