CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 giugno 2024
Cassazione n. 27752/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27450/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] II, n. 154, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli, n. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1006/2021 depositata il 30/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria di crediti di alcune aziende fornitrici, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Foggia in relazione a fatture per forniture di medicinali, di assistenza sanitaria nonché di acqua ed energia elettrica. L’[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avanti al Tribunale di Milano, in cui si costituiva, resistendo, la Banca. 1.1. Con sentenza n. 5142/2018 del 10 maggio 2018 il Tribunale di Milano revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettava la domanda proposta in via subordinata dalla Banca exart. 2041 cod. civ. e la condannava alla rifusione delle spese di lite. 2. Avverso tale sentenza la Banca proponeva appello; si costituiva, resistendo al gravame, l’[OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con sentenza n. 1006/2021 del 30 marzo 2021 la Corte d’Appello di Milano accoglieva parzialmente l’appello, per l’effetto accoglieva -in parte, in relazione alla fattura relativa a somministrazione di energia elettrica- la domanda exart. 2041 cod. civ., riconoscendone i presupposti, e condannava l’[OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 346.340,81, oltre interessi legali dalla data di scadenza della fattura al saldo; oltre al rimborso delle spese dei due gradi di giudizio. 3. Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto exart. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2697 c.c. e/o 112 e/o 115 e/o 116 cod. proc. civ. e/o 24 Cost. nonché nullità della sentenza exart. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ.”. Lamenta che la corte di merito non ha correttamente applicato il principio dell’onere della prova e non ha fatto buon governo delle risultanze probatorie, dato che non ha rilevato l'avvenuto pagamento, sebbene documentato in causa da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], a favore della società di fornitura di energia elettrica per il periodo marzo 2009/novembre 2009. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.”. Lamenta che la corte di merito non ha rilevato il fatto, decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza dell'avvenuto integrale pagamento, da parte di essa [OSCURATO:PERSONA], della fornitura di energia elettrica per il periodo marzo/novembre 2009. 3. I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati. L’[OSCURATO:PERSONA] odierna ricorrente lamenta che la corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che essa aveva già pagato le somme di cui alla fattura n. 2005715218 emessa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il 3 giugno 2016, e, dopo aver riconosciuto fondata la proposta azione di indebito arricchimento, l’ha condannata a pagare proprio l’importo portato dalla fattura medesima. Riporta e localizza gli atti dei precedenti gradi di giudizio in cui ha dedotto di aver già pagato, nonché la documentazione in cui chiede lo storno della suindicata fattura, che a suo dire costituisce indebita duplicazione rispetto a somme già integralmente pagate. Senonché dalla lettura della sentenza impugnata risulta: a) che nessuna menzione è svolta in ordine a queste allegazioni ed eccezioni (in senso lato) di avvenuto pagamento; in particolare, nessuna menzione è svolta in ordine ad una indebita duplice fatturazione delle medesime somme; la fattura ed il suo importo vengono citate unicamente per determinare il quantum debeatur in relazione all’accoglimento della domanda di indebito arricchimento; b) che, peraltro, a p. 9 della sentenza viene affermato che l’importo di cui alla citata fattura risulta “pacificamente ridotto”, e soprattutto si rileva che la parte appellata, cioè la odierna ricorrente, sostiene che la somma portata dalla fattura “costituisca solo il residuo dello storno effettuato da [OSCURATO:PERSONA] a seguito di contestazione”. In tal modo, seppure in maniera concisa -ma chiara, che esula pertanto da critiche riconducibili al vizio di motivazione apparente (v. Cass., 23781/2023)- la corte d’appello ha mostrato di tenere conto delle contestazioni della [OSCURATO:PERSONA], ma ne ha poi ritenuto l’infondatezza, sul rilievo che la fattura prodotta in atti portasse una somma, seppure ridotta, ancora da pagare alla Banca. 3.1. Ne consegue che il primo motivo è infondato, perché la corte ha ben applicato la regola dell’onere della prova, proprio sulla base del quale ha affermato che la Banca ha provato il suo credito, sia nell’ansia nel quantum, e che per contro, sulla scorta dell’orientamento di questa Corte in tema di somministrazione di energia elettrica, l’utente, cioè la odierna ricorrente, non ha idoneamente contestato né l’esistenza del rapporto contrattuale con la società cedente né l’avvenuta cessione del credito e che, in punto di quantum, si sia limitata a sostenere che la fattura 2005715218 porti una somma che costituisce il residuo rispetto allo storno di somme già effettuato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a seguito di contestazione. 3.2. Parimenti infondato è il secondo motivo, perché non vi è omesso esame del fatto, cioè del pagamento: il fatto storico in sé viene infatti esaminato, là dove, seppure stringatamente, la corte di merito fa riferimento ad un “residuo dello storno effettuato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a seguito di contestazione” (v. p. 9 della sentenza). Per il resto il motivo è inammissibile là dove pretende, anche riproducendo il contenuto di precedenti produzioni documentali, di sollecitare una revisione delle valutazioni di fatto e dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuti dal giudice dimerito, da ritenere preclusa in questa sede in quanto estranea al giudizio di cassazione secondo costante orientamento di legittimità (v. tra le tantissime, quanto al riesame del merito, Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148 e, quanto alla revisione dell’apprezzamento delle prove, Cass., del 24/05/2006, n. 12362; conf. Cass., 23/05/2014, n. 11511; Cass., 13/06/2014, n. 13485). 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di c