CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 43418/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/12/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 dicembre 2021, la Corte di assise di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., la confisca di taluni beni in pregiudizio di Antonietta e [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in via definitiva per i delitti di concorso esterno in associazione mafiosa ed alterazione di armi aggravata, ha ritenuto che, limitatamente alle unità immobiliari abitate, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] e dalla terza interessata [OSCURATO:PERSONA], sussistessero le condizioni — in termini di sproporzione tra redditi di origine lecita ed acquisizioni patrimoniali, disponibilità, in capo al condannato, degli immobili de quibus agitur ed omessa giustificazione della loro provenienza — per disPorre la confisca c.d. allargata. 2. Vincenzo ed [OSCURATO:PERSONA] propongono, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deducono violazione della legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione errato nell'apprezzamento dell'esistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento impugnato. Rilevato, in primis, che il concorso esterno in associazione mafiosa non rientra nel novero dei reati il cui accertamento consente l'applicazione dell'istituto oggi disciplinato dall'art. 240-bis cod. pen., lamentano che la Corte di assise di appello non abbia tenuto conto dell'epoca di realizzazione degli immobili della cui confisca si discute, la cui considerazione avrebbe condotto ad escludere ogni collegamento tra i commessi reati ed i contestati arricchimenti. Eccepiscono, ulteriormente, di avere ingiustificatamente trascurato le allegazioni difensive, confortate da riscontri di natura sia dichiarativa che documentale, attestanti l'impiego, per la costruzione del fabbricato, degli apporti, economici e lavorativi, di familiari ed amici. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va affrontato, in via preliminare, il tema di rito che è pregiudiziale alla questione di merito dedotta con il motivo di ricorso.2. La Corte di assise di appello di Catanzaro, su impulso del locale Procuratore generale, ha disposto, in sede esecutiva, la confisca di determinati beni ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., così agendo in ossequio al principio da tempo consacrato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221-01), che ha chiarito, tra l'altro, che il giudice dell'esecuzione, in assenza di previa statuizione di quello di cognizione, «provvede "de plano", a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice». 3. Ed invero, la questione dedotta, in quanto afferente alla confisca, rientra, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., nelle competenze del giudice dell'esecuzione. L'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. prevede che, ricorrendo tali condizioni, «il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 comma 4», così operando un rinvio ad una procedura bifasica, caratterizzata da un primo vaglio effettuato «in ogni caso senza formalità», quindi de plano e senza la fissazione di apposita camera di consiglio partecipata, cui consegue, in caso di opposizione, un nuovo esame dell'istanza, stavolta nel contraddittorio ed a norma dell'art.666 cod. proc. pen.. Nella fattispecie in esame, invece, la Corte di assise di appello ha provveduto sull'istanza originaria dopo avere instaurato il contraddittorio e celebrato apposita udienza camerale, al cui esito ha adottato l'ordinanza oggetto /p, di ricorso per cassazione. 4. Ritiene, al riguardo, il Collegio che la parte abbia errato nell'individuazione del rimedio avverso l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione, secondo quanto stabilito, in modo ormai costante, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ferma nel ritenere che anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il giudice abbia provveduto sull'istanza previa instaurazione del contraddittorio in camera di consiglio senza esservi tuttavia tenuto, il rimedio sia costituito dall'opposizione e non dall'immediata proposizione di ricorso per cassazione. Ciò, in quanto, ove si imponesse all'interessato di adire direttamente il giudice di legittimità, resterebbe precluso l'indisponibile riesame nel merito della prima decisione, appunto tramite l'opposizione, che in siffatta materia il legislatore ha inderogabilmente inteso assicurare prima dell'eventuale vaglio della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643; Sez. 1, n. 32418 del 31/03/2016, Cataldo, Rv. 267478; Sez. 1, n.52058 del 10/06/2014, Bimbola, Rv. 261604; Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Tabbì, Rv. 254812), riesame affidato al giudice di merito che, in executivis, al contrario di quello di legittimità, ha cognizione piena della materia che in fatto fonda le doglianze oggetto di procedimento ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente — sostanzialmente privato di un grado di giudizio in ambiti per i quali il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità — non è stato in grado di sottoporre al giudice della cognizione. 5. L'erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte quale ricorso per cassazione non ne determina però l'inammissibilità, poiché se ne impone invece l'esatta qualificazione quale opposizione ex artt. 666, 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen. (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; Sez. 1, n. 3144 del 14/12/2021, dep. 2022, Nati, Rv. 282494). Ne consegue la trasmissione degli atti al competente giudice dell'esecuzione, conformemente ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis del quale è espressione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che ritiene l'impugnazione ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data ad essa dalla parte che l'ha proposta e prevede che, se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente. Tale norma, invero, è stata inserita nel novellato codice di rito per segnare — in tema di impugnazioni — una impostazione diretta a salvaguardare il nocciolo oggettivo della istanza volta a sollecitare un nuovo esame del provvedimento non condiviso, senza annettere importanza a ipotetiche intenzioni dell'impugnante, dirette alla più o meno consapevole proposizione di un'impugnazione errata. Tale insegnamento si ricava dall'organica disamina della materia contenuta in Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv.220221, in cui si individua il fondamento dell'art. 568, comma 5 cod. proc. pen. appunto nel favor impugnationis, depurato di ogni profilo di formalismo, e nell'incanalamento dell'impugnazione errata sul giusto binario della procedura attivata (in senso conforme Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, dep. 2014, Bergantini, Rv. 259532). Ne discende che allorché, come nel caso in esame, un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti al giudice competente. 6. Il ricorso, pertanto, va qualificato come opposizione e gli atti vanno trasmessi alla Corte di assise di appello di Catanzaro, per il relativo giudizio. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione, ordina la tras