CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02154/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. – p . i . v.a. 00 557770864 – in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e dife s a in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain Roma, alla piazza Cavour , n. 1 7 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. , in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO e PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di CATANIA. INTIMATO e PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d’APPELLO di CATANIA.INTIMATO avverso la sentenza n. 1898/2019della Corte d’Appello di Catania, uditala relazione nella camera di consiglio dell’ 8 novembre 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna formulava richiesta per la dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non si costituiva. 3.Con sentenza in data 20.3.2019 il Tribunale di Enna dichiarava la propria incompetenza ratione locie la competenza per territorio del Tribunale di Catania. 4.Trasmessi gli atti al Tribunale di Catania, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del pari non si costituiva. 5. Con sentenza in data 1 0 . 5 .201 9 i l Tribunale di Catania dichiarava il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 6.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva reclamo. Resisteva ilcuratore del fallimento . Non si costituiva il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catania. 7.Con sentenza n. 1898/2019 la Corte di Catania rigettava il reclamo. Evidenziava la corte - in ordine al terzo motivo di reclamo, avente rilievo preliminare, con cui si era addotta l’inesistenza della notificazione della richiesta di fallimento del P.M., siccome l’esecuzione della notifica era stata dal Procuratore della Repubblica demandata alla Guardia di Finanza in assenza di provvedimento del Presidente del Tribunale che ai sensi dell’art. 15, 5° co., l.fall. l’avesse consentita – che la notificazione d ella richiesta di fallimento e del decreto di convocazione doveva nondimeno reputarsi nulla e non già inesistente, con susseguente sanatoria exart. 156, 3° co., cod. proc. civ., in dipendenza del raggiungimento dello scopo dell’atto,alla stregua del riliev o per cui la notifica era stata eseguita direttamente a mani di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentantedella società. Evidenziava la corte - in ordine al primo motivo di reclamo, con cui si era addotta la nullità delle notifiche in data 18.4.2019 e 29.4.2019 dell ’istanza di fallimento e del decreto di convocazione in camera di consiglio, siccome eseguite senza indicazione della carica rivestita e delle funzioni assolte dai destinatari nell’ambito dell’organizzazione societaria- ch e in data 18.4.2019 gli agenti della Guardia di Finanza avevano notificato a [OSCURATO:PERSONA] il decreto di convocazione “completo della documentazione a corredo”, ossia con allegata la richiesta di fallimento del Procuratore della Repubblica di Enna, ove nell’intestazione, di seguito alla denominazione della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era indicata quale legale rappresentante della medesima società; che analoghi rilievi erano da formulare con riferimento alla notificazione eseguita in data 29.4.2019 a mani del dottor [OSCURATO:PERSONA], titolare dello studio professionale ove era ubicata la sede sociale. 8.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; ne ha chiesto la cassazionesulla scorta di due motivi. Ilcuratore del F allimento d ella [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Non hanno svolto difese il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ed il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catania. 9.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:10.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che ha errato la corte di merito a ritenereche l a nullità in ficiant e le notifiche dell’istanza di fallimento e del decreto di convocazione in camera di consiglio, nullità dipendentedall’esecuzione della notificazione da parte della Guardia di Finanza in assenza di decreto di autorizzazione del Presidente del Tribunale, si fosse sanataai sensi del 3° co. dell’art. 156 cod. proc. civ. Deduce invero che l’effetto sanante può determinarsi unicamente a seguito ed in virtùdella costituzione della parte intimata ed essa ricorrente, così come si evince dal verbale dell’udienza prefallimentare del 7.5.2019, in fase prefallimentareinnanzi al tribunale non si è costituita. 11.Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del secondo motivo di ricorso. 12. La Corte d’Appello di Catania, pur avendo correttamente ricondotto nell’alveo della nullità e non già dell’inesistenza la ragione di invalidità, veicolata dal terzo motivo di reclamo (e correlata alla mancanza del provvedimento del Presidente del Tribunale atto, ai sensi dell’art. 15, 5° co., l.fall., a consentire l’esecuzione della notificazionedemandata dal Procuratore della Repubblica alla Guardia di Finanza), delle notifiche dell’istanza di fallimento e del decreto di convocazione,ha tuttavia erro neamente assunto che tale ragione di nullità si fosse sanata ai sensi del 3° co. dell’art. 156 cod. proc. civ. Invero, questa Corte spiega da tempo che la nullità della notificazione della citazione è sanata, in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell’atto, soltanto con la costituzione in giudizio della parte destinataria dell’atto medesimo(cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 11466, 4794; Cass. 1.6.2018 n. 14 100; Cass. 6.3.2006n. 4794). E nella specie, così come si evince dal verbale dell’udienza prefallimentare del 7.5.2019 (riprodotto a pag. 6 del ricorso per cassazione) , la [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita in fase prefallimentare dinanzi al Tribunale di Catania. Cosicché la ragione di nullità poi veicolata dal terzo motivo di reclamo, in nessun modo sanata, non è venuta meno. 13. D’altra parte , è vero che questa Corte ha assunto c h e , qualora l a notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di convocazionesia avvenuta tramite polizia giudiziaria senza il provvedimento presidenziale che l’abbia motivatamente disposta, exart. 15, 5° co., l.fall., per ragioni di urgenza , il vizio della notifica –vizio di nullità e non già di inesisten za , in quanto non totalmente incompatibile con le regole della procedura prefallimentare- resta sanato , ove la notifica sia giunta a buon fine per aver raggiunto lo scopo di portare l’atto a conoscenza del destinatario nonché, a maggior ragione, quando il debitore, informato del deposito del ricorso e della fissazione dell’udienza, si sia costituito innanzi al tribunale chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 5.10.2015, n. 19797;Cass. 31.8.2016, n. 17444). E però in ambedue le occasioni scrutinate da questo Giudice con le ci tate pronunce, il debitore dichiarato fallito era comparso dinanzi al tribunale. Il che evidentemente , ai fini della sanatoria, ha rivestito una valenza assorbente, al di là della circostanza per cui “la notifica così eseguita [tramite polizia giudiziaria, senza il provvedimento presidenziale exart. 15, 5° co., l.fall., fossecomunque] giunta a buon fine, avendo realizzato l’effetto di portare l’atto a conoscenza del destinatario”(così in motivazione Cass. 5.10.2015, n. 19797).Nella specie, peraltro, va pure escluso che le due notifiche eseguite dalla polizia giudiziaria fossero stata portat e ritualmente a conoscenza della destinataria, posto che la prima era stata consegnata alla Caramazza quale “diretta interessata”, mentre la seconda, indirizzata alla sede della società, era stata effettuata fuori termine. 15. In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo di ricorso lasentenza n. 1898/2019 della Corte d’Appello di Catania va cassata. Ai sensi degli artt. 383, 3° co., e 354, 1° co., cod. proc. civ. va disposto rinvio al Tribunale di Catania -in composizione diversa da quella di cui alla sentenza dichiarativa di fallimento in data 10.5.2019 - anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità (cfr. Cass.11.7.2013, n. 17205, secondo cui, qualora debba essere dichiarata la nullità della notificazione e, per violazione del contraddittorio, la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, si configura, conseguentemente, l’obbligo per il giudice di appello di rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., disposizione applicabile anche ai reclami camerali, quale deve considerarsi l'impugnazione avverso la dichiarazione di fallimento). 16.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso, cassa in relazione al primo motivo di ricorso la sentenza n. 1898/2019 della Corte d’Appello di Catania e rinvia a l Tribunale di Catania - in composizione diversa da quella di cui alla sentenza dichiarativa di fallimento in data 10.5.2019 - anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara assorbito nell’accoglimento del primo motivo il secondo motivo di ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. dell