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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1991

ECLI:EU:C:1991:463
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61989CJ0306_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-306/89, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, Val-Sainte-Croix, convenuta, avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che, avendo omesso di adottare entro il termine assegnato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1982, 82/470/CEE, relativa a misure destinate a favorire l' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI) nonché dei depositari (gruppo 720 CITI) (GU L 213, pag. 1), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet e F. Grévisse, presidenti di sezione, C.N.

Kakouris, J.C.

Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici, avvocato generale: C.O.

Lenz cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali delle parti all' udienza del 2 luglio 1991, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 settembre 1991, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 6 ottobre 1989 la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato, un ricorso inteso a far dichiarare che, avendo omesso di adottare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1982, 82/470/CEE, relativa a misure destinate a favorire l' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI) nonché dei depositari (gruppo 720 CITI) (GU L 213, pag. 1, in prosieguo: la "direttiva"), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE. 2 L' art. 4 della direttiva riguarda il tipo e la provenienza degli attestati che ai cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri dev' essere consentito fornire qualora lo Stato membro ospitante esiga, per l' accesso ad una delle attività su cui verte la direttiva, requisiti attinenti all' onorabilità dell' interessato, al fatto che in passato non sia incorso in dichiarazioni di fallimento nonché alla sua capacità finanziaria.

L' art. 5 sancisce l' obbligo, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, d' informare l' interessato della disciplina cui sia eventualmente soggetta l' attività ch' egli intende svolgere.

Gli artt. 6 e 7 dispongono in materia di equivalenza e di prova con riferimento al possesso di conoscenze e capacità richiesto dalla normativa dello Stato membro ospitante. 3 Gran parte delle attività previste dalla direttiva è soggetta, nella Repubblica ellenica, ad una normativa che impone requisiti quanto all' accesso e allo svolgimento delle stesse.

Ciò vale per l' attività di agente marittimo, di titolare di agenzie di viaggio, di depositario che gestisce magazzini generali nonché di perito automobilistico chiamato ad esercitare le proprie funzioni dinanzi ai tribunali ("perito nel settore degli incidenti stradali"), attività queste per le quali, stando alla [OSCURATO:PERSONA], non è stata adottata alcuna misura di trasposizione. 4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 5 Occorre anzitutto respingere l' argomento della Repubblica ellenica secondo cui il proprio diritto nazionale non conterrebbe alcuna misura discriminatoria nell' ambito di applicazione della direttiva e non sarebbe obbligatorio trasporre la direttiva per quanto riguarda attività che non sono disciplinate. [OSCURATO:PERSONA] non ha infatti formulato alcuna censura del genere e d' altronde la direttiva, che si limita a sancire l' abolizione delle restrizioni non discriminatorie alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, riguarda espressamente soltanto le attività l' accesso alle quali è soggetto nello Stato membro ospitante a taluni requisiti (artt. 4 e 6).

Sulla riconducibilità dell' attività di perito nel settore degli incidenti stradali all' ambito dell' art. 55 del Trattato CEE 6 La Repubblica ellenica afferma che l' attività di perito nel settore degli incidenti stradali partecipa all' esercizio di pubblici poteri ai sensi dell' art. 55 del Trattato.

Lo Stato non sarebbe quindi tenuto ad adottare i provvedimenti imposti dalla direttiva in ordine a detta attività, come sarebbe confermato da una dichiarazione delle delegazioni belga, ellenica, italiana e lussemburghese iscritta nel verbale della riunione del Consiglio nel corso della quale è stata adottata la direttiva. 7 Si osservi in proposito che le perizie in materia di incidenti stradali non sono vincolanti per i tribunali.

Esse lasciano intatti la valutazione dell' autorità giudiziaria e il libero esercizio della funzione giurisdizionale.

L' attività in esame non può quindi essere considerata partecipe dell' esercizio della pubblica autorità ai sensi dell' art. 55 del Trattato (v., in merito alle attività tipiche della professione di avvocato, sentenza 21 giugno 1974, Reyners, punti 52 e 53 della motivazione, causa 2/74, Racc. pag. 631). 8 Si rilevi inoltre che, per giurisprudenza costante della Corte (v., tra l' altro, sentenza 15 aprile 1986, [OSCURATO:PERSONA] / Belgio, punto 17 della motivazione, causa 237/84, Racc. pag. 1247), la portata oggettiva delle norme di diritto comunitario è determinata solo da queste stesse norme, tenuto conto del loro contesto.

Una dichiarazione come quella cui si richiama la Repubblica ellenica non può quindi incidere su detta portata.

Sull' obbligo di designare autorità o organismi, ai sensi degli artt. 4, n. 6, e 7, n. 4, della direttiva 9 Il n. 6 dell' art. 4 della direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di designare, entro il termine previsto per la trasposizione della direttiva, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai nn. 1-4 dello stesso articolo e di informarne immediatamente gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e la [OSCURATO:PERSONA]. 10 L' art. 6 della direttiva dispone che, qualora in uno Stato membro l' accesso alle attività in parola, o il loro esercizio, sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali, commerciali o professionali, lo Stato riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e capacità l' esercizio effettivo in un altro Stato membro dell' attività considerata, ove questa sia stata esercitata alle condizioni previste dallo stesso articolo. 11 La prova di questo esercizio effettivo risulta da un attestato rilasciato dall' autorità o organismo competente dello Stato membro di origine o di provenienza (art. 7, n. 3). [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a designare dette autorità od organismi entro il termine previsto per la trasposizione della direttiva e ad informarne immediatamente gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e la [OSCURATO:PERSONA] (art. 7, n. 4). 12 [OSCURATO:PERSONA] contesta alla Repubblica ellenica di non aver designato le autorità ed organismi di cui sopra. 13 In proposito la Repubblica ellenica, rispondendo ad un quesito postole dalla Corte, ha ricordato che, nel corso dei negoziati di adesione, aveva designato quale autorità competente a rilasciare gli attestati a coloro che volessero svolgere una determinata attività professionale sul territorio di uno Stato membro la direzione generale delle relazioni tra la Grecia e le Comunità europee, del ministero del Coordinamento.

Sarebbe pertanto questa l' autorità deputata al rilascio degli attestati di cui all' art. 7, n. 4, della direttiva. 14 In una lettera inviata successivamente alla [OSCURATO:PERSONA], nonché in udienza, la Repubblica ellenica ha precisato che la citata direzione generale è competente anche per il rilascio dei documenti di cui al citato art. 4, n. 6. 15 Si deve rilevare in proposito che la designazione effettuata dalla Grecia nell' ambito dei negoziati di adesione faceva seguito ad una richiesta della [OSCURATO:PERSONA] riferita alla comunicazione 13 luglio 1974 concernente i certificati, le dichiarazioni e le attestazioni previste dalle direttive adottate fino al 1 giugno 1973 dal Consiglio in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, riguardanti l' onorabilità, l' assenza di fallimento, il tipo e la durata delle attività esercitate nei paesi d' origine (GU C 81, pag. 1). 16 Se ne desume che questa designazione non è stata effettuata ai fini dell' attuazione della direttiva 82/470 e non dispensava quindi la Repubblica ellenica dal procedere a tal fine ad una designazione espressa di detta autorità.

La designazione cui la Repubblica ellenica si richiama, peraltro, non è stata comunicata agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, né è stata oggetto della pubblicità indispensabile affinché essa possa essere conosciuta dagli interessati. 17 Da quanto precede risulta che la censura della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla mancata adozione dei provvedimenti necessari per la trasposizione degli artt. 4, n. 6, e 7, n. 4, della direttiva dev' essere accolta.

Sull' omessa trasposizione delle altre norme della direttiva 18 Quanto alla trasposizione delle altre norme della direttiva, la Repubblica ellenica si è limitata a richiamare una circolare applicabile all' attività di agente marittimo. 19 Si rilevi in proposito che la direttiva è volta ad attribuire diritti ai singoli e che, per giurisprudenza costante della Corte, i provvedimenti di trasposizione devono, in questo caso, non solo vincolare l' autorità interessata, ma anche consentire ai destinatari di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (v., in particolare, sentenza 17 ottobre 1991, [OSCURATO:PERSONA] / Germania, punto 13 della motivazione, causa C-58/89, Racc. pag.

I-4983). 20 Poiché la citata circolare non possiede detti requisiti, né è stata adottata alcuna altra norma di trasposizione delle norme in parola, questa censura e pertanto l' intero ricorso devono essere accolti.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 21 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

Poiché la Repubblica ellenica è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce: 1) Avendo omesso di adottare, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1982, 82/470/CEE, relativa a misure destinate a favorire l' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI) nonché dei depositari (gruppo 720 CITI), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61989CJ0306_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-306/89, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, Val-Sainte-Croix, convenuta, avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che, avendo omesso di adottare entro il termine assegnato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1982, 82/470/CEE, relativa a misure destinate a favorire l' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI) nonché dei depositari (gruppo 720 CITI) (GU L 213, pag. 1), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet e F. Grévisse, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici, avvocato generale: C.O. Lenz cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali delle parti all' udienza del 2 luglio 1991, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 settembre 1991, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 6 ottobre 1989 la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato, un ricorso inteso a far dichiarare che, avendo omesso di adottare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1982, 82/470/CEE, relativa a misure destinate a favorire l' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI) nonché dei depositari (gruppo 720 CITI) (GU L 213, pag. 1, in prosieguo: la "direttiva"), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE. 2 L' art. 4 della direttiva riguarda il tipo e la provenienza degli attestati che ai cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri dev' essere consentito fornire qualora lo Stato membro ospitante esiga, per l' accesso ad una delle attività su cui verte la direttiva, requisiti attinenti all' onorabilità dell' interessato, al fatto che in passato non sia incorso in dichiarazioni di fallimento nonché alla sua capacità finanziaria. L' art. 5 sancisce l' obbligo, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, d' informare l' interessato della disciplina cui sia eventualmente soggetta l' attività ch' egli intende svolgere. Gli artt. 6 e 7 dispongono in materia di equivalenza e di prova con riferimento al possesso di conoscenze e capacità richiesto dalla normativa dello Stato membro ospitante. 3 Gran parte delle attività previste dalla direttiva è soggetta, nella Repubblica ellenica, ad una normativa che impone requisiti quanto all' accesso e allo svolgimento delle stesse. Ciò vale per l' attività di agente marittimo, di titolare di agenzie di viaggio, di depositario che gestisce magazzini generali nonché di perito automobilistico chiamato ad esercitare le proprie funzioni dinanzi ai tribunali ("perito nel settore degli incidenti stradali"), attività queste per le quali, stando alla [OSCURATO:PERSONA], non è stata adottata alcuna misura di trasposizione. 4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 5 Occorre anzitutto respingere l' argomento della Repubblica ellenica secondo cui il proprio diritto nazionale non conterrebbe alcuna misura discriminatoria nell' ambito di applicazione della direttiva e non sarebbe obbligatorio trasporre la direttiva per quanto riguarda attività che non sono disciplinate. [OSCURATO:PERSONA] non ha infatti formulato alcuna censura del genere e d' altronde la direttiva, che si limita a sancire l' abolizione delle restrizioni non discriminatorie alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, riguarda espressamente soltanto le attività l' accesso alle quali è soggetto nello Stato membro ospitante a taluni requisiti (artt. 4 e 6). Sulla riconducibilità dell' attività di perito nel settore degli incidenti stradali all' ambito dell' art. 55 del Trattato CEE 6 La Repubblica ellenica afferma che l' attività di perito nel settore degli incidenti stradali partecipa all' esercizio di pubblici poteri ai sensi dell' art. 55 del Trattato. Lo Stato non sarebbe quindi tenuto ad adottare i provvedimenti imposti dalla direttiva in ordine a detta attività, come sarebbe confermato da una dichiarazione delle delegazioni belga, ellenica, italiana e lussemburghese iscritta nel verbale della riunione del Consiglio nel corso della quale è stata adottata la direttiva. 7 Si osservi in proposito che le perizie in materia di incidenti stradali non sono vincolanti per i tribunali. Esse lasciano intatti la valutazione dell' autorità giudiziaria e il libero esercizio della funzione giurisdizionale. L' attività in esame non può quindi essere considerata partecipe dell' esercizio della pubblica autorità ai sensi dell' art. 55 del Trattato (v., in merito alle attività tipiche della professione di avvocato, sentenza 21 giugno 1974, Reyners, punti 52 e 53 della motivazione, causa 2/74, Racc. pag. 631). 8 Si rilevi inoltre che, per giurisprudenza costante della Corte (v., tra l' altro, sentenza 15 aprile 1986, [OSCURATO:PERSONA] / Belgio, punto 17 della motivazione, causa 237/84, Racc. pag. 1247), la portata oggettiva delle norme di diritto comunitario è determinata solo da queste stesse norme, tenuto conto del loro contesto. Una dichiarazione come quella cui si richiama la Repubblica ellenica non può quindi incidere su detta portata. Sull' obbligo di designare autorità o organismi, ai sensi degli artt. 4, n. 6, e 7, n. 4, della direttiva 9 Il n. 6 dell' art. 4 della direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di designare, entro il termine previsto per la trasposizione della direttiva, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai nn. 1-4 dello stesso articolo e di informarne immediatamente gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e la [OSCURATO:PERSONA]. 10 L' art. 6 della direttiva dispone che, qualora in uno Stato membro l' accesso alle attività in parola, o il loro esercizio, sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali, commerciali o professionali, lo Stato riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e capacità l' esercizio effettivo in un altro Stato membro dell' attività considerata, ove questa sia stata esercitata alle condizioni previste dallo stesso articolo. 11 La prova di questo esercizio effettivo risulta da un attestato rilasciato dall' autorità o organismo competente dello Stato membro di origine o di provenienza (art. 7, n. 3). [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a designare dette autorità od organismi entro il termine previsto per la trasposizione della direttiva e ad informarne immediatamente gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e la [OSCURATO:PERSONA] (art. 7, n. 4). 12 [OSCURATO:PERSONA] contesta alla Repubblica ellenica di non aver designato le autorità ed organismi di cui sopra. 13 In proposito la Repubblica ellenica, rispondendo ad un quesito postole dalla Corte, ha ricordato che, nel corso dei negoziati di adesione, aveva designato quale autorità competente a rilasciare gli attestati a coloro che volessero svolgere una determinata attività professionale sul territorio di uno Stato membro la direzione generale delle relazioni tra la Grecia e le Comunità europee, del ministero del Coordinamento. Sarebbe pertanto questa l' autorità deputata al rilascio degli attestati di cui all' art. 7, n. 4, della direttiva. 14 In una lettera inviata successivamente alla [OSCURATO:PERSONA], nonché in udienza, la Repubblica ellenica ha precisato che la citata direzione generale è competente anche per il rilascio dei documenti di cui al citato art. 4, n. 6. 15 Si deve rilevare in proposito che la designazione effettuata dalla Grecia nell' ambito dei negoziati di adesione faceva seguito ad una richiesta della [OSCURATO:PERSONA] riferita alla comunicazione 13 luglio 1974 concernente i certificati, le dichiarazioni e le attestazioni previste dalle direttive adottate fino al 1 giugno 1973 dal Consiglio in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, riguardanti l' onorabilità, l' assenza di fallimento, il tipo e la durata delle attività esercitate nei paesi d' origine (GU C 81, pag. 1). 16 Se ne desume che questa designazione non è stata effettuata ai fini dell' attuazione della direttiva 82/470 e non dispensava quindi la Repubblica ellenica dal procedere a tal fine ad una designazione espressa di detta autorità. La designazione cui la Repubblica ellenica si richiama, peraltro, non è stata comunicata agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, né è stata oggetto della pubblicità indispensabile affinché essa possa essere conosciuta dagli interessati. 17 Da quanto precede risulta che la censura della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla mancata adozione dei provvedimenti necessari per la trasposizione degli artt. 4, n. 6, e 7, n. 4, della direttiva dev' essere accolta. Sull' omessa trasposizione delle altre norme della direttiva 18 Quanto alla trasposizione delle altre norme della direttiva, la Repubblica ellenica si è limitata a richiamare una circolare applicabile all' attività di agente marittimo. 19 Si rilevi in proposito che la direttiva è volta ad attribuire diritti ai singoli e che, per giurisprudenza costante della Corte, i provvedimenti di trasposizione devono, in questo caso, non solo vincolare l' autorità interessata, ma anche consentire ai destinatari di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (v., in particolare, sentenza 17 ottobre 1991, [OSCURATO:PERSONA] / Germania, punto 13 della motivazione, causa C-58/89, Racc. pag. I-4983). 20 Poiché la citata circolare non possiede detti requisiti, né è stata adottata alcuna altra norma di trasposizione delle norme in parola, questa censura e pertanto l' intero ricorso devono essere accolti. Decisione relativa alle spese Sulle spese 21 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Repubblica ellenica è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Avendo omesso di adottare, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1982, 82/470/CEE, relativa a misure destinate a favorire l' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI) nonché dei depositari (gruppo 720 CITI), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1991 — Fons Iuris — Fons Iuris