CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04532/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7503-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.7503/2017 Cron. Rep. Ud.28/11/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 420/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/09/2016 R.G.N. 653/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 7503/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 12.9.2016 n. 420, la Corte d’appello di Torino accoglieva parzialmente il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Cuneoche aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta a chiedere a [OSCURATO:PERSONA] che la liquidazione del trattamento di anzianità, dopo che era stata accolta la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso l’Inps, venisse effettuata secondo il trattamento più favorevole di cui all’art. 26, terzo comma, terzo periodo, dello [OSCURATO:PERSONA], avendo egli maturato, in forza della ricongiunzione (sulla base della domanda del 17.12.2002), i requisiti prescritti dalla norma prima della entrata in vigore delle modifiche di cui al DM 5.3.2010, ossia 30 anni di contribuzione e 55 anni di età. Il tribunale, a seguito della chiamata in causa dell’Inps, respingeva la domanda principale del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione dei periodi contributivi presso l’Inps in forza della domanda presentata in data 17.12.2002 e al conseguente trattamento pensionistico di anzianità nella misura più favorevole prevista dall’art. 26 Stat. [OSCURATO:PERSONA] cit. per gli iscritti che avessero raggiunto i previsti requisiti contributivi prima delle modifiche introdotte con DM 5.3.2010; accoglieva, invece, la domanda svolta dal ricorrente, in via subordinata, di risarcimento del danno, quantificato in € 44.256,90, a titolo di danno pensionistico subito a causa del ritardo nella conclusione del procedimento di ricongiunzione, respingendo tuttavia, la domanda di manleva svolta sul punto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’Inps. La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, a supporto dell’accoglimento parziale del gravame di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva la domanda di manleva della Cassa nei confronti dell’Inps, perché con inescusabile ritardo, l’ente previdenziale aveva comunicato alla medesima Cassa i dati contributivi e gli oneri di ricongiunzione, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge n. 45/90, dopo averli trasmessi una prima volta in data 25.8.2004, ma in relazione a una precedente domanda del 26.3.1996, non più valida e solo nel 2012 aveva comunicato al Rattalino tali dati, quando oramai era già scaduto il termine del 19.3.2010, per fruire delle più favorevoli condizioni pensionistiche. La Corte del merito escludeva, altresì, il concorso del fatto colposo del Rattalino. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso. Entrambi i controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che:Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 5 della legge n. 45/90 che rinvia, per tutto ciò che concerne la pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi, alla norma in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, con riferimento, nella specie,all’art. 26 comma 3 Stat. [OSCURATO:PERSONA], come modificato e approvato con DM del 5.3.2010 e con riferimento all’art. 1218 c.c., in relazione all’art. 360 primocomma n. 3 c.p.c. In buona sostanza, secondo l’Istituto previdenziale, bisognava aver maturato trent’anni di contribuzione tutti presso [OSCURATO:PERSONA], oltre al requisito anagrafico, entro la data del 5.3.2010 per beneficiare delle condizioni di maggior favore come richieste dal Rattalino, ma nella specie quest’ultimo alla predetta data del 5.3.2010, non aveva maturato tutti i trent’anni di contribuzione presso [OSCURATO:PERSONA], di talché a prescindere dal ritardo, non avrebbe potuto conseguire le condizioni pensionistiche più favorevoli e, pertanto, nessun pregiudizio aveva comportato il ritardo dell’Inps nel comunicare i dati contributivi e gli oneri di ricongiunzione: quindi, erroneamente, la Corte d’appello aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di manleva nei confronti dell’Inps, perché la responsabilità dell’Inps non era sorta, in quanto il ritardo non era causa del danno lamentato dal Rattalino. Il motivo è inammissibile, in quanto l’Istituto previdenziale non riporta dove e quando abbia svolto analoga censura nei gradi di merito, così che il medesimo motivo appare formulato per la prima volta nella presente sede di legittimità. Inoltre, nel merito il motivo appare, comunque, infondato, in quanto la norma dell’art. 26 comma 3 cit. correlava l’erogazione della pensione, secondo le condizioni più favorevoli, alla maturazione di una contribuzione di almeno trent’anni ad [OSCURATO:PERSONA], ricomprendendo evidentemente la contribuzione eventualmente ricongiunta alla stessa [OSCURATO:PERSONA], ai sensi della legge n. 45 del 1990; infatti, la finalità della ricongiunzione è proprio quella di consentire al lavoratore che sia stato iscritto a forme di previdenza obbligatoriediverse, la maturazione del diritto a una pensione unica (cfr. art. 1 legge n. 45/90): in buona sostanza, l’Inps con il presente motivo di censura, mira in maniera evidente a rivedere il merito della decisione. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese di lite dell’Inps sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto meglio indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’Istituto ricorrente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l’Inps a pagare sia ad [OSCURATO:PERSONA] che a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell’importo di € 5.000,00, ciascuno, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q