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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 gennaio 1998

Cassazione n. 19870/2023

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Benevento avverso la sentenza del Tribunale di Beneventoche aveva accolto la domand a di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento de l suo diritto all’esercizio di attività libero professionale intramoenia.

2. La Corte territoriale rilevava che il Dott.

Perrottelli, Dirigente medico presso l’U.O.C. di [OSCURATO:PERSONA] ed Invalidi civili di Benevento, è laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in [OSCURATO:PERSONA] e delle Assicurazioni, evidenziando che è stato assunto presso la USL BN5 come assistente medico nella disciplina “Organizzazione del Servizio di Base – OSSB” ed ha svolto le relative funzioni per un periodo non inferiore a 5 anni; affermavapertanto che il Dott.

Perrottelli erain possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 27.1.200.

3. Riteneva che la nozione di “branca di appartenenza” fosse riferita a quella presso la quale da almeno un quinquennio viene esercitata l’attività concreta, e non a quella per la quale era stato sostenuto il concorso per l’assunzione.

4. Evidenziava che le Tabelle allegate al D.M. 30.1.1998 consentono l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia agli interessati che svolgono la loro attività in “settori equipollenti” a quello di appartenenza , rimarcando che il settore della Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro è equipollente a quello della [OSCURATO:PERSONA] (nel quale il Dott.

Perrottelli aveva effettivamente svolto la sua attività lavorativa), a sua volta equipollente all’ Organizzazione del Servizio di Base.

5. Avverso la sentenza haproposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] di Benevento sulla base di duemotivi.

6. [OSCURATO:PERSONA] controricorso.DIRITTO

1. Con il primo motivo, l’Azienda ricorrent e denuncia violazione degli artt.1363 e 1363 cod. civ. in relazione agli artt. 2 del DPCM 27.3.2000, dell’art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, del D.M. 30.1.1998 e dell’art. 112 cod. proc. civ.

Lamenta che la Corte territoriale ha confuso la disciplina di appartenenza con l’[OSCURATO:PERSONA] presso la quale il Dott.

Perrottelli presta servizio; evidenzia che presso le [OSCURATO:PERSONA] prestano servizio dirigenti inquadrati in discipline diverse.

Esclude che la disciplina di appartenenza possa cambiare al variare del servizio presso il quale viene prestata l’attività professionale e rimarca che le prestazioni di medicina legale sono fuori dall’ambito dei [OSCURATO:PERSONA] di Assistenzae non richiedono alcuna specializzazione, né l’assistito ha la possibilità di scegliere a pagamento a tariffa libera il medico dal quale farsi rilasciare la certificazione.

Evidenzia che ai sensi dell’art.1, comma 1, della legge n. 401/2000, la disciplina di appartenenza è quella di inquadramento all’atto dell’assunzione e che la relativa modifica necessita di un provvedimento formale del Direttore Generale su richiesta dell’interessato, ove ne ricorrano i presupposti.

Sostiene che a norma del D.M. 30.1.1998 la [OSCURATO:PERSONA] non è ricompresa tra le discipline equipollenti a quella di Organizzazione del Servizio di Base.

2. Con la seconda censura, l’Azienda ricorrente denuncia violazione dell’art.112 cod. proc. civ. e dell’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta l’omessa pronuncia della Corte territoriale sull’eccezione di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, in quanto volto ad ottenere direttamente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività libero professionale, e non la disapplicazione o l’annullamento degli atti in base ai quali era stata rigettata la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della suddetta attività.Denuncia la contraddittorietà e l’erroneità della statuizione contenuta nella sentenza di primo gradoe confermata dall a sentenza di appello, secondo cui il carattere multidisciplinare della U.O.C. non impedisce il rilascio dell’autorizzazione, ma lo rende a maggior ragione legittimo; evidenzia l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per lo svolgimento dell’attività intramuraria da pate del Dott.

Perrottelli, rimarcando che l’art. 5, comma 4, del DPCM 27 marzo 2000 è stato trasfuso nell’art.5, comma 5, del [OSCURATO:PERSONA] adottato con delibera n. 116/2002.

3. Le eccezioni di inammissibilità solleva te dal controricorrente sono infondate.

Osserva il Collegio che il ricorso riporta testualmente i passaggi censurati della sentenza di appello (si vedano le pagg. 4 e 5 del ricorso).

Ciò premesso, deve trovare applicazione il principio secondo cui il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015 e, successivamente, Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021).

Tale è la situazione che ricorre nel caso ora al vaglio di questa Corte, dal momento che l’esposizione dei motivi di ricorso consente in ogni caso l’individuazione e l’analisi separata delle singole doglianze.

In ordine alla denunciata mancanza di specificità dei motivi, con sentenza n. 17931/2013le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l’onere previsto dall’art. 366 n.4 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve indicare i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, non deve essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra quelle elencate nell’art.360 cod. proc. civ., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione degli articoli codicistici o di altri testi normativi, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, comportando, invece, l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, in modo da consentire al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e di stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, sia riferita alla deduzione di un vizio di legittim ità sostanzialmente, ma inequivocabilmente, riconducibile ad una delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 cod. proc. civ.

Questa Corte ha inoltre precisato che l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non ne determina ex se l'inammissibilità se la Corte può agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ein fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura stessa (Cass. n. 14026/2012, richiamata da Cass. n. 12690/2018).

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, non è dunque necessaria l’esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l’inosservanza, né la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, essendo invece necessario che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia (Cass. n. 19883/2013;Cass. n. 6671/2006, richiamate da Cass. n. 12690/2018).

4. I motivi di ricorso , che per ragioni di connessione logica vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

5. Va innanzitutto rilevato che la sentenza impugnata , pronunciando nel merito,ha confermato l’accoglimento delle domande proposte dal Perrottelli ; deve pertanto ritenersi infondata la censura relativa all’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso di primo grado vuoi perché essa è stataimplicitamente disattesa in forza della pronuncia nel merito, vuoi perché, secondo il costante orientamento di questa Corte, non è configurabile il vizio di omessa pronuncia su questioni processuali (cfr., per tutte, Cass. n. 10422/19).

6. Ciò premesso, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 27 marzo 2000, “L’attività libero professionale è prestata nella disciplina di appartenenza.

Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l’attività libero professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del collegio di direzione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ad esercitare l’attività in altra struttura dell’azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.

L’autorizzazione è concessa per l’esercizio delle attività di prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, salvo quanto previsto dall’art. 11.”.

Ritiene il Collegio che la “disciplina di appartenenza” cui fa riferimento tale disposizione sia quella nella quale il personale ivi indicato sta prestando la sua attività lavorativapresso la struttura sanitaria pubblica, atteso che la ratio dello svolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] (A.L.P.I.) è quella di abbattere le liste di attesa dell’utenzache necessita di prestazioni mediche in quella disciplina,con reciproco beneficio della struttura ospedaliera e del medico (quest’ultimo si avvale del personale e delle strutture ambulatoriali e diagnostiche dell’ospedale, che a sua volta percepisce parte dei proventi della struttura). [OSCURATO:PERSONA] è infatti ordinariamente svolta dalle [OSCURATO:PERSONA] in favore degli assistiti che, dietro pagamento, possono scegliere il professionista da cui ricevere la prestazione.

L’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 27 marzo 2000 consente dunque lo svolgimento dell’attività libero professionale nella disciplina di appartenenza (cioè in quella rispetto alla quale il personale sta prestando la propria attività nella struttura pubblica) senza prevedere alcuna condizione, mentre subordina lo svolgimento dell’attività libero professionale in una disciplina equipollente a quella di appartenenza alla condizione che il medico sia in possesso della specializzazione relativa alla disciplina equipollente o abbia un’anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina equipollente risulta dunque del tutto coerente con la natura dell’istituto e con le sue finalità.

Nonporta ad una diversa interpretazione la disposizione contenut a nell’art. 1 della legge n. 401/2000, che regolamenta l’inquadramento del personale appartenente alla dirigenza medica che risulti in servizio in un’area o disciplina diversa da quella di assunzione, nell’area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, atteso che tale disposizione non contiene alcunriferimento alla nozione di “disciplina di appartenenza” e che è incontestato che il Dott.

Perrottelli, specializzato in [OSCURATO:PERSONA] era ed è [OSCURATO:PERSONA] presso l’U.O.C. di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di Benevento; la sua disciplina di appartenenza era pertanto la [OSCURATO:PERSONA].

6. Il ricorso va pertanto rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], antistataria; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Benevento avverso la sentenza del Tribunale di Beneventoche aveva accolto la domand a di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento de l suo diritto all’esercizio di attività libero professionale intramoenia. 2. La Corte territoriale rilevava che il Dott. Perrottelli, Dirigente medico presso l’U.O.C. di [OSCURATO:PERSONA] ed Invalidi civili di Benevento, è laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in [OSCURATO:PERSONA] e delle Assicurazioni, evidenziando che è stato assunto presso la USL BN5 come assistente medico nella disciplina “Organizzazione del Servizio di Base – OSSB” ed ha svolto le relative funzioni per un periodo non inferiore a 5 anni; affermavapertanto che il Dott. Perrottelli erain possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 27.1.200. 3. Riteneva che la nozione di “branca di appartenenza” fosse riferita a quella presso la quale da almeno un quinquennio viene esercitata l’attività concreta, e non a quella per la quale era stato sostenuto il concorso per l’assunzione. 4. Evidenziava che le Tabelle allegate al D.M. 30.1.1998 consentono l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia agli interessati che svolgono la loro attività in “settori equipollenti” a quello di appartenenza , rimarcando che il settore della Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro è equipollente a quello della [OSCURATO:PERSONA] (nel quale il Dott. Perrottelli aveva effettivamente svolto la sua attività lavorativa), a sua volta equipollente all’ Organizzazione del Servizio di Base. 5. Avverso la sentenza haproposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] di Benevento sulla base di duemotivi. 6. [OSCURATO:PERSONA] controricorso.DIRITTO 1. Con il primo motivo, l’Azienda ricorrent e denuncia violazione degli artt.1363 e 1363 cod. civ. in relazione agli artt. 2 del DPCM 27.3.2000, dell’art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, del D.M. 30.1.1998 e dell’art. 112 cod. proc. civ. Lamenta che la Corte territoriale ha confuso la disciplina di appartenenza con l’[OSCURATO:PERSONA] presso la quale il Dott. Perrottelli presta servizio; evidenzia che presso le [OSCURATO:PERSONA] prestano servizio dirigenti inquadrati in discipline diverse. Esclude che la disciplina di appartenenza possa cambiare al variare del servizio presso il quale viene prestata l’attività professionale e rimarca che le prestazioni di medicina legale sono fuori dall’ambito dei [OSCURATO:PERSONA] di Assistenzae non richiedono alcuna specializzazione, né l’assistito ha la possibilità di scegliere a pagamento a tariffa libera il medico dal quale farsi rilasciare la certificazione. Evidenzia che ai sensi dell’art.1, comma 1, della legge n. 401/2000, la disciplina di appartenenza è quella di inquadramento all’atto dell’assunzione e che la relativa modifica necessita di un provvedimento formale del Direttore Generale su richiesta dell’interessato, ove ne ricorrano i presupposti. Sostiene che a norma del D.M. 30.1.1998 la [OSCURATO:PERSONA] non è ricompresa tra le discipline equipollenti a quella di Organizzazione del Servizio di Base. 2. Con la seconda censura, l’Azienda ricorrente denuncia violazione dell’art.112 cod. proc. civ. e dell’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamenta l’omessa pronuncia della Corte territoriale sull’eccezione di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, in quanto volto ad ottenere direttamente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività libero professionale, e non la disapplicazione o l’annullamento degli atti in base ai quali era stata rigettata la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della suddetta attività.Denuncia la contraddittorietà e l’erroneità della statuizione contenuta nella sentenza di primo gradoe confermata dall a sentenza di appello, secondo cui il carattere multidisciplinare della U.O.C. non impedisce il rilascio dell’autorizzazione, ma lo rende a maggior ragione legittimo; evidenzia l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per lo svolgimento dell’attività intramuraria da pate del Dott. Perrottelli, rimarcando che l’art. 5, comma 4, del DPCM 27 marzo 2000 è stato trasfuso nell’art.5, comma 5, del [OSCURATO:PERSONA] adottato con delibera n. 116/2002. 3. Le eccezioni di inammissibilità solleva te dal controricorrente sono infondate. Osserva il Collegio che il ricorso riporta testualmente i passaggi censurati della sentenza di appello (si vedano le pagg. 4 e 5 del ricorso). Ciò premesso, deve trovare applicazione il principio secondo cui il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015 e, successivamente, Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021). Tale è la situazione che ricorre nel caso ora al vaglio di questa Corte, dal momento che l’esposizione dei motivi di ricorso consente in ogni caso l’individuazione e l’analisi separata delle singole doglianze. In ordine alla denunciata mancanza di specificità dei motivi, con sentenza n. 17931/2013le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l’onere previsto dall’art. 366 n.4 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve indicare i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, non deve essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra quelle elencate nell’art.360 cod. proc. civ., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione degli articoli codicistici o di altri testi normativi, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, comportando, invece, l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, in modo da consentire al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e di stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, sia riferita alla deduzione di un vizio di legittim ità sostanzialmente, ma inequivocabilmente, riconducibile ad una delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 cod. proc. civ. Questa Corte ha inoltre precisato che l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non ne determina ex se l'inammissibilità se la Corte può agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ein fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura stessa (Cass. n. 14026/2012, richiamata da Cass. n. 12690/2018). Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, non è dunque necessaria l’esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l’inosservanza, né la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, essendo invece necessario che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia (Cass. n. 19883/2013;Cass. n. 6671/2006, richiamate da Cass. n. 12690/2018). 4. I motivi di ricorso , che per ragioni di connessione logica vanno trattati congiuntamente, sono infondati. 5. Va innanzitutto rilevato che la sentenza impugnata , pronunciando nel merito,ha confermato l’accoglimento delle domande proposte dal Perrottelli ; deve pertanto ritenersi infondata la censura relativa all’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso di primo grado vuoi perché essa è stataimplicitamente disattesa in forza della pronuncia nel merito, vuoi perché, secondo il costante orientamento di questa Corte, non è configurabile il vizio di omessa pronuncia su questioni processuali (cfr., per tutte, Cass. n. 10422/19). 6. Ciò premesso, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 27 marzo 2000, “L’attività libero professionale è prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l’attività libero professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del collegio di direzione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ad esercitare l’attività in altra struttura dell’azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. L’autorizzazione è concessa per l’esercizio delle attività di prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, salvo quanto previsto dall’art. 11.”. Ritiene il Collegio che la “disciplina di appartenenza” cui fa riferimento tale disposizione sia quella nella quale il personale ivi indicato sta prestando la sua attività lavorativapresso la struttura sanitaria pubblica, atteso che la ratio dello svolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] (A.L.P.I.) è quella di abbattere le liste di attesa dell’utenzache necessita di prestazioni mediche in quella disciplina,con reciproco beneficio della struttura ospedaliera e del medico (quest’ultimo si avvale del personale e delle strutture ambulatoriali e diagnostiche dell’ospedale, che a sua volta percepisce parte dei proventi della struttura). [OSCURATO:PERSONA] è infatti ordinariamente svolta dalle [OSCURATO:PERSONA] in favore degli assistiti che, dietro pagamento, possono scegliere il professionista da cui ricevere la prestazione. L’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 27 marzo 2000 consente dunque lo svolgimento dell’attività libero professionale nella disciplina di appartenenza (cioè in quella rispetto alla quale il personale sta prestando la propria attività nella struttura pubblica) senza prevedere alcuna condizione, mentre subordina lo svolgimento dell’attività libero professionale in una disciplina equipollente a quella di appartenenza alla condizione che il medico sia in possesso della specializzazione relativa alla disciplina equipollente o abbia un’anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina equipollente risulta dunque del tutto coerente con la natura dell’istituto e con le sue finalità. Nonporta ad una diversa interpretazione la disposizione contenut a nell’art. 1 della legge n. 401/2000, che regolamenta l’inquadramento del personale appartenente alla dirigenza medica che risulti in servizio in un’area o disciplina diversa da quella di assunzione, nell’area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, atteso che tale disposizione non contiene alcunriferimento alla nozione di “disciplina di appartenenza” e che è incontestato che il Dott. Perrottelli, specializzato in [OSCURATO:PERSONA] era ed è [OSCURATO:PERSONA] presso l’U.O.C. di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di Benevento; la sua disciplina di appartenenza era pertanto la [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il ricorso va pertanto rigettato. 7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], antistataria; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di co
Sentenza Cassazione n. 19870/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris