CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 06491/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA43449-alAbis,a-ailia-paft4; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) con cui deduce l'omessa motivazione delle cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, sícchè non è più consentita la deduzione del vizio di motivazione in relazioneee u,all'art. 129 cod.proc.pen. RilevatoVil secondo motivo di ricorso, che contesta96 la correttezza qualificazione giuridica del fatto è generico e's manifestamente infondato, tenuto conto che all'imputato è contestata sia la violazione degli artt. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che quella di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e che è stata applicata una pena sola senza alcun aumento per la continuazione. Considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la condanna al pagamento delle spese processuali è manifestamente infondato tenuto conto che è legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del processo in ipotesi di applicazione della pena concordata, pur inferiore ad anni due, che, posta in continuazione con altra oggetto di precedente condanna definitiva, determini una pena complessiva irrogata superiore ai due anni (Sez. 6, n. 46131 del 01/12/2021, Rv. 282356 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ' r /:- ensore I [OSCURATO:PERSONA]