CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 26992/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 25 gennaio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo contro il decreto del Ministro della Giustizia di proroga per due anni della sottoposizione al regime di cui all'art. 41-bis Ord.pen. sul presupposto del suo permanente inserimento nella cosca di appartenenza, tuttora attiva, e dell'assenza di resipiscenza e di revisione critica per i gravi delitti per i quali è stato condannato; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione per non avere l'ordinanza tenuto conto del fati:o che egli non ha condanne recenti, non è stato mai condannato quale capo di un'associazione, è stato assolto nel procedimento a seguito del quale gli è stato applicato il regime penitenziario di cui all'art. 41-bis Ord.pen., e che i recenti arresti di associati alla sua cosca di appartenenza denotano la perdita di potere di questa e le relative indagini, peraltro, non hanno riguardato la sua persona; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per aspecificità,, in quanto non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che ha fondato la sua decisione, oltre che sulla persistente attività criminale della cosca di appartenenza, dimostrata dai recenti arresti ammessi anche dal ricorrente, anche sulla totale mancanza di revisione critica dello stile di vita delinquenziale adottato fino alla carcerazione, e sull'«ampio rispetto» di cui il ricorrente gode in seno a detta cosca, proprio per la sua mancanza di dissociazione, elementi che dimostrano la sua ancora attuale pericolosità qualificata ed il pericolo che egli, con un regime penitenziario attenuato, possa riprendere i contatti con l'ambiente criminale di riferimento; ritenuto che il ricorrente chieda, di fatto, una diversa valutazione degli elementi che il Tribunale di sorveglianza ha posto a base della sua decisione, mentre il compito di questa Corte è solo quello di valutare la correttezza del provvedimento impugnato alla luce dei parametri di completezza, logicità e non contraddittorietà (vedi, tra le molte, Sez. U, n. 12 del 31/05;2000, Jakani, Rv. 216260); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]