CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 22429/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15995/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procurasu foglio separato ma unito al ricorso, con domicilio elettoin Roma, presso lo studio del secondo, via Trionfale n. 21 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura su foglio separato ma unitoal contro ricorso, con domicilio eletto in Roma, presso il suo studio, via della Conciliazione n. 44; –resistente – Oggetto:contratto - termine essenziale. C.C. 28.02.2023 r.g.n. 15995/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi avverso la sentenza n. 91/2022 pubblicata in data 19/01/2022 della Corte di appello di Brescia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato in data 1.02.2017, GMV [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. esponendo di aver preso contatti, nel corso dell’anno 2016 con la predettaper la vendita di un centro di lavoro Kitamura HX 800G,completo, di fabbricazione giapponese. La GMV premetteva che: - in data 21.09.2016, a seguito di trattative, la comparente aveva inviato la conferma d’ordine n. 229 completa di tutti i dettagli tecnici per la fornitura del macchinario personalizzato alle esigenze manifestate da parte acquirente; - che il prezzo era stato concordato in € 880.000 oltre I.V.A. in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’inserimento nel centro di lavoro di un sistema Multipallet a margherita 8 stazioni e aveva chiesto il ritiro di una propria macchina usata al prezzo di € 20.000; -che, a seguito della conclusione del contratto, la GMV, attraverso la rappresentanza Kitamura di Dusseldorf, aveva acquistato la macchina al prezzo di € 734.000,00come da fattura e quindi la casa madre giapponese aveva iniziato la produzione del macchinario con le caratteristiche volute da parte acquirente; - che [OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto la somma di € 40.000 con due bonifici in date 31.10.2016 e 16.11.2016, ma in seguito aveva evidenziato un atteggiamento poco collaborativo e in data 2.12.2016 aveva inoltrato lettera di risoluzione del contratto e intimato la restituzione del doppio della caparra e il risarcimento del danno. Fatte queste premesse, chiedeva la risoluzione del contratto nonch é il risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva allegando che era suo fondamentale interesse ottenere la consegna del macchinario entro il mese di dicembre 2016, come si poteva desumere dalla conferma d’ordine prodotta allegata al ricorso sub doc. 1. C.C. 28.02.2023 r.g.n. 15995/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo non ammetteva le prove chieste e con sentenza rigettava la domanda risarcitoria di parte attrice e, in parziale accoglimento della subordinata, dichiarava risolto il contratto inter partes del 21.09.2016, condannandola società attrice a restituire l’acconto versato. 2. Proponeva appello GMV [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a cui resisteva [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la Corte di appello di Brescia rigettava l’appello con condanna della appellante alle spese di lite del grado. 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] UTENSILIillustrato da due motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c.. Hanno depositato memorieentrambe le parti. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 1341 c. 2 c . c . e 1457 c . c. . 2. Con il secondo motivo di ricorso , lamenta la violazione e falsa applicazione di norme didiritto ex art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p. c . in relazione all’art. 1457 c.c.. 3. I due motivi, che in ragione della evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili e vanno disattesiper le seguenti concorrenti considerazioni. 3.1. Anzi tutto, sebbene i motivi formalmente denuncino violazioni di legge, attengono a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di appello che, del resto, ha accertato -dando ampiament e conto sulla base degli atti e dell’istruzione compiuta– l ’ essenzialità del termine a norma dell’art. 1457 c.c., mostrando di applicarei canoni ermeneutici dettati da questa Corte in proposito; difatti, il consolidato orientamento di questa C.C. 28.02.2023 r.g.n. 15995/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi Corte ha affermatocome detto accertamento costituisca un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito -la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - da effettuare , ol tre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, "entro e non oltre"), tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto(cfr. di recente, Cass. Sez. 6- 2, 1/06/2020 n. 10353). L'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art.1457 c.c., è stato condotto dalla Corte d’appello in conformità all’orientamento ricordato. Nello specifico, la Corte d’appello ha posto alla base della propria decisione le medesime ragioni in fatto dedotte dalla sentenza di primo grado ed in particolare: -il riconoscimento della essenzialità del termine di consegna del macchinario nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] fissato tra le parti nel dicembre 2016; -la contrattazione sul termine di consegna del macchinario e la sua prevalenza rispetto alle [OSCURATO:PERSONA] del Contratto;- la mancata negoziazione delle [OSCURATO:PERSONA] del Contratto e dell’art. 10 in esso contenuta; il riconoscimento della natura vessatoria dell’art. 10 delle [OSCURATO:PERSONA] di contratto, la sua mancata sottoscrizione e, pertanto, la sua inefficacia (v. pag. 9 e sgg. della sentenza impugnata). In particolare si evidenzia che la Corte di merito ha rimarcato che,nella specie , la pattuizione del termine è stata oggetto di specifica trattativa tra le parti e che tale pattuizione prevale sull’art. 10 delle condizioni generali di contratto, evidenziando che non il contratto , come sostenuto dalla ricorre nte, ma le condizioni generali sono state predisposte dal venditore, per espressa ammissione di parte appellante (attuale ricorrente) (v. anche quanto riportato sul punto nel controricorso ap. 23-25), sicché, sempre secondo la Corte di merito,tale clausola necessitava, comunque, perché vessatoria, anche per le ulteriori ragioni espresse nella motivazione della sentenza impugnata, di specifica approvazione nella specie insussistente.Le affermazion i contenute nella sentenza impugnata circa la prevalenza della pattuizione relativa al termine sulla richiamata clausola delle condizioni generali e circa la C.C. 28.02.2023 r.g.n. 15995/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi predisposizione delle clausole generali del contratto non risultano specificamente contestate. 3.2. Inoltre , i motivi censurano l’apprezzamento delle risultanze istruttorie contenute nella impugnata sentenza mentre essa si dimostra congrua e priva di vizi logici e giuridici nella motivazione; difatti, ha correttamente confermato la risoluzione di diritto del contratto, a vendo affrontato anche la questione dell’essenzialità del termine nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA],così come quello del rifiuto all’adempimento tardivo da parte dell’obbligato,fondando le proprie motivazioni sulla documentazione allegata dalle parti; apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità perché riservato al giudice di merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la sceltadi quelle più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499). 3.4. Infine, ledoglianze propost e in relazione al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. sono anch’esse inammissibili perché, come affermato, anche di recente, da questa Corte, nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dall'art. 348 - ter, comma 5, c.p.c., le stesse doglianze sono inammissibili se – come nel caso all’esame -non indicano le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 3, 28/02/2023 n. 5947). 4.In conclusione, il ricorso va dichiarato inamm issibile e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente,liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi C.C. 28.02.2023 r.g.n. 15995/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorsoe condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 6.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello