CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27317/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza della Corte di appello di Bologna del 30/09/2025;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla confisca,con inammissibilità del ricorso nel resto;udite le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale si è riportato ai motivi di ricorso insistendo perl’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Bologna haparzialmente riformato la sentenza del tribunale di Ravenna del 18.3.2024, concui [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata colpevole dei reati ascritti, di cui all’art. 5del Dlgs. 74/2000, ritenuti avvinti dalla continuazione, dichiarando non doversiprocedere limitatamente al reato ex art. 5 citato di cui al capo a) per l'anno diimposta 2013, e con riguardo all'analogo reato di cui al capo c), rideterminando lapena finale. Disponeva altresì la confisca per equivalente per i reati per cui èintervenuta condanna e la confisca diretta per quelli per cui è intervenutaprescrizione.2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso perCassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo diecimotivi di impugnazione.3. Deduce con il primo il vizio di violazione di legge, contestandosi laritenuta sussistenza in Italia e in capo a società rumene di una stabileorganizzazione occulta, siccome fondata su elementi che non integrerebbero lanozione di stabile organizzazione di cui all’art. 7 della Convenzione Italia eRomania del 14.1.1977 e di cui ai principi OCSE recepiti dall'ordinamento interno.La sede della società di riferimento sarebbe infatti all'estero e lì si svolgevano lescelte gestionali, amministrative e fiscali. Non basterebbe, come ritenuto dallacorte di appello, il mero luogo, in Italia, di svolgimento delle prestazioni.4. Con il secondo deduce vizi di violazione di legge anche processuale,e di motivazione: i processi verbali di constatazione, su cui è fondata la sentenza,sarebbero stati acquisiti in contrasto con l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e coni principi in tema di inutilizzabilità della prova. Non si sarebbero distinte le partidel verbali correlate alla sopravvenuta emersione di indizi di reato. Si farebberiferimento poi a dichiarazioni di dipendenti delle società verificate, a valutazionidegli operanti di polizia giudiziaria, a considerazioni giuridiche, redatte dopol'insorgere di indizi di reato e assunte senza le garanzie difensive. Mancherebbeanche ogni motivazione rispetto alla predetta eccezione.5. Con il terzo motivo deduce vizi di cui all’ art. 606 comma 1 lett. b)d) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla confermata decisione del primo giudice dinon acquisire documentazione contabile prodotta dalla teste Zaflu, commercialistadelle società coinvolte, sul rilievo della necessaria traduzione giurata in linguaitaliana. Ciò in violazione dell'art. 242 cod. proc. pen. Si osserva che i documentirecherebbero dati contabili chiari e comprensibili, dimostrativi della operativitàdelle società non solo in Italia, ma anche in Romania, ove avevano sede legale eprovvedevano agli obblighi fiscali relativi. Da qui la violazione del diritto di difesa.La Corte inoltre, limitandosi, sul punto, solo a rilevare la mancata reiterazionedella domanda di produzione, avrebbe eluso ogni risposta alla doglianza propostae non si sarebbe confrontata sulla decisività della censura e relativa produzione.Si sarebbe ribaltato sulla difesa l'onere di reiterare una richiesta istruttoria.6. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge processuale, e ilvizio di motivazione apparente. Erroneamente si sarebbe ritenuta legittima inprimo grado l’ammissione di testi non indicati in lista testimoniale dal PubblicoMinistero, facendosi dal tribunale improprio ricorso all'art. 507 cod. proc. pen. purnon ricorrendo alcuna necessità sopravvenuta o imprevedibile di esaminare i testiassunti dal primo giudice ex art. 507 cod. proc. pen. Con lesione del diritto didifesa.7. Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione apparente,avendo la corte solo recepito le conclusioni del primo giudice ed essendo incorsain un travisamento di un fatto decisivo, atteso che, contrariamente a quantoritenuto dai giudici, l'imputata non è mai stata legale rappresentante della societàAP [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei cui confronti sarebbe stata svolta la verifica fiscaledel 7 ottobre 2019. Si sarebbero anche omessi elementi decisivi dedotti con l'attodi appello. In particolare, si fa riferimento al modello A1 predisposto per ciascunlavoratore distaccato, come in parte confermato documentalmente ed in parte condichiarazioni testimoniali, e che sarebbe utile per stabilire la assenza di ogniirregolarità nel mero distacco, come avvenuto, di manodopera, quale elementoincidente sulla esclusione di un radicamento societario in Italia. Nè vi sarebbemotivazione esplicativa della mancata considerazione del dato.8. Con il sesto motivo deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione, in relazione alla confisca diretta disposta in assenza di impugnazionedel pubblico ministero, a fronte della mancata applicazione in primo grado. Conviolazione del divieto di reformatio in peius.9. Con il settimo motivo deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione, in relazione alla confisca diretta disposta sul presupposto di unprofitto identificato nel mancato pagamento dell'imposta in Italia, che ègiuridicamente e concretamente errato secondo la ricorrente, avendo la societàassolto all'estero e legittimamente, i propri doversi fiscali. Sulla questionemancherebbe ogni motivazione.10. Con l'ottavo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazioneall'art. 131 bis c.p., nonché di motivazione, in assenza delle ragioni di mancataapplicazione dell'art. 131 bis c.p. nonostante le deduzioni difensive e la minimaeccedenza dell'imposta omessa, rispetto alla soglia di punibilità prevista.11. Con il nono motivo rappresenta vizi di violazione di legge ancheprocessuale, in ordine alla rideterminata pena, siccome la nuova pena sarebbestata stabilita solo con una mera sottrazione aritmetica dalla pena originariamenteinflitta, limitatamente ai giorni di reclusione attribuiti alle singole condottedichiarate prescritte. Con violazione dell'art. 129 c.p., 81, 132, 133 c.p.12. Con l'ultimo motivo rappresenta vizi di violazione di legge ancheprocessuale e di motivazione, per contrasto tra motivazione e dispositivo. Ilmaggior numero di mesi applicati di reclusione rispetto a quelli indicati inmotivazione (rispettivamente pari a 1 anno e cinque mesi e a un anno e mesi uno)non trova riscontro e fondamento alcuno nel percorso argomentativo. Il contrastoinsanabile imporrebbe l'annullamento della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo riguarda il vizio di violazione di legge, contestandosila ritenuta sussistenza in Italia e in capo a società rumene di una stabileorganizzazione occulta, siccome fondata su elementi che non integrerebbero lanozione di stabile organizzazione dell'art. 7 della Convenzione Italia e Romania del14.1.1977 e dei principi OCSE recepiti dall'ordinamento interno. La sede dellasocietà di riferimento sarebbe infatti all'estero e li si svolgevano le sceltegestionali, amministrative e fiscali. Non basterebbe come ritenuto dalla corte diappello il mero luogo in Italia di svolgimento delle prestazioni. Si tratta di motivogenerico quanto assertivo, atteso che oltre a contestare la scelta ricostruttiva deigiudici, non ne illustra le ragioni effettive e concrete che la smentiscano. Va ancheconsiderato come emerga una cd. "doppia conforme" che dà conto, senzaspecifiche confutazioni, di una consolidata operatività esecutiva e gestionale inItalia, in linea con l'indirizzo per cui in tema di reato di omessa presentazione delladichiarazione annuale dei redditi di cui all'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74,si configura la "stabile organizzazione", da cui deriva l'obbligo fiscale di unsoggetto non formalmente residente, nel caso in cui una società estera, con unasede fissa di affari nel territorio italiano, effettua in Italia la sua attività medianteun'organizzazione di persone e di mezzi (cd. estero-vestizione della residenzafiscale); si ha, invece, una "società-schermo", nell'ipotesi in cui l'ente, anche seallocato formalmente all'estero, è privo di concreta autonomia e costituisce solouna copertura attraverso la quale agisce la persona fisica, che è la titolare effettivadell'attività economica e che, di conseguenza, è tenuta agli adempimenti fiscali.(Sez. 3, n. 50151 del 13/07/2018, M., Rv. 274090 - 01). La ricostruzione d'accusaè del resto, e in sintesi, suffragata da dati afferenti la presenza costante in Italiadella ricorrente, oltre che da convergenti dichiarazioni di lavoratori, conducentiverso la loro assoluta estraneità ad ogni tipo di rapporto con la Romania, e dallaassenza di documentazione contrastante una tale situazione, nonché, ovequest’ultima documentazione fosse minimamente presente, come con riguardo ataluni modelli A1 eventualmente utili a rappresentare un distacco di lavoratoridall'estero in Italia, connotata da evidenti irregolarità conducenti allainverosimiglianza dei dati apparentemente ivi riportati. Anche le dichiarazioni reseda una commercialista su società rumene che dovrebbero assumersi diriferimento, nell'ottica difensiva, non sono state supportate da alcuna utiledocumentazione, come evidenziato nella prima sentenza.2. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge ancheprocessuale, e di motivazione, in relazione a parti dei processi verbali chesarebbero inutilizzabili perché redatte successivamente alla emersione di indizi direato. Anche tale motivo è generico, in assenza di specificazione circa le ragioni ei tempi di emersione dei presunti indizi, peraltro neppure indicati con riferimentoa quale soggetto essi sarebbero riferibili. Inoltre, posto che alla luce del predettoart. 220 disp. att. c.p.p., ove emergano indizi di reato, gli atti necessari perl'assicurazione delle fonti di prova e per raccogliere quant'altro possa servire perl'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizionidel codice, nella censura in esame neppure si precisa, come sarebbe statonecessario per non rendere ulteriormente generica la critica, quali degli atti assuntidopo la detta emersione di indizi siano stati assunti in violazione di garanzieprocedurali e di quali tra queste.3. Quanto al terzo motivo inerente vizi di cui all’ art. 606 comma 1 lett.b) d) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla confermata decisione del primo giudicedi non acquisire documentazione contabile prodotta dalla teste Zaflu,commercialista delle società coinvolte, esso è generico; la ricorrente non spiega ladecisività del dato non acquisito a fronte delle ragioni della sua condanna; in ognicaso è corretta la considerazione dei giudici di merito per cui in via preliminareassume rilievo procedurale decisivo per il rigetto della censura la assenza di unanuova istanza di acquisizione ex art. 603 c.p.p.;4. Il quarto motivo riguarda la violazione di legge processuale, e il viziodi motivazione apparente in quanto erroneamente si sarebbe ritenuta legittima, inprimo grado, l’ammissione di testi non indicati in lista testimoniale dal PubblicoMinistero, facendosi, dal tribunale, improprio ricorso all'art. 507 cod. proc. pen.pur non ricorrendo alcuna necessità, sopravvenuta o imprevedibile, di esaminarei testi assunti dal primo giudice ex art. 507 cod. proc. pen. Con lesione del dirittodi difesa. Il primo giudice, invero, ha disposto ex art. 507 cod. proc. pen. l'esamedi soggetti informati cui aveva fatto riferimento un operatore sentito per cui haesercitato una facoltà legittima, posto che il giudice può esercitare il potere diintegrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a provela cui assunzione non sia stata richiesta o acconsentita dalle parti, in quanto talepotere è funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azionepenale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendioprobatorio su cui deve fondarsi la decisione. (In motivazione, la Corte ha chiaritoche l'assegnazione al giudice di tale potere non contrasta con le indicazioni dellaCostituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nellaformazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza delcompendio probatorio, corollario necessario della indisponibilità dell'azione penale,conseguente al riconoscimento della natura ultraindividuale degli interessitutelati). (Sez. 2, n. 34868 del 04/07/2019, Rv. 276430 - 01)5. Il quinto motivo rappresenta il vizio di motivazione apparente,avendo la corte solo recepito le conclusioni del primo giudice, essendo incorsa inun travisamento di un fatto decisivo, atteso che contrariamente a quanto ritenutodai giudici l'imputata non sarebbe mai stata legale rappresentante della società APAdriatica [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei cui confronti sarebbe stata svolta la verifica fiscale del 7ottobre 2019. Tale censura è inammissibile in ragione della mancata allegazionedi ogni elemento a sostegno, in violazione del principio di autosufficienza delricorso. Si sostiene altresì, con il motivo in esame, che si sarebbero anche omessielementi decisivi dedotti con l'atto di appello. In particolare, si fa riferimento almodello A1 predisposto per ciascun lavoratore distaccato. Nè vi sarebbemotivazione esplicativa della mancata considerazione. Si tratta di censuragenerica in assenza di ogni allegazione, E meramente rivalutativa, a fronte di unamotivazione complessiva che, al contrario, dà conto, come già in precedenzarilevato, di una dimostrata, stabile organizzazione in Italia.6. Con il sesto motivo si deducono vizi di violazione di legge e dimotivazione, in relazione alla confisca disposta in assenza di impugnazione delpubblico ministero, a fronte della mancata applicazione in primo grado. Conviolazione del divieto di reformatio in peius. Il motivo è fondato, nei seguentitermini: in tema di impugnazioni, il giudice di appello, in mancanza di gravamedel pubblico ministero, non può disporre la confisca ex art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo2000, n. 74, non ordinata dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto direformatio in peius. (In motivazione, la Corte ha precisato che all'omissione delprovvedimento può porsi rimedio in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod.proc. pen. (Sez. 3 - n. 7587 del 13/11/2019 Ud. (dep. 26/02/2020 ) Rv. 278598- 01). Consegue che mentre va eliminata la disposta confisca per equivalente inpresenza di un interesse diretto della ricorrente, stante il potenziale pregiudizioper la stessa, non altrettanto può dirsi in ordine alla confisca diretta, in assenza diinteresse della imputata, trattandosi di misura operativa nei confronti della solasocietà di riferimento.7. Quanto al settimo motivo, con esso si deducono vizi di violazione dilegge e di motivazione, in relazione alla confisca diretta disposta sul presuppostodi un profitto identificato nel mancato pagamento dell'imposta in Italia, che ègiuridicamente e concretamente errato, secondo la ricorrente, avendo la societàassolto all'estero e legittimamente i propri doversi fiscali. Sulla questionemancherebbe ogni motivazione. Si tratta di motivo assorbito dalla fondatezza delmotivo precedente. Ad ogni modo il rilievo è del tutto infondato, siccomerivalutativo del merito, peer cui sussistendo il reato alla luce delle conformisentenze di merito, sussiste anche l’evasione dell’imposta non corrisposta alloStato italiano.8. L'ottavo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge in relazioneall'art. 131 bis c.p., nonchè quello di motivazione, in assenza delle ragioni dimancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. nonostante le deduzioni difensive e laminima eccedenza dell'imposta omessa rispetto alla soglia di punibilità prevista. Ilmotivo è inammissibile perché nuovo, alla luce dei motivi di gravame comeriepilogati nella sentenza impugnata tra cui non rientra quello in esame. Si ricordache sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi diimpugnazione, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga chenon sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede digravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertantoritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo edinammissibile (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione delriepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep.28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01).9. Quanto al nono motivo, con esso si rappresentano vizi di violazionedi legge anche processuale, in ordine alla rideterminata pena, siccome la nuovapena sarebbe stata stabilita solo con una mera sottrazione aritmetica dalla penaoriginariamente inflitta, limitatamente ai giorni di reclusione attribuiti alle singolecondotte dichiarate prescritte. Con violazione dell'art. 129 c.p., 81, 132, 133 c.p.Il motivo è inammissibile : il giudice nella sua discrezionalità ha individuato il reatopiù grave per il quale ha stabilito la pena base, corrispondente al minimo edittalee, quindi, ha stabilito modesti aumenti per la continuazione. Ogni ritenutacorrispondenza ad un analogo calcolo di pena operato dal primo giudice non osta,ove mai fondata, a delegittimare le scelte del giudice di appello, in concreto nonconfutate.10. Con il decimo motivo si deducono vizi di violazione di legge ancheprocessuale e di motivazione per contrasto tra motivazione e dispositivo. Ilmaggior numero di mesi applicati in dispositivo in ordine alla pena della reclusionerispetto a quelli indicati in motivazione ( rispettivamente pari a 1 anno e cinquemesi e ad un anno e mesi uno) non trova riscontro e fondamento alcuno nelpercorso argomentativo. Il contrasto insanabile imporrebbe l'annullamento dellasentenza. Si deve osservare in proposito, che i giudici hanno condotto inmotivazione un analitico calcolo della sanzione in relazione alla pena base ( pariad un anno e sei mesi), alla riduzione di un terzo per le generiche, e all'aumentodi 5 giorni per ciascun reato satellite, per un totale di anni uno, mesi uno e giorniquindici di reclusione. Consegue che deve solo rettificarsi in tal senso ex art. 619comma 3 cod. proc. pen. la pena indicata in dispositivo, atteso che "quando nellasentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della penaper errore di denominazione o di computo, la corte di cassazione vi provvede senzapronunciare annullamento". Con la conseguenza che calcolando poi, anchel’eliminazione di pena per i due reati satellite di cui ai capi a) ed e) della rubricalimitatamente, per entrambi, all’anno di imposta 2014 la pena finale rideterminataè pari ad anni uno mesi uno e giorni cinque di reclusione.11. Infine, per tutti quei motivi suesposti con cui si sono dedotti vizi diviolazione di legge e in correlazione il vizio di mancanza di motivazione e che sonostati ritenuti del tutto infondati, quanto al vizio motivazionale va ricordato, anche,che esso non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti.Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sonofondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno)dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, quiinsussistente laddove siano state sollevate questioni giuridiche; o sono infondate,e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio dilegittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all’art.619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, lamotivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal sensoSez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 – 01).12. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinviorelativamente ai reati di cui ai capi a) ed e) della rubrica limitatamente, perentrambi, all’anno di imposta 2014, perché estinti per prescrizione ed elimina larelativa frazione di pena e ridetermina la pena residua in complessivi anni unomesi uno e cinque giorni di reclusione. Annulla senza rinvio la medesima sentenzain relazione alla disposta confisca diretta. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui aicapi a) ed e) della rubrica limitatamente, per entrambi, all’anno di imposta 2014,perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa frazione di pena e rideterminala pena residua in complessivi anni uno, mesi uno e giorni cinque di reclusione.Annulla senza rinvio la medesima sentenza in relazione alla disposta confisca perequivalente, disposizione che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] il 15 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]