CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 ottobre 2020
Cassazione n. 08003/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Trotti, con domicilio digitale in atti.-RICORRENTE-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di Milano, in persona dell’amministratorep.t., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale in atti.-CONTRORICORRENTE-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2505/2020,depositata il 07/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21/2021Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 8003/2026Data pubblicazione 31/03/20261. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un locale seminterrato e di duenegozi al piano terra con accesso autonomo da [OSCURATO:PERSONA] 4 di Milano,ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominioresistente per il pagamento di € 27398,12, a titolo di quote condominialiper il rifacimento del lastrico solare e la gestione dell’impianto diriscaldamento sulla base delle delibere assembleari di approvazione deiconsuntivi.Ha eccepito che il seminterrato non era collocato nella verticale dei terrazzidi copertura, che le sue porzioni esclusive erano distaccate sin dal 2009dall’impianto di riscaldamento e di aver estinto la restante debitoria nelcorso della procedura esecutiva avviata con il pignoramento immobiliare.Ha chiesto la revoca dell’ingiunzione previa compensazione delle sommepretese dal [OSCURATO:PERSONA] con il risarcimento per il danno provocatodall’impossibilità di locare l’immobile per la presenza di infiltrazioniprovenienti dalle parti comuni.In contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA], il tribunale di Milano ha respintol’opposizione e ha regolato le spese.La sentenza è stata confermata dalla Corte distrettuale di Milano, secondocui, quanto alle spese per il lastrico e di riscaldamento, le delibere in basealle quali era stato emesso il decreto ingiuntivo dovevano considerarsiannullabili, non nulle, avendo solo applicato, senza modificarli per il futuro,i criteri di riparto delle spese, dovendo l’opponente impugnarle in unseparato giudizio; erano state poste a carico dell’opponente solo le speserelative al rifacimento di uno dei due terrazzi mentre il laboratorio era statoesonerato dalle spese di riscaldamento, chiarendo che il restante debito nonera stato estinto poiché la condomina aveva semplicemente ottenuto laliberazione dell’immobile, offrendo in sostituzione l’importo del debito. Harilevato che la ricorrente aveva eccepito in compensazione un controcreditoNumero registro generale 21/2021Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 8003/2026Data pubblicazione 31/03/2026risarcitorio rimasto illiquido e di dubbia sussistenza, poiché analoga richiestadi risarcimento era stata respinta dal Tribunale in un precedente giudizio.Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di Viatagliamento n. 4 di Milano.In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, reiterata nellamemoria illustrativa, per la mancata illustrazione delle conclusioni formulatedalla ricorrente nei precedenti gradi di causa.Il ricorso rispetta i requisiti richiesti dall’art. 366, comma primo, n. 3 c.p.c.poiché espone in maniera adeguata le vicende processuali, il contenuto dellerispettive difese e le questioni in diritto che vengono in rilievo per ladecisione dell’impugnazione.2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1117, 1123, 1126, 1418, 1421 c.c., 633 c.p.c. e 63disp. att. c.c., sostenendo che le delibere che ripartiscono le spesecondominiali in violazione dei criteri legali o convenzionali, quanto, nellaspecie, alle spese di riscaldamento, devono considerarsi nulle e nonannullabili e che il giudice dell’opposizione può rilevare o pronunciare lanullità anche d’ufficio.La ricorrente lamenta che l’assemblea non aveva semplicemente ripartito lespese, ma aveva modificato i criteri legali e convenzionali di riparto,avendoli disapplicati per cinque esercizi successivi.Il motivo non è fondato.Anzitutto la sentenza non è sorretta da una ratio decidendi non impugnatanella parte in cui la Corte di appello avrebbe escluso che fossero statiNumero registro generale 21/2021Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 8003/2026Data pubblicazione 31/03/2026addebitati alla ricorrente spese che non le competevano, comeinfondatamente sostiene il condominio.Il giudice distrettuale ha rilevato che l’assemblea aveva posto a carico dellacondomina le spese di rifacimento di uno solo dei due terrazzi di copertura,non di entrambi, e che la delibera non contemplava alcun addebito per lespese di riscaldamento relativamente al locale seminterrato (non per gli altrilocali distaccati dall’impianto), non superando i rilievi mossi dall’opponenteriguardo all’illegittimità del riparto in relazione alle causale dei restantiaddebiti.2.1. La delibere poste a fondamento dell’ingiunzione di pagamentoavevano ripartito le spese di riscaldamento e di rifacimento dei lastrici conriferimento esclusivo alle singole annualità, senza nulla disporre per gliesercizi successivi.L’addebito delle spese di riscaldamento a carico del condomino proprietariodella porzione distaccata dall’impianto comune, non pertinenti allamanutenzione o alla riparazione dell’impianto, non era causa di nullità delladelibera.Le SU di questa Corte hanno chiarito che, in materia condominiale, la nullitàè ipotesi del tutto residuale rispetto alla generale categoria dellaannullabilità e sussiste in caso di a) mancanza originaria dell’oggetto delladecisione collegiale; b) impossibilità dell'oggetto in senso materiale o insenso giuridico", riguardante la concreta possibilità di attuazione deldeliberato (impossibilità materiale) o il fatto che l’assemblea abbiadisciplinato le cose e i servizi comuni, non i beni o i diritti esclusivi deisingoli; c) illiceità per violazione di norme imperative o dell’ordine pubblico.In ogni altra ipotesi permane il potere dell’assemblea di deliberare e,pertanto, in caso di cattivo uso di tale potere, il vizio è di annullabilità edeve esser fatto valere con l’impugnativa prevista dall’art. 1137 c.c. neltermine prescritto; in mancanza la delibera resta vincolante per i condomini(Cass. SU 9839/2021).Numero registro generale 21/2021Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 8003/2026Data pubblicazione 31/03/2026Le attribuzioni dell'assemblea in tema di ripartizione delle spesecondominiali sono circoscritte, dall'art. 1135, nn. 2 e 3, c.c., alla verifica eall'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge e noncomprendono il potere di introdurre modifiche ai criteri legali di riparto dellespese, che l'art. 1123 c.c.. consente solo mediante apposita convenzionetra tutti i partecipanti al condominio; l'assemblea che decida a maggioranzadi modificare, in astratto e per il futuro, i criteri previsti dalla legge o quelliconvenzionalmente stabiliti (delibere c.d. normative) opera in "difettoassoluto di attribuzioni" ed è allora che la delibera è radicalmente affettada nullità.La decisione dell’assemblea che ponga le spese di riscaldamento a caricodel proprietario dell’unità immobiliare distaccata dall’impianto è annullabilese non modifica i criteri di riparto per il futuro, poiché anche in tal casol’assemblea esercita in modo non corretto un potere deliberativo che lecompete, dovendo ritenersi superato il precedente orientamento favorevolealla nullità per la ravvisata lesione dei diritti individuali dei condomini (Cass.22643/2013; Cass. 15932/2019; Cass. 18131/2020).Analoga soluzione vale per le spese del lastrico solare di cui la ricorrenteinvoca il criterio di cui all’art. 1126 c.c. (per quanto non risulti l’uso esclusivodel lastrico) e il conseguente addebito di spese ai soli condomini titolari deivani posti nella verticale sottostante.Non è decisivo che la violazione sia stata reiterata per cinque esercizisuccessivi, non essendo modificati da ciascuna decisione adottata i criterida valere per la suddivisione delle spese per ogni altro esercizio successivo.Per stabilire la natura del vizio della delibera di ripartizione delle spese,occorre considerare il suo contenuto, a seconda che siano state regolate lesole spese oggetto di riparto o modificati anche i criteri da applicare in futuroe, quindi, in base alla possibilità giuridica del contenuto e alle attribuzioniesercitate dall’assemblea, al quale fine non rileva che le eventuali violazioniNumero registro generale 21/2021Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 8003/2026Data pubblicazione 31/03/2026siano state reiterate più volte, non essendo i criteri legali modificabili perfatti concludenti.Resta da considerare che, contrariamente a quanto affermato dal giudice dimerito, l’annullabilità della deliberazione assembleare può essere fattavalere in giudizio soltanto attraverso l'esercizio dell'azione di annullamento;la domanda può essere proposta "in via principale", nell'ambito di autonomogiudizio, oppure "in via riconvenzionale", anche nell'ambito del giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, nel rispetto del termine per l'eserciziodell'azione di annullamento, non anche in via di eccezione (Cass. SU9839/2021), ma dall’esame degli atti, cui ha accesso questa Corte per lanatura processuale del vizio denunciato, risulta che con la ricorrente avevachiesto di revocare o annullare l’ingiunzione di pagamento sul presuppostodell’invalidità delle delibere, senza proporre un’azione riconvenzionale diannullabilità.In assenza di domanda non era possibile esaminare incidenter tantuml’invalidità ai fini della revoca dell’ingiunzione di pagamento, poiché ladeliberazione assembleare non può essere giudizialmente annullata odisapplicata con effetto limitato al solo impugnante (Cass. SU 9839/2021).3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.sostenendo che, nonostante il contrasto giurisprudenziale in ordine allaqualificazione del vizio delle delibere lesive dei criteri di riparto delle spese,il giudice di merito abbia condannato l’opponente al pagamento le speseprocessuali di entrambi gradi di causa.Il motivo è inammissibile.Il regime della spese era regolato dall’art. 92, comma secondo, c.p.c. neltesto introdotto dal d.l. 132/2014, convertito con l. g. 162/2014, a mentedel quale le spese potevano esser compensate, oltre che in caso disoccombenza reciproca, anche in caso di assoluta novità della questione odi mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti o, per effettodell’intervento additivo della Corte costituzionale, o in presenza di altreNumero registro generale 21/2021Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 8003/2026Data pubblicazione 31/03/2026gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione(Corte cost. 77/2018).La parte soccombente non può dolersi della mancata compensazione.La facoltà di disporla rientra nel potere discrezionale del giudice di merito,il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione delmancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia dicondanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esamel'eventualità di una compensazione, non può essere censurata incassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.Nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunzie dei giudici del meritoriguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultareviolato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico dellaparte totalmente vittoriosa (Cass. SU 14989/2005; Cass. 26912/2020;Cass. 11329/2019).Il ricorso è respinto.Le spese processuali del presente giudizio sono compensate considerato cheil ricorso è precedente alla pronuncia delle SU di questa Corte che hannodefinitivamente dato soluzione al contrasto in merito alla qualificazione deivizi delle delibere assembleari.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, deve darsi atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del presente giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulterioreNumero registro generale 21/2021Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 8003/2026Data pubblicazione 31/03/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa