CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 47474/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'istanza della difesa del 8 ottobre 2024 che, insistendo in ordine all'ammissibilità del ricorso, chiede che il procedimento venga trasmesso alla Sezione Competente per la trattazione ordinaria; OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorso con cui si censura la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, la mancata riqualificazione nell'ipotesi lieve ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rappresentato quali fossero gli elementi che deponevano per la consapevolezza di detenere, unitamente ad altro prodotto accertato essere "cannabis light" (seppure con quantitativi di THC superiori alle attestazioni provenienti dal venditore), sostanza stupefacente del tipo marijuana, le ragioni che hanno portato ad escludere l'ipotesi lieve, essendo stato valorizzato il dato quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente detenuta e, infine, quelle che avevano portato a condividere la decisione del primo giudice che non aveva accordato le circostanze attenuanti generiche in ragione dell'accertata copertura con attività commerciale lecita della attività di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i