CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 18122/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
021 ORDINANZA sul ricorso 25157/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro Ministero dell'Interno - intimato - avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONA depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 4/05/2022 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 25157/2021 Numero sezionale 1801/2022 Numero di raccolta generale 18122/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Ancona, attinto dal medesimo ai sensi degli artt. 13, comma 2-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Ancona e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., comma 2-bis, 286/1998, posto che il decidente avrebbe omesso di pronunciare sulle ragioni di inespellibilità fatte valere dall'impugnante a mente dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998 ritenendole tardive in quanto non contenuto nel ricorso e formulato solo all'udienza e, ciò sebbene, al contrario, l'indicata circostanza fosse stato, insieme all'inosservanza dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, alla carenza di motivazione e al difetto di istruttoria, fosse stato prospettato nel primo motivo di ricorso, allegando che l'impugnante era convivente con il fratello cittadino italiano. Non ha svolto attività difensiva la Prefettura intimata. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il motivo è fondato. Premesso che in relazione alla violazione denunciata la Corte di Cassazione è giudice del fatto processuale sicché l'è consentito compulsare gli atti del giudizio ed, in particolare, tenuto conto della contestazione sollevata, il ricorso proposto a mente dell'art. 18 d.lgs. 150/2011 avverso il decreto di espulsione, consta dallo scrutinio di detto atto che la circostanza che il giudice di pace avrebbe ritenuto tardivamente rappresentata, così astenendosi dal pronunciare riguardo ad essa, fosse stata fatta oggetto di specifica illustrazione del secondo motivo di detto ricorso, ove richiamando per l'appunto il dettato dell'art. 19, comma 2, lett. c) che vieta l'espulsione dello RG 25157/21 Zakari-Min.[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 25157/2021 Numero sezionale 1801/2022 Numero di raccolta generale 18122/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 straniero convivente con un parente o con il coniuge di nazionalità italiana, si era motivata l'impugnazione di detto atto facendo segnatamente valere che il ricorrente era convivente con il fratello cittadino italiano. 3. Ne consegue la doverosa cassazione in parte qua del provvedimento impugnato ed il rinvio della causa al giudice a quo per il necessario riesame. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata ordinanza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Giudice di Pace di Ancona che, in persona di altro magistrato, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 4.5.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] RG 25157/21 Zakari-Min.[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A