CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 giugno 2021
Cassazione n. 26240/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] n. a Catania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania in data 15/11/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso dato atto che il ricorrente ha fatto pervenire memoria autografa in data 8/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Catania rigettava l'appello proposto nell'interesse del D'Urso avverso l'ordinanza ex art. 276 cod.proc.pen. emessa in data 18/6/2021 dalla Corte d'Appello di Catania, che disponeva Ad l'aggravamento della misura custodiate autodetentiva cui l'imputato si trovava sottoposto. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 il vizio di motivazione con riguardo all'art. 276, comma 1 ter, cod.proc.pen. La difesa assume che l'ordinanza impugnata è carente sotto il profilo motivazionale poiché l'art. 276, comma 1, codice di rito non prevede l'automatico aggravamento della misura in corso per effetto della trasgressione alle prescrizioni del regime domiciliare, dovendo, al contrario, il giudice valutare e dare conto dell'entità e dei motivi alla base della violazione e della loro idoneità a giustificare la sostituzione della misura stessa. Nella specie la difesa sottolinea che l'accertata presenza fuori dell'abitazione del ricorrente di D'[OSCURATO:PERSONA] e, in altra occasione, di tale [OSCURATO:PERSONA] non risulta riconducibile a finalità illecite sebbene il Tribunale abbia giustificato l'aggravamento sulla base della presunta e mai riscontrata esistenza a carico dei predetti di precedenti giudiziari, sostenendo che la mera presenza di persone non autorizzate fuori il domicilio dell'imputato sia espressione di inadeguatezza degli arresti domiciliari. L'ordinanza impugnata ha incongruamente ritenuto la natura assertiva dei rilievi svolti dalla difesa circa la corretta osservanza per lungo tempo del regime autodetentivo da parte del ricorrente, l'assenza di consapevolezza dei precedenti dei suoi interlocutori e la scarsa rilevanza della trasgressione, essendo il D'Urso rimasto all'interno del proprio domicilio. Aggiunge la difesa che il Tribunale cautelare non ha effettuato alcun approfondimento sull'esistenza e sulla natura degli asseriti precedenti a carico degli interlocutori del D'Urso nell'ottica della formulazione di un giudizio di pericolosità in ordine alla loro frequentazione da parte del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve preliminarmente darsi conto dell'irricevibilità dello scritto a firma del ricorrente, pervenuto in data 8/3/2022, poiché nel giudizio per cassazione le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Rv. 276782). 2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze proposte. Questa Corte ha condivisibilmente chiarito che, in tema di aggravamento delle misure cautelari per la violazione alle prescrizioni imposte, il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, ove fornito di adeguata, corretta e logica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 36060 del 09/10/2020, Rv. 280036; Sez. 2, n. 3629 del 18/8/1994, Rv. 201400). [OSCURATO:PERSONA] cautelare, con motivazione ampia e priva di criticità logiche, ha analizzato i rilievi difensivi, escludendo la possibilità di qualificare in termini di lieve entità le violazioni al regime degli arresti domiciliari riscontrate a carico del prevenuto. Ha, in particolare, evidenziato la trasgressione in ben due occasioni del divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitavano, essendo stato colto a colloquio con soggetti pregiudicati ed essendo rimasta priva di riscontri la tesi accreditata di incontri giustificati da ragioni lavorative. 2.1 L'ordinanza impugnata ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio secondo cui rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari (Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, Rv. 275040), avendo congruamente giustificato la sopravvenuta inidoneità del regime domiciliare per effetto delle non occasionali violazioni delle prescrizioni imposte. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter, disp. att. cod . proc. pen. Così deciso in Roma il