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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 agosto 2022

Cassazione n. 18720/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Pietro MICALI propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 5 agosto 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Messina ha confermato l'ordinanza con la quale, in data 21 luglio 2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia aveva disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'imputazione.

2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 275, comma 3, 292, comma 2 e 309, comma 9, cod. proc. pen.

La motivazione dei provvedimenti emessi dai giudici di merito sarebbe priva di alcuna motivazione in ordine all'inidoneità di misure diverse dalla custodia in carcere a soddisfare le ritenute esigenze cautelari.

Secondo la difesa, il primo giudice, con una mera formula di stile, avrebbe esteso al MICALI il giudizio di pericolosità formulato nei confronti del co- indagato [OSCURATO:PERSONA] NOSTRO, senza tenere conto della evidente differenza tra le due posizioni in esame; la difesa ha, in particolare, evidenziato che il NOSTRO è accusato di essere il capo promotore dell'ipotizzata associazione a delinquere ed è gravato da numerosi precedenti specifici a differenza del MICALE con conseguente violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. che prescrive l'esposizione ed autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni che rendono inidonee misure cautelari meno afflittive della custodia in carcere.

Il Tribunale, limitandosi a ribadire il giudizio cumulativo adottato dal primo giudice e non valutando autonomamente il grado di pericolosità del MICALE, non avrebbe fatto uso corretto della giurisprudenza di legittimità che ritiene possibile ricorrere ad una valutazione cumulativa solo in caso di posizioni «analoghe» e caratterizzate da un coinvolgimento di pari grado nelle condotte illecite contestate, requisiti che a giudizio della difesa non sono rinvenibili nel caso di specie, in considerazione della diversità delle condotte contestate (solo tre reati-fine nei confronti del ricorrente) e del fatto che il MICALE è gravato da un solo precedente per un tentato furto commesso nel 2010. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Il motivo di ricorso è aspecifico avendo ad oggetto doglianze già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale e manifestamente infondato.

2.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che sostanzialmente ha riprodotto il contenuto dei motivi di riesame con l'inserimento di frasi incidentali di censura alla ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame, che si sono esaurite in sintetiche locuzioni assertive e apodittiche, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo rinvio.

La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto che sorreggono ogni richiesta.

Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussunnibile fra quelli previsti dall'art.606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di riesame, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

2.2. Nel caso di specie il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge, contesta in realtà la concreta valutazione resa dal Tribunale del riesame ed ancora prima dal Giudice per le indagini preliminari, in ordine all'adeguatezza della misura cautelare applicata.

2.3. Il Tribunale, con motivazione coerente con le risultanze procedimentali ed esente da manifesta illogicità, ha affermato che la misura custodiale è l'unica adeguata alle ritenute esigenze cautelari; a differenza di quanto apoditticamente affermato dalla difesa, i giudici del riesame, pur facendo un prima valutazione cumulativa della vicenda e delle ritenute esigenze cautelari, hanno successivamente valutato in modo specifico la situazione individuale del MICALI, valorizzando in particolar modo: la gravità dei reati ascrittigli, il collegamento ad un contesto criminale di tipo organizzativo e la personalità criminale del ricorrente desumibile dall'aver già riportato una sentenza definitiva di condanna nonostante la giovane età e dall'insensibilità all'effetto deterrente della sanzione penale, elementi ritenuti univocamente diretti a dimostrare l'inidoneità delle misure gradate ad arginare la rilevante capacità criminale del MICALI (vedi pagg. 11 e 12 dell'ordinanza impugnata).

I giudici del riesame hanno, pertanto, correttamente applicato il principio di diritto secondo cui, ai fini della motivazione del provvedimento di custodia in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice, come ha fatto il Tribunale, indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la misura prescelta come quella misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo in tal modo assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (vedi Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Rv. 261723 - 01; Sez. 3, n. 30443 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Encarnacion, non massimata)

2.4. L'ordinanza impugnata si presenta, pertanto, completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio in ordine all'adeguatezza della misura cautelare applicata, priva di vizi logici manifesti e decisivi nonché coerente con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità e con le emergenze investigative, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Pietro MICALI propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 5 agosto 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Messina ha confermato l'ordinanza con la quale, in data 21 luglio 2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia aveva disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'imputazione. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 275, comma 3, 292, comma 2 e 309, comma 9, cod. proc. pen. La motivazione dei provvedimenti emessi dai giudici di merito sarebbe priva di alcuna motivazione in ordine all'inidoneità di misure diverse dalla custodia in carcere a soddisfare le ritenute esigenze cautelari. Secondo la difesa, il primo giudice, con una mera formula di stile, avrebbe esteso al MICALI il giudizio di pericolosità formulato nei confronti del co- indagato [OSCURATO:PERSONA] NOSTRO, senza tenere conto della evidente differenza tra le due posizioni in esame; la difesa ha, in particolare, evidenziato che il NOSTRO è accusato di essere il capo promotore dell'ipotizzata associazione a delinquere ed è gravato da numerosi precedenti specifici a differenza del MICALE con conseguente violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. che prescrive l'esposizione ed autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni che rendono inidonee misure cautelari meno afflittive della custodia in carcere. Il Tribunale, limitandosi a ribadire il giudizio cumulativo adottato dal primo giudice e non valutando autonomamente il grado di pericolosità del MICALE, non avrebbe fatto uso corretto della giurisprudenza di legittimità che ritiene possibile ricorrere ad una valutazione cumulativa solo in caso di posizioni «analoghe» e caratterizzate da un coinvolgimento di pari grado nelle condotte illecite contestate, requisiti che a giudizio della difesa non sono rinvenibili nel caso di specie, in considerazione della diversità delle condotte contestate (solo tre reati-fine nei confronti del ricorrente) e del fatto che il MICALE è gravato da un solo precedente per un tentato furto commesso nel 2010. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il motivo di ricorso è aspecifico avendo ad oggetto doglianze già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale e manifestamente infondato. 2.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che sostanzialmente ha riprodotto il contenuto dei motivi di riesame con l'inserimento di frasi incidentali di censura alla ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame, che si sono esaurite in sintetiche locuzioni assertive e apodittiche, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo rinvio. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto che sorreggono ogni richiesta. Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussunnibile fra quelli previsti dall'art.606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di riesame, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2.2. Nel caso di specie il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge, contesta in realtà la concreta valutazione resa dal Tribunale del riesame ed ancora prima dal Giudice per le indagini preliminari, in ordine all'adeguatezza della misura cautelare applicata. 2.3. Il Tribunale, con motivazione coerente con le risultanze procedimentali ed esente da manifesta illogicità, ha affermato che la misura custodiale è l'unica adeguata alle ritenute esigenze cautelari; a differenza di quanto apoditticamente affermato dalla difesa, i giudici del riesame, pur facendo un prima valutazione cumulativa della vicenda e delle ritenute esigenze cautelari, hanno successivamente valutato in modo specifico la situazione individuale del MICALI, valorizzando in particolar modo: la gravità dei reati ascrittigli, il collegamento ad un contesto criminale di tipo organizzativo e la personalità criminale del ricorrente desumibile dall'aver già riportato una sentenza definitiva di condanna nonostante la giovane età e dall'insensibilità all'effetto deterrente della sanzione penale, elementi ritenuti univocamente diretti a dimostrare l'inidoneità delle misure gradate ad arginare la rilevante capacità criminale del MICALI (vedi pagg. 11 e 12 dell'ordinanza impugnata). I giudici del riesame hanno, pertanto, correttamente applicato il principio di diritto secondo cui, ai fini della motivazione del provvedimento di custodia in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice, come ha fatto il Tribunale, indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la misura prescelta come quella misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo in tal modo assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (vedi Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Rv. 261723 - 01; Sez. 3, n. 30443 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Encarnacion, non massimata) 2.4. L'ordinanza impugnata si presenta, pertanto, completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio in ordine all'adeguatezza della misura cautelare applicata, priva di vizi logici manifesti e decisivi nonché coerente con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità e con le emergenze investigative, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, d
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