CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 15970/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroAgenzia delle entrate - Riscossione, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio n. 922/01/23 depositata il 22/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 609/06/23 del 19/07/2023, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio (di seguito CGT2) respingeval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], socio al 50% di [OSCURATO:SOCIETA]. (diseguito Loas) avverso la sentenza n. 405/02/20 della Commissionetributaria provinciale di Latina (di seguito CTP), che aveva a sua voltarespinto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un’intimazionedi pagamento e di cinque cartelle di pagamento dalla stessa recate.Numero registro generale 19749/2023Numero sezionale 859/2026Numero di raccolta generale 15970/2026Data pubblicazione 24/05/20261.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, conl’atto impositivo venivano richiesti, tra l’altro, tributi ritenuti dovuti dalcontribuente quale socio di Loas e conseguenti agli avvisi di accertamentonotificati a quest’ultima società, oggetto di separato contenzioso.2. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorsoper cassazione, affidato ad otto motivi e depositava memoria ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.3. L’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) resisteva ingiudizio con controricorso.4. Con ordinanza interlocutoria n. 18311 del 04/07/2024 questa Cortedisponeva il rinvio della trattazione della presente controversia a nuovoruolo, al fine di consentire la trattazione unitaria con il procedimento n.25978/2022 R.G.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 1 del d.l. 22 ottobre2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1 dicembre 2016, n. 225, e dell’art.36, comma 4 ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. con modif.nella l. 28 febbraio 2008, n. 31, per avere la CGT2 implicitamentedisatteso la contestazione del ricorrente in ordine alla notificazione di duecartelle di pagamento (n. 05720170014853079000, relativa ad IRPEF2005 e n. 05720170020011448000, relativa ad IRPEF 2003 e 2005) daparte di un soggetto estinto ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e senza chefosse stata indicato il responsabile del procedimento.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. Il ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento n.05720199001017467000 a lui notificata il 27/02/2019 contestando laNumero registro generale 19749/2023Numero sezionale 859/2026Numero di raccolta generale 15970/2026Data pubblicazione 24/05/2026regolare notificazione degli atti presupposti, tra cui anche le cartelle dipagamento più sopra menzionate.1.3. La CTR ha affermato che le cartelle di pagamento oggettodell’intimazione di pagamento sono state tutte regolarmente notificate. Neconsegue che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fare valere i lamentati vizi,relativi alle cartelle di pagamento n. 05720170014853079000 e n.05720170020011448000 (e non già all’intimazione di pagamento),impugnando tempestivamente le predette cartelle, essendogli preclusaogni contestazione in questa sede.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degliartt. 112, 148 e 149 cod. proc. civ., per avere la CGT2, con riferimentoalla cartella di pagamento n. 05720150033933221000, erroneamenteritenuto la regolarità della notificazione.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Sotto un primo profilo, ADER ha chiarito che la menzionatacartella è stata oggetto di definizione agevolata da parte del contribuente,con conseguente estinzione della pretesa. Ne consegue il difetto diinteresse alla proposizione del presente motivo.2.3. Sotto un secondo profilo, il motivo difetta di specificità, nonavendo la ricorrente riprodotto la documentazione depositata dall’Agentedella riscossione. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ovesia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di specificità delricorso per cassazione esige la trascrizione integrale (o, quanto meno,l’allegazione) di quest'ultima, a pena di inammissibilità del motivo (Cass.n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018), sempre che latrascrizione integrale della relata si renda necessaria in quantostrettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n. 6288 del09/03/2025; Cass. n. 1150 del 17/01/2019).Numero registro generale 19749/2023Numero sezionale 859/2026Numero di raccolta generale 15970/2026Data pubblicazione 24/05/20262.4. Nel caso di specie, non è dubbio che la trascrizione delladocumentazione con cui si assume l’intervenuta notificazione della cartellasia assolutamente necessaria ai fini della comprensione del motivo.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.50, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, degli artt. 3 e21octies della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000,n. 212, per avere la CGT2 erroneamente ritenuto sufficientementemotivata l’intimazione di pagamento in quanto rispettosa del modelloministeriale.3.1. Il motivo è infondato.3.2. Come già chiarito da questa Corte, «L'avviso di intimazione adadempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente aisensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha uncontenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità almodello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché èsufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamentoin precedenza notificata» (Cass. n. 10692 del 19/04/2024; Cass. n. 28689del 09/11/2018).3.3. Del resto, l’intimazione di pagamento non costituisce attoimpositivo, sicché non necessita di una specifica motivazione, distinta daquella portata dall’atto cui fa riferimento, anche con specifico riferimentoalla misura degli interessi (Cass. n. 6288 del 09/03/2025; Cass. n. 27504del 23/10/2024).4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degliartt. 36 e 63 del d.lgs. n. 546 del 1993, degli artt. 112, 329 e 393 cod.proc. civ., nonché dell’art. 111 Cost., per avere la CGT2 omesso dipronunciarsi e, comunque, erroneamente ritenuto che la mancatariassunzione del giudizio a seguito di provvedimento di cassazioneNumero registro generale 19749/2023Numero sezionale 859/2026Numero di raccolta generale 15970/2026Data pubblicazione 24/05/2026favorevole all’Amministrazione finanziaria abbia consolidato la pretesadell’Ufficio.4.1. Il motivo è infondato.4.2. Va ricordato che «Alla luce dei principi di economia processuale edella ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art.111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmenteorientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, unavolta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte dicassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenzaimpugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione didiritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che lapronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza diappello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase dimerito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulterioriaccertamenti di fatto» (Cass. n. 2313 del 01/02/2010; Cass. n. 15112 del17/06/2013; Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 21968 del28/10/2015; Cass. n. 11838 del 12/05/2017; Cass. n. 16171 del28/06/2017; Cass. n. 9693 del 19/04/2018).4.3. Ne consegue che, anche se la CGT2 ha omesso di pronunciarsisulla questione dedotta, questa Corte può comunque esaminarla nelmerito qualora ne ritenga l’infondatezza.4.4. Orbene, come si evince da quanto dedotto dalle parti e da quantoemerge dagli atti allegati: i) il contribuente, destinatario in proprio dellanotificazione di avvisi di accertamento per reddito da partecipazione inLoas, ha impugnato detti avvisi ottenendo sentenze parzialmentefavorevoli sia in primo grado che in secondo grado; ii) Cass. n. 8696 del14/04/2014, peraltro, ha cassato con rinvio la sentenza di secondo gradoper non avere il giudice di appello sospeso il giudizio in ragione deipossibili effetti che avrebbe potuto avere sullo stesso la definizione delprocedimento concernente l’avviso di accertamento di Loas, daNumero registro generale 19749/2023Numero sezionale 859/2026Numero di raccolta generale 15970/2026Data pubblicazione 24/05/2026quest’ultima impugnato; iii) il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha riassunto il giudizio aseguito della pronuncia della S.C., sicché il giudizio si è estinto.4.5. Nella prospettazione del ricorrente l’estinzione del giudizio noncomporterebbe la definitività dell’accertamento nei suoi confronti inquanto l’impugnazione in sede di legittimità e la conseguente decisionedella S.C. era determinata da ragioni eminentemente processuali (lamancata sospensione del procedimento introdotto dal socio), sicché sisarebbe formato un giudicato interno sul merito della decisione assuntaoriginariamente dalla CTR.4.6. Peraltro, è noto che nel processo tributario l'omessa o tardivariassunzione del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, nedetermina l'estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizioordinario, è rilevabile anche d'ufficio ai sensi degli artt. 45, comma 3, e 63del d.lgs. n. 546 del 1992 e comporta il venir meno dell'interoprocedimento, con conseguente definitività dell'avviso di accertamento(Cass. n. 23922 del 23/11/2016; Cass. n. 32276 del 13/12/2018; Cass. n.5223 del 21/02/2019; Cass. n. 16002 del 07/06/2023).4.7. Il superiore principio non trova deroghe nel caso in cuil’impugnazione è proposta per questioni processuali e, nel caso di specie,la ritenuta necessità di sospendere il giudizio di appello in attesa delladecisione pregiudiziale rende inutiliter data la statuizione di meritoeventualmente favorevole al contribuente, senza che la stessa possapassare in giudicato.4.8. Si osservi, infine, che - essendosi estinto il giudizio concernente gliavvisi di accertamento personali del socio ed essendo questi ultimidivenuti definitivi - l’eventuale giudicato favorevole alla società nelprocedimento che la riguarda non può in alcun modo incidere sullaposizione del socio, ormai definita. Né il socio può avvalersi del suddettogiudicato nel giudizio di impugnazione dell’avviso di intimazione, avendol’onere di farlo valere unicamente in sede di impugnazione del prodromicoNumero registro generale 19749/2023Numero sezionale 859/2026Numero di raccolta generale 15970/2026Data pubblicazione 24/05/2026avviso di accertamento (cfr. Cass. n. 2743 del 04/02/2025, inmotivazione).5. Con il quinto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degliartt. 112, 324, 329 cod. proc. civ., degli artt. 1 e 36 del d.lgs. n. 546 del1992 e dell’art. 111 Cost., per avere la CGT2 omesso di pronunciarsi e,comunque, erroneamente ritenuto l’insussistenza di un giudicato esternoinvolgente gli effetti della mancata riassunzione del procedimento diimpugnazione dell’avviso di accertamento, con conseguente venir menodel titolo esecutivo.5.1. In buona sostanza, il ricorrente si riporta all’autorità di giudicato didue sentenze del Tribunale di Latina, una sola delle quali recantel’attestazione del passaggio in giudicato e, comunque, di identicocontenuto, riguardando entrambi la cartella di pagamento recante undebito IRPEF relativo all’anno d’imposta 2005. Tali sentenze avrebbero,nella prospettazione del ricorrente, la valenza di giudicato esterno inordine alla non debenza della pretesa.5.2. Il motivo è fondato in quanto la CTR non si è pronunciata sullaquestione posta dal contribuente.5.3. Spetterà, pertanto, al giudice del rinvio valutare l’effettivasussistenza del menzionato giudicato esterno, risolvendo un eventualecontrasto con quanto statuito nel presente procedimento in applicazionedelle regole giurisprudenziali in materia di conflitto tra giudicati (si veda,da ultimo, Cass. n. 2462 del 25/01/2024).6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.654 cod. proc. civ., dell’art. 7 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e dell’art. 7,comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CGT2 erroneamenterigettato la questione concernente il giudicato penale, costituito dallaNumero registro generale 19749/2023Numero sezionale 859/2026Numero di raccolta generale 15970/2026Data pubblicazione 24/05/2026sentenza della Corte d’appello di Roma, che ha assolto il legalerappresentante della società contribuente.6.1. Il motivo è inammissibile.6.2. Si tratta di questione involgente gli effetti del giudicato penale nelprocesso tributario (giudicato, peraltro, riguardante Loas e non il socio)che, attenendo al merito della pretesa, avrebbe dovuto essere prospettatain sede di tempestiva impugnazione dell’avviso di accertamento e noncerto in sede di impugnazione di un’intimazione di pagamento fondata sucartelle regolarmente notificate.7. Con il settimo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degliartt. 295 e 393 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2909 cod. civ., per averela CTR errato a non sospendere il procedimento in attesa del passaggio ingiudicato del procedimento concernente la società.7.1. Il motivo è infondato.7.2. Non è dubbio che «la validità dell'avviso in ordine a ricavi noncontabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta basepartecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare lapresunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabiliaccertati, con la conseguenza che l'annullamento dello stesso consentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesatributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimitàdell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi lapercezione di maggiori utili societari, mentre non ha caratterepregiudicante l'annullamento per vizi del procedimento, che dà luogo adun giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia cherevochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale» (da ultimo, Cass.n. 2743 del 04/02/2025).7.3. Tuttavia, la sospensione presuppone che il socio abbia impugnatol’avviso di accertamento o, comunque, l’atto impositivo allo stessoNumero registro generale 19749/2023Numero sezionale 859/2026Numero di raccolta generale 15970/2026Data pubblicazione 24/05/2026notificato. Nel caso di specie, invece, il procedimento concernentel’impugnazione dell’avviso di accertamento si è estinto e sono stateconseguentemente emesse le cartelle di pagamento indicatenell’intimazione di pagamento impugnata. Ne consegue che la questioneconcernente la validità ed efficacia dell’atto impositivo è in questa sedepreclusa.8. Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 91 cod. proc. civ., per avere la CGT2 erroneamente liquidato lespese di lite in favore di AER, non costituitasi nel giudizio di appello.8.1. Il motivo è fondato.8.2. Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Cortequello per il quale «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art.91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzionepatrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale perottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa nonpuò essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi,non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato speseal cui rimborso abbia diritto».8.3. Ne consegue che ADER, essendo rimasta intimata, non avrebbepotuto beneficiare del rimborso delle spese.9. In conclusione, vanno accolti il quinto e l’ottavo motivo di ricorso,rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motiviaccolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese delpresente procedimento.Numero registro generale 19749/2023Numero sezionale 859/2026Numero di raccolta generale 15970/2026Data pubblicazione 24/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il quinto e l’ottavo motivo di ricorso, rigettati gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, anche per le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/01/2026.La PresidenteTania Hmeljak