CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38116/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];,/ Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con un unico motivo, esso censura, per violazione di legge e mancata assunzione di una prova decisiva, la revoca della misura della semilibertà per violazione delle prescrizioni, senza considerare che la gravità dell'episodio avrebbe dovuto essere ridimensionata in quanto Montano avrebbe percepito meri acconti sulla retribuzione e, soprattutto, senza valutare il complessivo percorso dallo stesso compiuto nel corso dell'esecuzione della semilibertà; ritenuto che tali censure siano manifestamente infondate, avendo l'ordinanza dato conto, con motivazione congrua e logica, della decisione assunta, fondata sulla inaffidabilità mostrata dal semilibero, che senza darne alcuna comunicazione agli organi preposti (e quindi al di fuori da ogni possibilità di controllo) aveva acquisito la disponibilità di denaro: motivazione rispetto alla quale i rilievi difensivi assumono una connotazione essenzialmente rivalutativa, essendosi il ricorso incentrato sulla eccessiva severità della valutazione, ovvero su un profilo che rientra pienamente in un alveo di discrezionalità che appartiene al giudice di merito e che non è sindacabile in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso