CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 24896/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubolica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 23/05/2018, il Tribunale di Roma dichiarava [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico dal 06/04/2009 di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 17/12/2013, responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale e, con la circostanza attenuante di cui all'art. 219, u.c., I. fall. prevaler te sulla circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la durata di 10 anni. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Roma, con sentenza in data 08/04/2021 ha assolto l'imputato dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e ha rideterminato la durata delle accessorie fallimentari in anni 2, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 216 e 217 I. fall. e vizi di motivazione. La Corte di appello, pur avendo correttamente riconosciuto che l'imputato svolgeva funzioni di mero prestanome, ha ritenuto provata la condotta di bancarotta documentale, senza considerare che l'ultima documentazione contabile risaliva al bilancio chiuso al 31/12/2016, né la configurabilità della bancarotta semplice documentale. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. In premessa, va ribadito che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, mentre per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, primo comma, n. 2), prima parte, I. fall. è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, Rv. 263242; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904), la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo, n. 2), I. fall. richiede il dolo generico, ossia la mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità può rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio (Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013, dep. 2014, Comirato, Rv. 258982; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611). Ora, nel caso di specie, i giudici di merito - rilevato che l'ultimo bilancio era quello al 31/12/2006 e che i libri e le scritture contabili non erano stati consegnati - hanno ascritto all'imputato le funzioni di mero prestanome per conto dei reali amministratori della società, imputandogli la figura di bancarotta documentale di cui alla prima parte dell'art. 216, primo comma, n. 2), I. fall. e, segnatamente l'ipotesi della sottrazione dei libri e delle altre scritture contabili, per la cui configurabilità è dunque necessario il dolo specifico, ossia lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. 3. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la responsabilità dell'amministratore, che risulti essere stato soltanto un prestanome, nasce dalla violazione dei doveri di vigilanza e di controllo che derivano dall'accettazione della carica, cui però va aggiunta la dimostrazione non solo astratta e presunta ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno: invero, se è incontestabile che «l'accettazione della carica conferisce doveri di vigilanza e controllo (una posizione di garanzia), la cui violazione comporta responsabilità penale, a titolo di dolo generico, è pur vero che l'addebito di consapevole mancanza di condotta impeditiva del fatto illecito può muoversi soltanto quando la condotta omissiva sia stata accompagnata dalla rappresentazione della situazione anti-doverosa»; infatti, «diversamente opinando ed assegnando con modalità quasi meccanica la responsabilità per fatto commesso dal terzo, si rischia di ledere il principio di personalità della responsabilità penale, ovvero di traslare il dolo della bancarotta fraudolenta in un addebito a sfondo meramente colposo, ben diversa essendo sia la responsabilità riferibile, anche a titolo di colpa, ex art. 224 I. fall., ovvero quella civilistica discendente dagli artt. 2392 e ss. cod. civ. a riguardo delle violazioni operate dagli amministratori», essendo invece necessario che «il giudice fornisca una qualche motivazione sulla possibilità, non soltanto astratta e presunta, ma reale, della conoscenza in capo al "prestanome" sullo stato delle scritture (ovvero del programmato disegno dell'amministratore di fatto di omessa tenuta) in guisa tale da cagionare l'effetto di impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi di dolo specifico, di procurare ingiusto profitto a taluno» (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; conf. Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950). La Corte distrettuale non ha fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati. Con riferimento alle scritture tenute fino al 2006, le ipotesi alternative formulate dalla Corte distrettuale (mancata consegna da parte degli amministratori fino al 2009, dal che discenderebbe la consapevolezza della finalizzazione della condotta al fine di impedire la ricostruzione del movimento degli affari, mentre, nel caso contrario, l'amministratore risponderebbe della sottrazione, che, in quanto tale, sarebbe stata realizzata per recare pregiudizio ai creditori, rendendo impossibile conoscere lo sviluppo delle attività societarie) muovono da un assunto correttamente definito apodittico dal Procuratore generale presso questa Corte nella sua requisitoria, ossia la finalizzazione a un ingiusto profitto o al danno per i creditori non correlata a dati conoscitivi in grado di dar conto di tali finalità (tanto più in assenza di fatti di bancarotta patrimoniale riconosciuti a carico del ricorrente): elemento, quello del dolo specifico, che va invece desunto secondo un corretto meccanismo inferenziale e non sulla base di automatismi "meccanicistici" messi al bando dalla giurisprudenza di legittimità. Analogo rilievo vale per la motivazione della sentenza impugnata relativa alle scritture relative alle annualità successive al 2006 o, meglio, dal 2009, epoca dell'assunzione della carica amministrativa da parte di Boccioli; rispetto a questa fase temporale, la sentenza impugnata ravvisa il dolo specifico sostenendo - nuovamente in termini apodittici - che l'omessa tenuta era determinata dall'intento di danneggiare i creditori. Nei termini indicali sussiste il vizio motivazionale denunciato, così come l'omessa valutazione della configurabilità della bancarotta documentale semplice che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, si distingue da quella fraudolenta documentale in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, I. fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630), mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), prima parte, I. fall. la fattispecie incriminatrice è integrata se lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915). 4. Pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che, nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere a un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333). P.Q.M. Annulla la sentenza