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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11930/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in GOSTIVARE (MACEDONIA) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MIRDITE (ALBANIA) avverso la sentenza del 08/01/2018 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati contestati sono estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati ricorsi e a mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza in data 08/01/2018 con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza in data 12/12/2015 del Tribunale di Ascoli, che li aveva condannati per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis, cod.pen. loro rispettivamente ascritto.

Deducono:

1.1. SINANI Lindihana.

1.1.1. "Violazione degli artt. 157, 158, 160 c.p. e 161, co.

Il c.p. (...) in relazione alla già intervenuta e non dichiarata prescrizione del reato".

Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non ha rilevato la maturazione del termine di prescrizione, che era cominciato a decorrere dalla cessazione della permanenza nel maggio 2010, a seguito dello sgombero dell'immobile, per come rilevato alla pag. 7 della stessa sentenza impugnata.

1.1.2. "Violazione dell'art. 131-bis c.p. (...) e vizio di motivazione (...) in relazione alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto".

Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui esclude la causa di non punibilità con motivazione cumulativa, che non tiene conto delle specificità riferibili a ciascun imputato, con conseguente configurazione del vizio di omessa motivazione.

1.1.3. "Violazione dell'art. 163 c.p. e 164 c.p. (...) e vizio di motivazione (...) in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena".

Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato la sospensione condizionale della pena con motivazione cumulativa, che non tiene conto delle specificità riferibili a ciascun imputato, con conseguente configurazione del vizio di omessa motivazione.

1.2. VITALINO Umberto.

1.2.1. Erronea applicazione di norma processuale, vizio di motivazione in relazione agli artt. 121, 178 lettera c, 180, 181, 185, 420-bis, 420-quater cod.proc.pen. nel testo previgente all'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014 n. 67, oltre dell'art. 601 cod.proc.pen. e omessa motivazione sul punto.

Il ricorrente premette che «con memoria difensiva depositata nella Cancelleria [...] si eccepiva la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello notificato all'imputato in quanto l'imputato veniva, da un lato, avvertito che non comparendo sarà giudicato in contumacia e, dall'altro, che saranno applicate le disposizioni introdotte dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 e sarà giudicato in assenza».

Lamenta, quindi, l'omessa motivazione sull'eccezione così sollevata.

Sostiene, quindi, che un tale avviso produce confusione, perché richiama due istituti giuridici del tutto diversi, di cui l'uno del tutto inesistente, con conseguente violazione sia del diritto di difesa, sia del diritto dell'imputato di partecipare al processo.

1.2.2. Violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale, vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.pen. - travisamento dei dati processuali".

In questo caso il ricorrente deduce l'omessa motivazione con riguardo all'art. 131-bis cod.pen., negato dalla Corte di appello facendo riferimento alla gravità dei fatti, senza alcun reale collegamento con il fatto concretamente realizzato

1.2.3. Violazione di legge e vizio di omessa motivazione in riferimento all'art. 53 della legge 28 novembre 1981 n. 689.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'omessa motivazione sulla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, avanzata con memoria difensiva depositata in cancelleria il 29.12.2017.

1.2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 157 cod.pen. e dell'art. 531 c.p.p. per omessa dichiarazione di prescrizione del reato.

Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non ha rilevato la maturazione del termine di prescrizione, che era cominciato a decorrere dalla cessazione della permanenza nel maggio 2010, a seguito dello sgombero dell'immobile, per come rilevato alla pag. 7 della stessa sentenza impugnata.

1.3. BARDHI Marjana e PILIEGO Danilo.

1.3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod.pen. per omessa dichiarazione di prescrizione del reato.

Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non ha rilevato la maturazione del termine di prescrizione.

1.3.2. Vizio di motivazione e violazione di legge.

In questo caso il ricorrente spiega le ragioni per cui deve ritenersi che i fatti fossero scriminati dallo stato di necessità, ricorrendo i presupposti richiesti dall'art. 54 cod.pen.

Denuncia l'omessa motivazione con riguardo alla causa di esclusione di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. e nella parte in cui ritiene la congruità della pena rinviando alla sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Vanno preliminarmente esaminate le questioni che precedono in via logica l'eccezione di prescrizione.

1.1. Anzitutto, va esaminata la questione sollevata da Vitalino, secondo cui l'avviso ricevuto dall'imputato sarebbe lesivo del diritto di difesa e dello stesso diritto dell'imputato di partecipare all'udienza, in quanto contenente elementi del procedimento in contumacia e del procedimento in absentia.

L'eccezione è manifestamente infondata.

Va rilevato, principalmente, come il decreto di citazione in giudizio sia stato correttamente notificato all'imputato, con l'esatta indicazione della data dell'udienza.

La doglianza, perciò, si riferisce soltanto al tenore degli avvisi contenuti nel decreto che, secondo il ricorrente, sarebbero un ibrido tra la convocazione del procedimento in contumacia e quello previsto per il procedimento in absentia.

A tale proposito va ribadito che «Non è viziato da nullità il decreto di citazione per il giudizio d'appello che rechi un duplice avvertimento in ordine alle conseguenze della mancata comparizione dell'imputato, richiamando sia la disciplina in tema di contumacia, sia quella, alternativa, dell'assenza, non ridondando tale ambiguità in pregiudizio dei diritti difensivi, trattandosi di ammonimento a contenuto meramente informativo destinato esclusivamente all'imputato, divenuto irrilevante in seguito all'abolizione del ricorso personale per cassazione da parte di quest'ultimo per effetto dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103», (Sez. 5 - , Sentenza n. 40427 del 20/06/2019, Ezzaari, Rv. 277123 - 01).

Da qui la manifesta infondatezza della questione.

1.2. E' manifestamente infondata anche la denuncia di omessa motivazione circa la configurabilità della causa di esclusione di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. diffusamente esposta da tutti i ricorrenti.

A tal proposito va rilevato come i Magistrati dell'appello abbiano negato la causa di esclusione di non punibilità stigmatizzando la gravità dei fatti, riferendosi in tali termini nei confronti di tutti gli imputati.

Tale motivazione cumulativa è affatto legittima, in quanto trova giustificazione nell'assoluta identità dei fatti contestati a tutti i ricorrenti, tutti tratti a giudizio per la medesima condotta di occupazione abusiva di alloggi destinati a uso pubblico.

Né i ricorrenti hanno dedotto elementi utili a giustificare una differente valutazione circa la gravità del fatto.

A ciò si aggiunga che è insindacabile in Cassazione la valutazione del giudice circa l'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 131-bis cod.pen. quando -come nel caso in esame- sia presente una motivazione non viziata da manifesta illogicità o da contraddittorietà.

Da ciò discende l'inammissibilità delle deduzioni difensive che -oltre a essere manifestamente infondate- espongono argomentazioni di merito, non scrutinabili in sede di legittimità.

1.3. Manifestamente infondata e meramente reiterativa è la questione sollevata da BARDHI Marjana e PILIEGO Danilo circa la sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod.pen.

La Corte di cassazione ha più volte chiarito che «l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa»< (Sez. 2 - , Sentenza n. 10694 del 30/10/2019 Ud., dep. il 2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01).

La Corte di appello ha negato la configurabilità della scriminante rimarcando che gli imputati non avevano indicato elementi fattuali capaci di far emergere le condizioni di cui all'art. 54 cod.pen. e sottolineando che non era stato accertato -tra l'altro- che gli imputati avessero problemi di precarietà abitativa.

Anche in questo caso, pur in presenza di una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e conforme ai principi di diritto vigenti in materia, i ricorrenti si limitano a una generica reiterazione della medesima questione sollevata con il gravame, i cui connotati di merito la rendono non scrutinabile nel giudizio di legittimità.

1.4. Risulta fondata, invece, la questione relativa alla prescrizione del reato.

E' la stessa Corte di appello che sottolinea che gli immobili venivano sgomberati a maggio del 2010, così dando atto che in quella data era cessata la permanenza, con conseguente avvio del tempo necessario alla prescrizione.

Va ricordato, infatti, che «il delitto di invasione di edifici, di cui all'art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio. (Fattispecie in cui il "dies a quo" di decorrenza del termine di prescrizione è stato individuato nel momento in cui l'immobile veniva riconsegnato al legittimo proprietario)»,,, (Sez. 2 - , Sentenza n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929 - 01).

Ciò premesso, tenendo conto del massimo edittale previsto per il reato in esame, avendo riguardo all'art. 157 cod.pen. e all'art. 161 cod.pen., considerando la presenza di atti interruttivi, in applicazione degli artt. 157 e 161 cod.pen., in assenza di cause di sospensione, il reato si è prescritto il 10 novembre 2017, per tutti gli imputati.

Da ciò discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in GOSTIVARE (MACEDONIA) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MIRDITE (ALBANIA) avverso la sentenza del 08/01/2018 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati contestati sono estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati ricorsi e a mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza in data 08/01/2018 con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza in data 12/12/2015 del Tribunale di Ascoli, che li aveva condannati per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis, cod.pen. loro rispettivamente ascritto. Deducono: 1.1. SINANI Lindihana. 1.1.1. "Violazione degli artt. 157, 158, 160 c.p. e 161, co. Il c.p. (...) in relazione alla già intervenuta e non dichiarata prescrizione del reato". Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non ha rilevato la maturazione del termine di prescrizione, che era cominciato a decorrere dalla cessazione della permanenza nel maggio 2010, a seguito dello sgombero dell'immobile, per come rilevato alla pag. 7 della stessa sentenza impugnata. 1.1.2. "Violazione dell'art. 131-bis c.p. (...) e vizio di motivazione (...) in relazione alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto". Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui esclude la causa di non punibilità con motivazione cumulativa, che non tiene conto delle specificità riferibili a ciascun imputato, con conseguente configurazione del vizio di omessa motivazione. 1.1.3. "Violazione dell'art. 163 c.p. e 164 c.p. (...) e vizio di motivazione (...) in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena". Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato la sospensione condizionale della pena con motivazione cumulativa, che non tiene conto delle specificità riferibili a ciascun imputato, con conseguente configurazione del vizio di omessa motivazione. 1.2. VITALINO Umberto. 1.2.1. Erronea applicazione di norma processuale, vizio di motivazione in relazione agli artt. 121, 178 lettera c, 180, 181, 185, 420-bis, 420-quater cod.proc.pen. nel testo previgente all'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014 n. 67, oltre dell'art. 601 cod.proc.pen. e omessa motivazione sul punto. Il ricorrente premette che «con memoria difensiva depositata nella Cancelleria [...] si eccepiva la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello notificato all'imputato in quanto l'imputato veniva, da un lato, avvertito che non comparendo sarà giudicato in contumacia e, dall'altro, che saranno applicate le disposizioni introdotte dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 e sarà giudicato in assenza». Lamenta, quindi, l'omessa motivazione sull'eccezione così sollevata. Sostiene, quindi, che un tale avviso produce confusione, perché richiama due istituti giuridici del tutto diversi, di cui l'uno del tutto inesistente, con conseguente violazione sia del diritto di difesa, sia del diritto dell'imputato di partecipare al processo. 1.2.2. Violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale, vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.pen. - travisamento dei dati processuali". In questo caso il ricorrente deduce l'omessa motivazione con riguardo all'art. 131-bis cod.pen., negato dalla Corte di appello facendo riferimento alla gravità dei fatti, senza alcun reale collegamento con il fatto concretamente realizzato 1.2.3. Violazione di legge e vizio di omessa motivazione in riferimento all'art. 53 della legge 28 novembre 1981 n. 689. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'omessa motivazione sulla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, avanzata con memoria difensiva depositata in cancelleria il 29.12.2017. 1.2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 157 cod.pen. e dell'art. 531 c.p.p. per omessa dichiarazione di prescrizione del reato. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non ha rilevato la maturazione del termine di prescrizione, che era cominciato a decorrere dalla cessazione della permanenza nel maggio 2010, a seguito dello sgombero dell'immobile, per come rilevato alla pag. 7 della stessa sentenza impugnata. 1.3. BARDHI Marjana e PILIEGO Danilo. 1.3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod.pen. per omessa dichiarazione di prescrizione del reato. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non ha rilevato la maturazione del termine di prescrizione. 1.3.2. Vizio di motivazione e violazione di legge. In questo caso il ricorrente spiega le ragioni per cui deve ritenersi che i fatti fossero scriminati dallo stato di necessità, ricorrendo i presupposti richiesti dall'art. 54 cod.pen. Denuncia l'omessa motivazione con riguardo alla causa di esclusione di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. e nella parte in cui ritiene la congruità della pena rinviando alla sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Vanno preliminarmente esaminate le questioni che precedono in via logica l'eccezione di prescrizione. 1.1. Anzitutto, va esaminata la questione sollevata da Vitalino, secondo cui l'avviso ricevuto dall'imputato sarebbe lesivo del diritto di difesa e dello stesso diritto dell'imputato di partecipare all'udienza, in quanto contenente elementi del procedimento in contumacia e del procedimento in absentia. L'eccezione è manifestamente infondata. Va rilevato, principalmente, come il decreto di citazione in giudizio sia stato correttamente notificato all'imputato, con l'esatta indicazione della data dell'udienza. La doglianza, perciò, si riferisce soltanto al tenore degli avvisi contenuti nel decreto che, secondo il ricorrente, sarebbero un ibrido tra la convocazione del procedimento in contumacia e quello previsto per il procedimento in absentia. A tale proposito va ribadito che «Non è viziato da nullità il decreto di citazione per il giudizio d'appello che rechi un duplice avvertimento in ordine alle conseguenze della mancata comparizione dell'imputato, richiamando sia la disciplina in tema di contumacia, sia quella, alternativa, dell'assenza, non ridondando tale ambiguità in pregiudizio dei diritti difensivi, trattandosi di ammonimento a contenuto meramente informativo destinato esclusivamente all'imputato, divenuto irrilevante in seguito all'abolizione del ricorso personale per cassazione da parte di quest'ultimo per effetto dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103», (Sez. 5 - , Sentenza n. 40427 del 20/06/2019, Ezzaari, Rv. 277123 - 01). Da qui la manifesta infondatezza della questione. 1.2. E' manifestamente infondata anche la denuncia di omessa motivazione circa la configurabilità della causa di esclusione di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. diffusamente esposta da tutti i ricorrenti. A tal proposito va rilevato come i Magistrati dell'appello abbiano negato la causa di esclusione di non punibilità stigmatizzando la gravità dei fatti, riferendosi in tali termini nei confronti di tutti gli imputati. Tale motivazione cumulativa è affatto legittima, in quanto trova giustificazione nell'assoluta identità dei fatti contestati a tutti i ricorrenti, tutti tratti a giudizio per la medesima condotta di occupazione abusiva di alloggi destinati a uso pubblico. Né i ricorrenti hanno dedotto elementi utili a giustificare una differente valutazione circa la gravità del fatto. A ciò si aggiunga che è insindacabile in Cassazione la valutazione del giudice circa l'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 131-bis cod.pen. quando -come nel caso in esame- sia presente una motivazione non viziata da manifesta illogicità o da contraddittorietà. Da ciò discende l'inammissibilità delle deduzioni difensive che -oltre a essere manifestamente infondate- espongono argomentazioni di merito, non scrutinabili in sede di legittimità. 1.3. Manifestamente infondata e meramente reiterativa è la questione sollevata da BARDHI Marjana e PILIEGO Danilo circa la sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod.pen. La Corte di cassazione ha più volte chiarito che «l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa»< (Sez. 2 - , Sentenza n. 10694 del 30/10/2019 Ud., dep. il 2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01). La Corte di appello ha negato la configurabilità della scriminante rimarcando che gli imputati non avevano indicato elementi fattuali capaci di far emergere le condizioni di cui all'art. 54 cod.pen. e sottolineando che non era stato accertato -tra l'altro- che gli imputati avessero problemi di precarietà abitativa. Anche in questo caso, pur in presenza di una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e conforme ai principi di diritto vigenti in materia, i ricorrenti si limitano a una generica reiterazione della medesima questione sollevata con il gravame, i cui connotati di merito la rendono non scrutinabile nel giudizio di legittimità. 1.4. Risulta fondata, invece, la questione relativa alla prescrizione del reato. E' la stessa Corte di appello che sottolinea che gli immobili venivano sgomberati a maggio del 2010, così dando atto che in quella data era cessata la permanenza, con conseguente avvio del tempo necessario alla prescrizione. Va ricordato, infatti, che «il delitto di invasione di edifici, di cui all'art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio. (Fattispecie in cui il "dies a quo" di decorrenza del termine di prescrizione è stato individuato nel momento in cui l'immobile veniva riconsegnato al legittimo proprietario)»,,, (Sez. 2 - , Sentenza n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929 - 01). Ciò premesso, tenendo conto del massimo edittale previsto per il reato in esame, avendo riguardo all'art. 157 cod.pen. e all'art. 161 cod.pen., considerando la presenza di atti interruttivi, in applicazione degli artt. 157 e 161 cod.pen., in assenza di cause di sospensione, il reato si è prescritto il 10 novembre 2017, per tutti gli imputati. Da ciò discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la s
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