CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18084/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesa, giusta procura in calceal ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come perlegge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), quale mandataria, rappresentata e difesa, giustaprocura in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- controricorrente –Numero registro generale 25788/2024Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 18084/2026Data pubblicazione 05/06/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante, e, per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA].r.l.- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 785/2024,pubblicata in data 29 aprile 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23aprile 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA].,deducendo di avere stipulato due contratti di leasing con la societàAutotrasporti Pace di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., chiedeva ed ottenevadecreto ingiuntivo con cui intimava all’utilizzatrice il pagamentodell’importo di euro 73.576,22, oltre interessi.L’utilizzatrice proponeva opposizione eccependo la nullità deicontratti di locazione finanziaria per mancata indicazione dell’ISC eper indeterminatezza delle condizioni economiche, nonché la nullitàdella clausola risolutiva ex art. 16 dei contratti e, per l’effetto, in viariconvenzionale, chiedeva la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento deidanni subiti.Costituitasi l’opposta, il Tribunale di Siena, con sentenza n.62/2020, rigettava l’opposizione, rilevando la validità della clausola n.16 che disciplinava l’ipotesi di risoluzione dei contratti perinadempimento dell’utilizzatore.Numero registro generale 25788/2024Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 18084/2026Data pubblicazione 05/06/20262. Siffatta sentenza è stata impugnata dalla società soccombentee nel corso del giudizio di secondo grado, nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è intervenuta [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito.La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di primogrado, disattendendo l’eccezione di difetto di legittimazione passivasollevata dall’appellante con riferimento alla posizione processualedella cessionaria ed escludendo la invalidità della clausola n. 16 delcontratto di leasing, che non prevedeva ‹‹una ingiustificatalocupletazione in favore della concedente, venendo prevista lanecessità di scomputare il prezzo di realizzo delle somme dovute atitolo di penale››.3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per lacassazione della decisione d’appello, con due motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attivitàdifensiva in questa sede.4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.Le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si contesta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 100, 111 cod. proc. civ., 24 Cost. e dell’art. 58 t.u.b., peravere la Corte d’appello ritenuto [OSCURATO:SOCIETA]. legittimata adagire e ritenuto provata la titolarità del credito in capo allacessionaria.Sostiene la ricorrente di avere tempestivamente eccepito laNumero registro generale 25788/2024Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 18084/2026Data pubblicazione 05/06/2026carenza di legittimazione della cessionaria, la quale, nel costituirsi ingiudizio, aveva dichiarato che con diversi contratti di cessione,nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n.130 del 30 aprile 1999, aveva acquistato da distinti soggetti creditipro soluto, tra i quali anche quello in contestazione, e che dellecessioni era stato dato avviso mediante pubblicazione in GazzettaUfficiale. Lamenta che la Corte d’appello ha respinto l’eccezione didifetto di legittimazione passiva sul rilievo che la produzionedocumentale offerta dall’allora appellata fosse idonea a provarel’asserito credito. Rimarca che, diversamente da quanto ritenuto daigiudici di secondo grado, aveva eccepito sia la mancata produzionedegli atti di cessione del credito, solo indicati dalla controparte, sia lacircostanza che dallo stralcio della [OSCURATO:PERSONA] prodotto non sievinceva in alcun modo l’identità dei crediti oggetto di cessione, ditalché non si aveva contezza dell’avvenuta cessione dello specificocredito azionato in giudizio, stante la genericità del contenuto dellepubblicazioni nella [OSCURATO:PERSONA].Evidenzia, pertanto, che la sentenza, nel ritenere la pubblicazionein [OSCURATO:PERSONA] sufficiente ad identificare l’asserito creditoreclamato, non si sia uniformata alla giurisprudenza consolidata diquesta Corte. Aggiunge che, al fine di provare l’intervenuta cessione,sia anche necessario che la stessa sia iscritta nel Registro delleImprese, come previsto dall’art. 58 t.u.b., circostanza non provata daBramito [OSCURATO:SOCIETA]1.1. Il motivo è infondato.1.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ilsoggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asseritaqualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che erastato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltantoallegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nellaNumero registro generale 25788/2024Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 18084/2026Data pubblicazione 05/06/2026medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire laprova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione delcontraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio -delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla suasuccessione nel processo ex artt. 110 e 111 cod. proc. civ. (cfr. Cass.n. 24050 del 2019; Cass., Sez. 3, 12/02/2024, n. 3793).1.3. Come esaustivamente chiarito da Cass. n. 17944 del 2023,‹‹una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini dell’efficaciadella cessione – un’altra la prova dell’esistenza di un contratto dicessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sullaGazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione altitolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contrattodi cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima” (cosìespressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019;cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del17/03/2006 Rv. 588138 – 01, secondo cui: “l’art. 58, secondocomma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario,applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione dellacessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, qualepresupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti,la pubblicazione di un avviso nella [OSCURATO:PERSONA], e dispensando labanca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessionealle singole controparti dei rapporti acquisiti; tale adempimento,ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art.1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e,segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non èsubordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogoanche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima ilpagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio; esso,comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecieNumero registro generale 25788/2024Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 18084/2026Data pubblicazione 05/06/2026traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l’efficacialiberatoria del pagamento eseguito al cedente”), ovvero, piùspecificamente, che “la parte che agisca affermandosi successore atitolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione dicessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 deld.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione delcredito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la provadocumentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che ilresistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”(Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 –01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)››.Nella pronuncia richiamata si è precisato: ‹‹Va tenuto presenteche: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggettaa particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabilecon qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativoaccertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito,non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, inproposito, il principio di non contestazione; c) va comunque, sempredistinta la questione della prova dell’esistenza della cessione (e, più ingenerale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dallaquestione della prova dell’inclusione di un determinato credito nelnovero di quelli oggetto di una operazione di cessione di creditiindividuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B. Sulla base di taliultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primoluogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensidell’art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l’esistenza del contrattodi cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico creditocontroverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusadagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediticeduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla societàNumero registro generale 25788/2024Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 18084/2026Data pubblicazione 05/06/2026cessionaria nella [OSCURATO:PERSONA], può ben costituire adeguata provadell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto dicontestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precisee consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresinell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle suecaratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza dicontestazioni specificamente dirette a negare l’esistenza del contrattodi cessione, quest’ultimo non deve essere affatto dimostrato (inquanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd.thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall’esattaindividuazione dell’oggetto della cessione (più precisamente, dellaesatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso equelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e,pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenutenell’avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla GazzettaUfficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamenteesistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate alfine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre concertezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco alpreteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità nonsia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessariala produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarànecessario fornire la prova della cessione dello specifico creditooggetto di controversia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, perun caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, ilcaso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto dispecifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessaesistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: inquesto caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di provaNumero registro generale 25788/2024Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 18084/2026Data pubblicazione 05/06/2026e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersisufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi,come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questaeffettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione siaavvenuta mediante avviso pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA], ai sensidell’art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridiciindividuabili in blocco. D’altra parte, ciò non esclude che tale avviso,unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutatocome indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguatamotivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione:ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l’avviso risultipubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest’ultimaunitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altreparticolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che facciaeffettivamente presumere l’effettiva esistenza della dedotta cessione.In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto daeffettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice delmerito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto daadeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità»(Cass., n. 17944/2023, cit.).Tali principi sono stati, anche di recente, ribaditi da Cass. n.26855/2025.1.4. La sentenza qui impugnata si pone in linea con i principi sinqui esposti.Difatti, la Corte territoriale ha rilevato che la cessionaria avevaprodotto l’estratto dei diversi avvisi di cessione pubblicati sullaGazzetta Ufficiale succedutisi nel tempo, di cui ha riprodotto ilcontenuto alle pagine 6 e 7 della motivazione, e che taledocumentazione consentiva di individuare la categoria del credito nelquale era inserito quello per cui è causa (credito derivante daNumero registro generale 25788/2024Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 18084/2026Data pubblicazione 05/06/2026contratti di leasing, concessi a persone fisiche o società e classificaticome “in sofferenza” nel periodo tra il 1984 ed il 2018) e, dunque, diritenere provata la titolarità del credito in capo a [OSCURATO:SOCIETA].,altresì precisando che “questa produzione esonera(va) la parteintervenuta dalla produzione del contratto di cessione” e che,peraltro, “la contestazione dell’esistenza di questo” era statatardivamente sollevata dall’appellante soltanto con la memoriaconclusionale e non era specifica, posto che la cessionaria avevaindicato l’atto e prodotto l’estratto della [OSCURATO:PERSONA] che neriportava il contenuto.Al fine di superare le conclusioni cui è pervenuta la Corted’appello non può attribuirsi rilevanza alla circostanza, pureriproposta in questa sede dalla ricorrente, che la cessionaria nonaveva prodotto copia dell’avvenuta trascrizione della cessione nelRegistro delle Imprese; sul punto è sufficiente evidenziare che laCorte d’appello ha riscontrato la tardività di tale rilievo, altresìsottolineando che l’iscrizione in parola “ha un effetto di pubblicitànotizia” e non costitutiva, argomentazioni in alcun modo attinte dallacensura in disamina.2. Con il secondo motivo, comprensivo di due diversi profili dicensura, si prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 en. 5 cod. proc. civ., i) la violazione e falsa applicazione degli artt.1419 e 1526 cod. civ., nonché, in subordine, ii) la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, commi 137-140, della legge n. 124 del 2017,per avere i giudici di appello disatteso l’eccezione di nullità dellaclausola relativa alla risoluzione dei contratti di leasing contenutanell’art. 16 delle condizioni generali di cui ai singoli rapporti in esame.Ribadisce che le suddette previsioni contrattuali non possono dirsilegittime, atteso che, in caso di pagamento di tutto quanto iviconvenuto, si sarebbe trovata nella condizione di avere corrisposto, inNumero registro generale 25788/2024Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 18084/2026Data pubblicazione 05/06/2026favore della concedente, tanto la prestazione principale (canoniscaduti e a scadere) che la penale (prezzo o valore di riscatto).Evidenzia che, vertendosi in ipotesi di leasing traslativo, debba farsiapplicazione analogica dell’art. 1526 cod. civ. e che MPS, con larisoluzione anticipata del rapporto, si è sproporzionalmenteassicurata: a) la restituzione dei beni locati; b) il pagamento deicanoni a scadere; c) gli interessi di mora e le spese; d) i canoni dileasing già corrisposti alla data di risoluzione dei rapporti; e) ilpagamento del corrispettivo convenuto in ordine al prezzo di riscattofinale.Sotto diverso profilo, precisa che il giudizio d’appello è statointrodotto in data antecedente alla pronuncia delle Sezioni Unite n.2061/2021, le quali hanno chiarito la portata applicativa della leggen. 124 del 2017, e che la clausola n. 16 dei contratti in causa violadetta normativa, che prevede la restituzione dei “canoni a scadere”ma “solo in linea capitale”. Assume, inoltre, che la Corte d’appellonon avrebbe considerato che la società concedente aveva provvedutoa vendere a terzi i beni oggetto di leasing ad un prezzo risibilerispetto al loro reale valore di mercato e comunque in assenza diinformativa in ordine alle modalità competitive delle vendite eseguite,in violazione del disposto del comma 139 della legge n. 124 del 2017.2.1. Il secondo motivo è inammissibile.2.2. I giudici d’appello, nello scrutinare il secondo motivo digravame, hanno dapprima reso una motivazione in rito diinammissibilità e poi quella di merito impugnata con il motivo qui indisamina.L’odierna parte ricorrente ha impugnato la statuizione che attieneal merito, ma non la declaratoria d’inammissibilità del motivo diappello, benché potesse e dovesse impugnare solo quest’ultima. Ciòsulla base del principio di diritto enunciato da Cass., sez. U, n. 3840Numero registro generale 25788/2024Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 18084/2026Data pubblicazione 05/06/2026del 2007. Secondo tale pronuncia, ‹‹Qualora il giudice, dopo unastatuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o dicompetenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" inrelazione al merito della controversia, abbia impropriamente inseritonella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente nonha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente èammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizionepregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse,l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche inordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nellasentenza gravata. (Cass. Sez. U., 20/02/2007, n. 3840, Rv. 595555 -01).Come chiarito dalle Sezioni Unite, ‹‹con la declaratoria diinammissibilità (della domanda o del gravame), che in particolare quiviene in rilievo, il giudice definisce e chiude, infatti, il giudizio. Con laconseguenza che, in questo caso, le considerazioni di merito, checomunque egli abbia poi a svolgere, restano irrimediabilmente fuori,appunto, dalla decisione, non tanto perché esse non trovano sbocco,nel dispositivo (che potrebbe, al limite, considerarsi integrabile con lamotivazione), e non solo perché formulate in via ipotetica e in modoper lo più sommario e approssimativo (per cui, nel dubbio se con taliargomentazioni il giudice esprima una mera opinione ovvero unadecisione che esamini tutti gli aspetti della controversia, ilconsiderarle come espressione della funzione giurisdizionale potrebbecomportare un vulnus al principio fondamentale 13 dell'art. 24 Cost.),quanto soprattutto per l'assorbente ed insuperabile ragione che dettevalutazioni provengono da un giudice che, con la pregiudizialedeclaratoria di inammissibilità, si è già spogliato della potestasiudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa. Per cuiquelle ultronee considerazioni relative al merito della domanda (o delNumero registro generale 25788/2024Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 18084/2026Data pubblicazione 05/06/2026gravame) non sono riconducibili alla decisione (di inammissibilità) cheal riguardo egli ha adottato, ma a quella, semmai, che egli avrebbeadottato ove appunto il correlativo esame non ne fosse risultatoprecluso. E si muovono, pertanto, su un piano esclusivamentevirtuale e non entrano nel circuito delle statuizioni propriamentegiurisdizionali››.Ne discende l’inammissibilità (per difetto appunto di interesse) delmotivo in esame che pretende un sindacato in ordine alla motivazionesul merito svolta, per quanto detto, ad abundantiam nella sentenzagravata.3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controparte, delle spese del giudizio di cassazione, che siliquidano in euro 3.500,00 per compensi, oltre agli esborsi, pari adeuro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento edagli oneri accessori.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovutoCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 23 aprile 2026.IL PRESIDENTERaffaele [OSCURATO:PERSONA]