CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 40358/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di SAI qTA [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'anni illamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Trib.inale del riesame, ha rigettato l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordl lanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 2.1 gennaio 2024, con cui era stato confermato il sequestro preventivo di euro ii5.000 in contanti, in relazione al delitto di cui all'art. 644 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione. In particolare, si lamenta, sotto il profilo della carenza as ;oluta di motivazione, la mancata indicazione delle ragioni idonee a fondare il pe -icolo che la libera disponibilità delle somme sottoposte a vincolo possa aggravare o protrarre le conseguenze del delitto di usura ovvero agevolare la commissione di altri reati analoghi. L'attività usuraria contestata all'indagato sarebbe stata, seconcl D l'ipotesi accusatoria, commessa attraverso bonifici bancari e non mediante cl azione di contanti; il Tribunale non avrebbe offerto sul punto alcuna effettiva m ,: tivazione e, peraltro, il denaro non è comunque soggetto a confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 240 cod. pen. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, cDrnma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 diceml)re 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimo, da l'art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non cc isentiti e comunque insuperabilmente generici. 2. L'impugnazione, infatti, risulta del tutto avulsa rispetto all'effetthp, ampio apparato giustificativo rinvenibile nel provvedimento impugnato, ove, )remesso come la questione fosse già stata risolta in senso sfavorevole al ricor .ente con conseguente maturazione del giudicato cautelare (non inciso dal pretes ) novum, costituito dalle dichiarazioni - implausibili e contraddittorie - rese ir sede di interrogatorio), si chiarisce perfettamente che - le indagini della Guardia di finanza avevano evidenziato le modalità alternative di esecuzione delle transazioni usurarie (in parte, mediante transazioni bancarie, in parte in contanti; tant'è che, tra le banconote sequestrate, vi erano appunti che le ricollegavano a specifiche posizioni debitorie); - il denaro non appariva, per quanto ipotizzabile in questa fase -iterinale, riconducibile a lecite attività imprenditoriali di Puocci, svolte in forma sc letaria; - sulla base di tale innegabile nesso di pertinenzialità, appariva eiidente il rischio che tale consistente liquidità fosse reimmessa nel circuito del mercato illegale del credito, direttamente ovvero fornendo provvista per alimen are conti correnti bancari. 3. Non si riscontra, dunque, nessuna mancanza grafica o lo(1 ica della motivazione, che risulta, al contrario, esaustiva e coerente con i princip di diritto costantemente espressi da questa Corte in tema di sequestro impeditiv, D, ex art.321, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 2627 del 02/12/2022, dilD. 2023, Montinaro, Rv. 284059-02). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere concl innato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di ur a somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagani ,: nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca3sa delle ammende. Così deciso il 13 settemb