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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 27327/2026

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a CROTONE il 13/05/1985 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CROTONE in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 3.2.2026 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Castrovillari in data 23.1.2026 con cui é stata applicata al medesimo la misura del divieto di dimora nel Comune di Crotone, ritenutA.lagravità indiziaria in relazione a due ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti (capi 9 e 11 dell'incolpazione), commesse in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. 2.

Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di un concorso morale nel reato di cui al capo 9).

Assume che la ritenuta cointeressenza criminosa di [OSCURATO:PERSONA] secondo i giudici del riesame, si fonda su condotte successive all'avvenuta cessione mentre non vengono indicati elementi che attestino un previo accordo, un ruolo funzionale nella cessione o un apporto causale antecedente o contestuale al fatto, finendo per assegnare al solo dato investigativo postumo un peso non sufficiente ad attestare la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla cessione.

Si tratta quindi di una motivazione non ancorata a dati oggettivi idonei a superare il confine tra la mera contiguità relazionale ed il contributo penalmente rilevante.

Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di un concorso morale nel reato di cui al capo 11).

Si assume che i giudici del riesame, dopo aver riportato la conversazione tra il " ,t [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], non - tTo indicato da quali indici rilevatori possa ricavarsi che il [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto un ruolo seppure da agevolatore nella cessione della sostanza stupefacente.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.

Va premesso che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, 2in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti ,..lia —alCleguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).

Con riguardo al reato di cui al capo 9), che attiene alla cessione a [OSCURATO:PERSONA] di stupefacente per Euro 200,00 in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria la captazione di cui al progr. 315 Rit n. 318/2025 del 29.11.2025 intercorsa tra i tre indagati ritenendo che il tenore del captato faccia emergere la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa l'affare posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] concretandosi il suo apporto quantomeno in un contributo morale.

Con motivazione non censurabile dal punto di vista logico, il Tribunale ha ritenuto che, pur trattandosi di condotta successiva al fatto f se interpretata in relazione al contesto ed alle modalità in cui'si é svolta ed alla luce dei rapporti intercorsi tra le parti, valga a suffragare la sussistenza di un accordo criminoso.

Tale ricostruzione, peraltro, é corroborata dalle risultanze dell'interrogatorio preventivo del [OSCURATO:PERSONA] che ha reso una versione del tutto inverosimile dei fatti, riferendo di essere intervenuto nella compravendita di una bicicletta che l'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe andato a recuperare dalla Scicchitano, versione che, oltre che inverosimile/ non collima, nel giudizio del Tribunale, con il significato inequivoco delle espressioni usate nelle conversazioni.

2. Per le medesime ragioni é manifestamente infondato anche il secondo motivo.

Ed invero il Tribunale con riguardo al capo 11), afferente ad una cessione di stupefacente in favore di [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha fondato la valutazione di gravità indiziaria sul contenuto delle conversazioni intercettate (prog.319 e 320 RIT 318/2025 e prog. 756 RIT 319/2025) nel corso delle quali i complici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], materiali venditori, si accordavano per portare 400 euro a "zio [OSCURATO:PERSONA]" (inteso come l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]).

Anche in tal caso il Tribunale, con motivazione priva di aporie logiche ha valorizzato il dato captativo da cui emerge chiaramente il riferimento ad una somma da recuperare ed alla natura illecita dell'affare, non risultando peraltro alcuna causale alternativa del pagamento, tanto più che l'odierno ricorrente nel corso dell'interrogatorio ha ammesso il riferimento a lui quale destinatario finale di una somma assumendo tuttavia che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva un debito verso di lui, senza tuttavia chiarirne la causale. 3Pertanto il Tribunale, valutati i rapporti pregressi tra le parti, come desunti dalla complessiva attività investigativa/ e l'inverosimiglianza della ricostruzione alternativa offerta dall'indagato nel corso dell'interrogatorio, ha concluso che il pagamento de quo era riferito ad una illecita cessione di sostanza stupefacente che vedeva quale destinatario proprio il [OSCURATO:PERSONA].

3. In conclusione il ricorso, manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione di profili di inammissibilità evidenziati (Corte cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000).

P.Q P.Q.Mionart ludiziarin anfra tenazzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CROTONE il 13/05/1985 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CROTONE in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 3.2.2026 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Castrovillari in data 23.1.2026 con cui é stata applicata al medesimo la misura del divieto di dimora nel Comune di Crotone, ritenutA.lagravità indiziaria in relazione a due ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti (capi 9 e 11 dell'incolpazione), commesse in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. 2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di un concorso morale nel reato di cui al capo 9). Assume che la ritenuta cointeressenza criminosa di [OSCURATO:PERSONA] secondo i giudici del riesame, si fonda su condotte successive all'avvenuta cessione mentre non vengono indicati elementi che attestino un previo accordo, un ruolo funzionale nella cessione o un apporto causale antecedente o contestuale al fatto, finendo per assegnare al solo dato investigativo postumo un peso non sufficiente ad attestare la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla cessione. Si tratta quindi di una motivazione non ancorata a dati oggettivi idonei a superare il confine tra la mera contiguità relazionale ed il contributo penalmente rilevante. Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di un concorso morale nel reato di cui al capo 11). Si assume che i giudici del riesame, dopo aver riportato la conversazione tra il " ,t [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], non - tTo indicato da quali indici rilevatori possa ricavarsi che il [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto un ruolo seppure da agevolatore nella cessione della sostanza stupefacente. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Va premesso che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, 2in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti ,..lia —alCleguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). Con riguardo al reato di cui al capo 9), che attiene alla cessione a [OSCURATO:PERSONA] di stupefacente per Euro 200,00 in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria la captazione di cui al progr. 315 Rit n. 318/2025 del 29.11.2025 intercorsa tra i tre indagati ritenendo che il tenore del captato faccia emergere la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa l'affare posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] concretandosi il suo apporto quantomeno in un contributo morale. Con motivazione non censurabile dal punto di vista logico, il Tribunale ha ritenuto che, pur trattandosi di condotta successiva al fatto f se interpretata in relazione al contesto ed alle modalità in cui'si é svolta ed alla luce dei rapporti intercorsi tra le parti, valga a suffragare la sussistenza di un accordo criminoso. Tale ricostruzione, peraltro, é corroborata dalle risultanze dell'interrogatorio preventivo del [OSCURATO:PERSONA] che ha reso una versione del tutto inverosimile dei fatti, riferendo di essere intervenuto nella compravendita di una bicicletta che l'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe andato a recuperare dalla Scicchitano, versione che, oltre che inverosimile/ non collima, nel giudizio del Tribunale, con il significato inequivoco delle espressioni usate nelle conversazioni. 2. Per le medesime ragioni é manifestamente infondato anche il secondo motivo. Ed invero il Tribunale con riguardo al capo 11), afferente ad una cessione di stupefacente in favore di [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha fondato la valutazione di gravità indiziaria sul contenuto delle conversazioni intercettate (prog.319 e 320 RIT 318/2025 e prog. 756 RIT 319/2025) nel corso delle quali i complici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], materiali venditori, si accordavano per portare 400 euro a "zio [OSCURATO:PERSONA]" (inteso come l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Anche in tal caso il Tribunale, con motivazione priva di aporie logiche ha valorizzato il dato captativo da cui emerge chiaramente il riferimento ad una somma da recuperare ed alla natura illecita dell'affare, non risultando peraltro alcuna causale alternativa del pagamento, tanto più che l'odierno ricorrente nel corso dell'interrogatorio ha ammesso il riferimento a lui quale destinatario finale di una somma assumendo tuttavia che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva un debito verso di lui, senza tuttavia chiarirne la causale. 3Pertanto il Tribunale, valutati i rapporti pregressi tra le parti, come desunti dalla complessiva attività investigativa/ e l'inverosimiglianza della ricostruzione alternativa offerta dall'indagato nel corso dell'interrogatorio, ha concluso che il pagamento de quo era riferito ad una illecita cessione di sostanza stupefacente che vedeva quale destinatario proprio il [OSCURATO:PERSONA]. 3. In conclusione il ricorso, manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione di profili di inammissibilità evidenziati (Corte cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000). P.Q P.Q.Mionart ludiziarin anfra tenazzo
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