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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41798/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con provvedimento in data 27 gennaio 2022, emesso de plano, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione sul reclamo in materia di provvedimenti disciplinari dal medesimo proposto.

In motivazione si afferma che il termine per l'impugnazione del provvedimento disciplinare è quello di dieci giorni, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 2, ord. pen., termine che nella specie non sarebbe stato rispettato.

2. Avverso detto provvedimento, Attanasio, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art.662, comma 2 cod. proc. pen. e all'art. 35-bis, comma 4, ord. pen.

Ad avviso del ricorrente il Presidente del Tribunale di sorveglianza non potrebbe decidere de plano il reclamo proposto da un detenuto ex art. 35-bis ord. pen., dichiarandolo inammissibile.

La decisione impugnata, inoltre, sarebbe connotata da scarsa chiarezza, non essendo neppure richiamate le date del provvedimento reclamato, della sua notifica e dell'impugnazione, al fine di consentire di apprezzarne la tardività.

Infine, si deduce l'erroneità della decisione assunta, avendo il Presidente del Tribunale di sorveglianza affermato che nella specie era decorso il termine di dieci giorni previsto dall'art. 35-bis, comma 2, cod. pen., laddove invece nella specie si trattava di reclamo proposto ai sensi del comma 4 della citata disposizione, sicché il termine era quello di 15 giorni previsto da tale disposizione per la proposizione del reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso la decisione del magistrato di sorveglianza.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità può essere emesso de plano, ad opera del Presidente del collegio, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., esclusivamente per le ipotesi in cui «la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge» o costituisce mera riproposizione di altra già rigettata.

La stessa neppure può ritenersi applicabile al giudizio d'impugnazione, al cui genus è pacificamente riconducibile il gravame costituito dal reclamo al Tribunale di sorveglianza, per il quale vige invece il principio che l'inammissibilità, per le tassative ragioni di cui all'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., è dichiarata con ordinanza dal «giudice dell'impugnazione», e pertanto, nel caso in cui questo sia un organo collegiale, dal Collegio (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896; Sez. 1, n. 13582 del 09/09/2017, Attanasio, non massimata; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662).

Tale è l'ipotesi che ricorre nel caso in esame, avendo Attanasio proposto reclamo avanti al Tribunale di sorveglianza avverso la decisione del magistrato di sorveglianza sul reclamo proposto dal medesimo detenuto concernente provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 69, comma 6 e 35-bis, comma 4, ord. pen. 3.

Le considerazioni espresse impongono l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con assorbimento degli ulteriori profili di censura.

A tanto consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Trieste per l'ulteriore corso.

PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Trieste per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento in data 27 gennaio 2022, emesso de plano, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione sul reclamo in materia di provvedimenti disciplinari dal medesimo proposto. In motivazione si afferma che il termine per l'impugnazione del provvedimento disciplinare è quello di dieci giorni, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 2, ord. pen., termine che nella specie non sarebbe stato rispettato. 2. Avverso detto provvedimento, Attanasio, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art.662, comma 2 cod. proc. pen. e all'art. 35-bis, comma 4, ord. pen. Ad avviso del ricorrente il Presidente del Tribunale di sorveglianza non potrebbe decidere de plano il reclamo proposto da un detenuto ex art. 35-bis ord. pen., dichiarandolo inammissibile. La decisione impugnata, inoltre, sarebbe connotata da scarsa chiarezza, non essendo neppure richiamate le date del provvedimento reclamato, della sua notifica e dell'impugnazione, al fine di consentire di apprezzarne la tardività. Infine, si deduce l'erroneità della decisione assunta, avendo il Presidente del Tribunale di sorveglianza affermato che nella specie era decorso il termine di dieci giorni previsto dall'art. 35-bis, comma 2, cod. pen., laddove invece nella specie si trattava di reclamo proposto ai sensi del comma 4 della citata disposizione, sicché il termine era quello di 15 giorni previsto da tale disposizione per la proposizione del reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso la decisione del magistrato di sorveglianza. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità può essere emesso de plano, ad opera del Presidente del collegio, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., esclusivamente per le ipotesi in cui «la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge» o costituisce mera riproposizione di altra già rigettata. La stessa neppure può ritenersi applicabile al giudizio d'impugnazione, al cui genus è pacificamente riconducibile il gravame costituito dal reclamo al Tribunale di sorveglianza, per il quale vige invece il principio che l'inammissibilità, per le tassative ragioni di cui all'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., è dichiarata con ordinanza dal «giudice dell'impugnazione», e pertanto, nel caso in cui questo sia un organo collegiale, dal Collegio (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896; Sez. 1, n. 13582 del 09/09/2017, Attanasio, non massimata; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662). Tale è l'ipotesi che ricorre nel caso in esame, avendo Attanasio proposto reclamo avanti al Tribunale di sorveglianza avverso la decisione del magistrato di sorveglianza sul reclamo proposto dal medesimo detenuto concernente provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 69, comma 6 e 35-bis, comma 4, ord. pen. 3. Le considerazioni espresse impongono l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con assorbimento degli ulteriori profili di censura. A tanto consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Trieste per l'ulteriore corso. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Trieste per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 20
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