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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 1983

Cassazione n. 25696/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/01/1983 avverso l'ordinanza del 23/11/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto • Considerato che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Potenza indicata in epigrafe, ha rinunciato all'impugnazione tramite il proprio difensore munito di procura speciale.

Rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/01/1983 avverso l'ordinanza del 23/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto • Considerato che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Potenza indicata in epigrafe, ha rinunciato all'impugnazione tramite il proprio difensore munito di procura speciale. Rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.
Sentenza Cassazione n. 25696/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris