Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 35/1975
ECLI:IT:COST:1975:35
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - imputati del reato di cui all'art. 41,
lett. b, legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 13, legge
6 agosto 1967, n. 765, per avere, nella costruzione di un fabbricato in
sopraelevazione, autorizzata con licenza edilizia, apportato
consistenti modifiche, sopratutto in relazione alla realizzazione di un
piano mansarda abitabile e di un vano di circa mq. 50 non previsto in
progetto - il pretore di Bordighera sollevò di ufficio, con ordinanza
14 luglio 1972, questione di legittimità costituzionale dell'art. 41,
lett. a, legge 17 agosto 1942, n. 1150 - sostituito dall'art. 13, legge
6 agosto 1967, n.765 - , in riferimento all'art.3 della Costituzione.
Affermò che il citato art. 41, lett, a, legge n. 1150 del 1942, era in
contrasto con i principi di eguaglianza dei cittadini davanti alla
legge, in quanto considerava illecito penale l'inosservanza delle
modalità esecutive, fissate nella licenza edilizia, anche quando si
trattava di lavori di modifica degli interni di fabbricati, che - se
effettuati senza licenza, in violazione di norme di regolamenti edilizi
comunali, nella specie, dell'art. 2 regolamento edilizio del Comune di
Bordighera - costituirebbe mero illecito amministrativo.
Nel giudizio non si sono costituite parti private. È, invece,
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni in data 23
dicembre 1972, con le quali ha chiesto: in via preliminare, che sia
dichiarata inammissibile, perché priva di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale; in via subordinata, che sia dichiarata la
infondatezza della indicata questione.
:
L'Avvocatura generale dello Stato, a fondamento dell'asserita
irrilevanza della questione, rileva che nell'ordinanza di rimessione il
pretore ha omesso di indicare sia i fatti ascritti agli imputati, sia
le disposizioni di legge, che sarebbero state violate, ed ha soltanto
affermato che il processo non può essere definito indipendentemente
dalla risoluzione della "suddetta questione di legittimità
costituzionale che viene sollevata di ufficio". Aggiunge che dagli atti
del processo, rimessi a questa Corte, risulta un'imputazione diversa da
quella comportata dalle norme oggetto della presente questione.
La Corte ritiene che l'eccezione sia infondata attesoché rientra
nella competenza del pretore modificare i termini dell'imputazione
originaria ed è quindi da ritenersi nella specie che il pretore abbia
inteso operare nell'ambito di tale competenza.
Ma la questione, sebbene rilevante, non è fondata.
In vero il pretore erroneamente ha escluso che nella specie sia
applicabile l'art. 31, primo comma, legge n. 1150 del 1942, il quale
dispone che chiunque intende nell'ambito del territorio comunale
eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle
esistenti deve chiedere apposita licenza edilizia.
Nella stessa ordinanza di rimessione si afferma che i lavori sono
costituiti da "una consistente e vasta modifica degli interni, atta
anche a mutare profondamente la destinazione dei locali dell'edificio".
Tali lavori richiedevano la licenza edilizia - a termini del citato
art. 31, primo comma, legge n. 1150 del 1942 (modificato dall'art. 13
legge 6 agosto 1967, n. 765) - dato che essi modificano l'edificio
preesistente e non sono di modica entità.
È, quindi, destituita di fondamento la tesi del pretore, secondo
la quale non costituisce illecito penale l'esecuzione, senza licenza
edilizia, dei lavori sopra indicati, perché concernenti l'interno
dell'edificio.
Pertanto, in mancanza del presupposto della diversità di
trattamento, non sussiste la violazione del principio di eguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 41, lett. a, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge
urbanistica) - sostituito dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n.
765 - sollevata dal pretore di Bordighera, con ordinanza 14 luglio
1972, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere