CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 16986/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11612/2020r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 1, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiTommaso Tommesani e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 13/A, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bolognan. 911/2019 pubblicata in data 20/11/2019, n.r.g. 785/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15/04/2025e poi del giorno 17/06/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] era stato dipendente di [OSCURATO:SOCIETA] come dirigente fino al 14/04/2016, quando la sua posizione era stata soppressa ed egli era stato licenziato. Deduceva di aver ricevuto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso quattro mensilità invece delle otto spettantegli ai sensi dell’art. 19 [OSCURATO:PERSONA]: dirigente - licenziamento per ragioni oggettive - indennità supplementare - [OSCURATO:PERSONA] - disciplina dirigenti CONFAPIe di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di indennità supplementare “automatica”. Adìva il Tribunale di Bologna per ottenere l’accertamento del suo diritto a otto mensilità a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento sia delle quattro mensilità non pagate (euro 38.723,05), sia della loro incidenza sul t.f.r. pari ad euro 5.215,88, nonché dell’indennità supplementare “automatica” di otto mensilità pari ad euro 70.389,70 prevista dall’art. 19 cit. 2.-Costituitosi il contraddittorio, assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale rigettava le domande. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal Leonardi. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 5.-[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. 6.-Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso pone questioni nuove e la cui soluzione ha valenza nomofilattica in relazione all’interpretazione del CCNL dirigenti CONFAPIcon riguardo alle indennità spettanti al dirigente licenziato per ragioni oggettive, sicché va disposto il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in