CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 ottobre 2023
Cassazione n. 31886/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5802/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE NAPOLI n. 2405/2016 depositat o il05/02/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.– [OSCURATO:PERSONA] ha impugna to per cassazione in un unio mezzo il decreto indicato in epigrafe, con cui il T ribunale di N apoli ha rigettat o l’ istanza di rimessione in termini per il deposito cartaceo del ricorso ex art. 98 l.fall. (in seguito al l’esito negativo del deposito telematico effettuato nell’ultimo giorno utile) ed ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso medesimo; 2.–il Fallimento intimato non ha svolto difese; 3.– in prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese, sottoscritto personalmente in data 08/09/2023 dalla stessa ricorrente e , per accettazione, dal curatore del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che 4. – sussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio senza aggravio delle spese proces suali, poiché l'intervenuta accettazione della rinuncia esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4 , c .p.c. (cfr. Cass., Sez.U, 34429/2019; Cass. 9474/2020) ; 5.– in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cd. raddoppio del contributo unificato), trattandosi di misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass.23175/2015, 19071/2018). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato. Così de