CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25010/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l direttore generale pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tevere, n. 20, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che larappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso.[OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 58, presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato incalce al controricorso.CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 8986/2022Numero sezionale 2950/2026Numero di raccolta generale 25010/2026Data pubblicazione 06/09/2026avverso la sentenza n. 6628 – 6/7.10.2021 della Corte d’appello di Roma,udita la relazione nella camera di consiglio del 2 luglio 2026 del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Abete,RILEVATO CHE1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. la Salus di [OSCURATO:PERSONA] e C.s.n.c. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), in regime di convenzionamento /accreditamento con il S.S.N., conveniva dinanzi al Tribunale di Civitavecchial’[OSCURATO:PERSONA] - A.S.L. Roma 4 (cfr. ricorso principale, pag. 5).Esponeva che nel periodo compreso tra gennaio 2010 ed agosto 2013 avevaeseguito prestazioni di diagnostica di laboratorio in favore di soggetti assistitidal S.S.N. nel territorio di competenza dell’A.S.L. convenuta.Esponeva che era stato indebitamente applicato lo sconto tariffario di cuiall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006, benché circoscritto altriennio 2007/2009.Chiedeva condannare la convenuta al pagamento dell’importo di euro306.629,88, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002.2. Si costituiva l’A.S.L. Roma 4.Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.Instava comunque per il rigetto dell’avversa istanza.3. Con ordinanza in data 17.5.2017 il Tribunale accoglieva la domanda econdannava la convenuta a pagare all’attrice la complessiva somma di euro306.629,88, con gli interessi legali dal 16.12.2014 al soddisfo; condannaval’A.S.L. alle spese di lite.4. L’A.S.L. Roma 4 proponeva appello.Resisteva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Numero registro generale 8986/2022Numero sezionale 2950/2026Numero di raccolta generale 25010/2026Data pubblicazione 06/09/20265. Con sentenza n. 6628 dei 6/7.10.2021 la Corte di Roma accoglieva in parteil gravame e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado,condannava l’A.S.L. Roma 4 a pagare alla appellata la somma di euro 32.265,50con gli interessi dalla domanda al soddisfo; condannava l’A.S.L. Roma 4 arimborsare all’appellata le spese del grado.Evidenziava la Corte di Roma che era destituito di fondamento il secondomotivo d’appello, con il quale l’A.S.L. Roma 4 aveva eccepito il proprio difetto dilegittimazione passiva.Evidenziava invero che l’A.S.L. era parte degli accordi ex d.lgs. n. 502/1992siglati con la struttura sanitaria appellata (cfr. sentenza d’appello, pag. 7).Evidenziava altresì – la Corte - che erano destituiti di fondamento il terzo, ilquarto ed il quinto motivo d’appello.Evidenziava invero che lo sconto tariffario di cui all’art. 1, comma 796, lett.o), della legge n. 296/2006 non era applicabile oltre il triennio 2007/2009 (cfr.sentenza d’appello, pag. 9).Evidenziava che era viceversa fondato il sesto motivo d’appello, con cuil’A.S.L. aveva censurato il primo dictum, nella parte in cui si era ritenuta nonraggiunta la prova circa l’entità del budget assegnato alla Salus.Evidenziava invero che l’A.S.L. aveva sia dato conto, mercé l’allegazione deidecreti commissariali, dei tetti di spesa fissati per le annualità in contestazionesia dato conto dell’entità dei versamenti effettuati alla Salus a fronte dellefatture inviatele (così sentenza d’appello, pag. 11).Evidenziava del resto che la Salus non aveva contestato la ricezione deipagamenti, tant’è che il titolo dell’esperita domanda era in via esclusivacorrelato all’illegittimità dello sconto applicato, “senza minimamente porre inNumero registro generale 8986/2022Numero sezionale 2950/2026Numero di raccolta generale 25010/2026Data pubblicazione 06/09/2026discussione la circostanza che le fatture le [fossero] state pagate, sia pure conla decurtazione per cui è causa” (così sentenza d’appello, pag. 13).Evidenziava dunque che con ordinanza in data 20.5.2021 aveva invitato leparti a predisporre specifici conteggi contenenti a) l’indicazione dei tetti di spesaper ciascuna delle annualità in contestazione, b) gli importi che l’A.S.L. avevagià pagato alla struttura appellata, c) la rideterminazione degli importi dovuticon espunzione dello sconto, d) il credito eventualmente residuante ricompresonei tetti di spesa stabiliti per ciascuno degli anni in contestazione.Evidenziava quindi che alla stregua dell’operate allegazioni la Salus vantavaun residuo credito di euro 0,02 per l’anno 2010, di euro 0,48 per l’anno 2011,di euro 1.322,86 per l’anno 2012 e di euro 30.943,48 per l’anno 2013.Evidenziava in conclusione che, nonostante l’illegittima applicazione dellosconto tariffario, il credito azionato ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. nonpoteva che esser preteso nei limiti del complessivo importo di euro 32.265,50,“in quanto diversamente verrebbero ad essere violati i tetti di spesa predispostidalla Regione Lazio per ciascuna annualità mediante i suindicati DCA” (cosìsentenza d’appello, pag. 15).6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’A.S.L. Roma 4; ne ha chiestosulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) hadepositato controricorso, recante ricorso incidentale articolato in cinque motivi;ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso principale ed accogliersiil ricorso incidentale con ogni susseguente pronuncia anche in ordine alle spese.L’A.S.L. Roma 4 ha depositato controricorso, onde resistere all’avversoricorso incidentale.7. La ricorrente ha depositato memorie.Numero registro generale 8986/2022Numero sezionale 2950/2026Numero di raccolta generale 25010/2026Del pari ha depositato memorie la controricorrente.Data pubblicazione 06/09/2026CONSIDERATO CHE8. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360,1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1,10° co., d.l. n. 324/1993 (convertito dalla legge n. 423/1993) nonché dell’art.100 cod. proc. civ.Deduce che ha errato la Corte di Roma a disconoscere la legittimazionepassiva della Regione Lazio.Deduce invero che la Regione è in via esclusiva legittimata passiva, in quanto“è l’unico Ente incaricato al pagamento delle prestazioni rese dalla strutturaprivata accreditata per conto del S.S.R.” (così ricorso principale, pag. 14).9. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile, siccome la Corte diRoma ha statuito in conformità all’elaborazione giurisprudenziale – ancorchésopravvenuta - delle sezioni unite di questa Corte.10. Più esattamente, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che lalegittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti che erogano prestazionisanitarie in regime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensidell’art. 8-quinquies del d.lgs. 502 del 1992, spetta a queste ultime, a meno che- secondo quanto disposto dall'art. 1, 10° co., del d.l. n. 324/1993 (convertitocon modificazioni dalla legge n. 423 del 1993) – non vi sia una disposizione dellalegge regionale o un provvedimento dell’autorità regionale (purché richiamatoin ambito contrattuale) che indichino un diverso ente incaricato del pagamentoper le annualità in questione (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2025, n. 34301 (Rv.676992-01); cfr. inoltre Cass. (ord.) 29.5.2026, n. 16817).11. Su tale scorta è sufficiente rimarcare che la ricorrente principale né hafornito indicazione di una disposizione di legge regionale né ha fornitoNumero registro generale 8986/2022Numero sezionale 2950/2026Numero di raccolta generale 25010/2026indicazione specifica ed “autosufficiente” di un provvedimento dell’autoritàData pubblicazione 06/09/2026regionale - richiamato in àmbito contrattuale – idonei ad escludere la proprialegittimazione passiva e a radicare la legittimazione della Regione Lazio (cfr. alriguardo memoria in data 19.6.2026 della controricorrente, pag. 4: “nellaspecie, non esiste alcuna disposizione di Legge Regionale che prevede che laRegione Lazio stessa debba rispondere delle obbligazioni contrattuali assuntedalla Aziende UU.SS.LL. nell’esercizio delle loro funzioni; né l’Azienda U.S.L.Roma 4 ha richiamato un qualche provvedimento, indicato negli accordicontrattuali inter partes, che individui la Regione quale soggetto legittimatopassivo”).Al contempo, è vano pur il riferimento operato dalla ricorrente principale, apagina 8 della propria memoria in data 22.6.2026, ad uno stralcio di un“precedente” della stessa Corte d’appello di Roma, che avrebbe recepito,peraltro, le indicazioni della pronuncia n. 705 del 9.1.2024 e della pronuncia n.11720 del 2.5.2024 di questa Corte (evidentemente antecedenti all’indicazionedelle sezioni unite dapprima menzionata).12. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art.102 cod. proc. civ.Deduce in subordine - ovvero in ipotesi di mancato accoglimento del primomotivo - che il giudizio è inficiato da nullità, “per difetto di integrità delcontraddittorio, non essendo stata convenuta in giudizio la Regione Lazio” (cosìricorso principale, pag. 16).Deduce segnatamente che nella specie si versa in un’ipotesi di litisconsorzionecessario e la Regione Lazio, legittimata a contraddire, non ha preso parte algiudizio sin dal primo grado.Numero registro generale 8986/2022Numero sezionale 2950/2026Numero di raccolta generale 25010/202613. Il secondo motivo del ricorso principale è del pari inammissibile.Data pubblicazione 06/09/202614. Più esattamente, le ragioni che militano per l’inammissibilità del primomotivo del ricorso principale, depongono, di per sé ed al contempo, perl’inammissibilità del secondo motivo del medesimo ricorso.Si è dato conto della esclusiva legittimazione dell’A.S.L., sicché del tuttoingiustificata è la prefigurazione di un’ipotesi di litisconsorzio necessario.15. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma796, lett. o), legge n. 296/2006 nonché dell’art. 12 delle preleggi.Deduce che ha errato la Corte di Roma a ritenere che l’art. 1, comma 796,lett. o), della legge n. 296/2006 si applica unicamente al triennio 2007/2009(cfr. ricorso principale, pag. 16).Deduce che la Corte d’appello non ha tenuto conto del senso letterale nonchélogico-sistematico della norma e ne ha operato una lettura del tutto parziale(cfr. ricorso principale, pag. 18).16. Il terzo motivo del ricorso principale è parimenti inammissibile, siccomeanalogamente la Corte di Roma ha statuito in conformità all’elaborazione diquesta Corte.Difatti, questa Corte ha spiegato che, in tema di remunerazione delleprestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture privateaccreditate, lo sconto previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n.296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in talsenso non solo l’ “incipit” della norma, che espressamente fa riferimento a dettotriennio, ma anche l’interpretazione della Corte costituzionale che con lepronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare laragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio,Numero registro generale 8986/2022Numero sezionale 2950/2026Numero di raccolta generale 25010/2026senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione (cfr.Data pubblicazione 06/09/2026Cass. (ord.) 5.10.2021, n. 27007; Cass. 4.5.2018, n. 10582).Ulteriormente questa Corte ha puntualizzato che il meccanismodello sconto tariffario, introdotto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n.296 del 2006, è la risultante di un bilanciamento cui il legislatore ha intesoprocedere tra l’esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini esalvaguardare sull’intero territorio nazionale il diritto fondamentale alla salutenella misura più ampia possibile e quella di rendere compatibile la spesasanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essadestinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi darealizzare in questo campo, onde l’imperatività di essa e la cogenza che ne segueper le amministrazioni regionali non sono derogabili in via negoziale (cfr. Cass.(ord.) 10.7.2020, n. 14778).17. Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.Premette che il Tribunale di Civitavecchia aveva in prime cure provveduto acondannarla al pagamento della complessiva somma di euro 306.629,88, congli interessi legali dal 16.12.2014 al soddisfo, nonché al pagamento delle spesedi lite; e che in ottemperanza a siffatta statuizione ha provveduto al pagamentodelle somme di cui al primo dictum.Premette che nel giudizio d’appello ha chiesto, reiterando l’istanza pur in sededi precisazione delle conclusioni, che, in ipotesi di accoglimento dei motivi digravame, la Salus fosse condannata alla restituzione di quanto indebitamentepercepito (cfr. ricorso principale, pagg. 29 - 31).Indi deduce che la Corte di Roma ha al riguardo del tutto omesso dipronunciarsi (cfr. ricorso principale, pag. 32).Numero registro generale 8986/2022Numero sezionale 2950/2026Numero di raccolta generale 25010/2026Data pubblicazione 06/09/202618. Con il quinto motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 91e/o dell’art. 92 cod. proc. civ.Deduce che ha errato la Corte di Roma a condannarla alle spese del gradod’appello (cfr. ricorso principale, pagg. 32 - 33).19. Con il quarto motivo del ricorso principale è fondato e meritevole diaccoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del quinto motivo del ricorsoprincipale.20. L’A.S.L. ha dato atto in termini specifici ed autosufficienti dellaproposizione – in sede di formulazione delle conclusioni d’appello (cfr. ricorsoprincipale, pag. 29 – 31) - della domanda di restituzione delle somme pagate(in esecuzione del primo dictum) in eccedenza, domanda correlata all’eventualeaccoglimento dei motivi di gravame.Si tenga conto che il primo dictum è stato pronunciato con ordinanza in data17.5.2017 e che il giudizio d’appello, iscritto al n. 4349/2017 r.g., ha avuto inizio“con atto di citazione ex art. 702 quater c.p.c., notificato via P.E.C. in data 16giugno 2017, (…)” (così comparsa di costituzione in appello della Salus, pag. 2).21. Su tale scorta è sufficiente il riferimento all’elaborazione di questa Corte.Ossia all’insegnamento secondo cui la domanda di restituzione delle sommecorrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguentealla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domandanuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, sel’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizionedell’impugnazione; in tal caso, qualora il giudice d’appello abbia omesso diprovvedere sulla predetta istanza, la parte può, alternativamente, denunciarela minuspetizione con ricorso per cassazione oppure riproporla in un autonomoNumero registro generale 8986/2022Numero sezionale 2950/2026Numero di raccolta generale 25010/2026Data pubblicazione 06/09/2026giudizio (posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato soloprocessuale e non sostanziale) (cfr. Cass. (ord.) 21.8.2023, n. 24896, ove sisoggiunge che, nell’ipotesi in cui tale domanda sia stata rigettata (ancheimplicitamente), il relativo giudicato non può essere contrastato in un separatogiudizio, neppure allo scopo di accertare in via incidentale l’estinzione di uncontrocredito opposto in compensazione).Ebbene, nella specie l’A.S.L. ha fondatamente denunciato la minuspetizione.Difatti, la Corte d’appello ha in parte qua omesso qualsivoglia pronuncia.E, del resto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha disconosciuto l’omissione di pronunciae nulla ha controdedotto in ordine all’an, al quantum ed al quando delpagamento, eseguito in esecuzione del primo dictum, delle somme eccedentil’importo di cui al secondo dictum (cfr. controricorso Lifebrain, pag. 17; memoriain data 12.9.2024 della controricorrente, pag. 14; memoria in data 19.6.2026della controricorrente, pag. 5).22. Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione tra le parti.Deduce che la Corte di Roma non ha tenuto conto, allorché, in accoglimentodel sesto motivo dell’avverso appello, ha ritenuto che l’A.S.L. avesse dato provadello sforamento dei tetti di spesa assegnati alla Salus per gli anni dal 2010 al2013, di due decisive circostanze, che ambedue erano state oggetto didiscussione (cfr. ricorso incidentale, pag. 20).Ovvero della circostanza per cui i conteggi addotti dall’A.S.L. erano statipredisposti sulla scorta di fatture, allegate da essa Salus, di cui non è statodimostrato l’avvenuto pagamento.Ovvero della circostanza per cui le fatture non risultavano quietanzate.Numero registro generale 8986/2022Numero sezionale 2950/2026Numero di raccolta generale 25010/2026Data pubblicazione 06/09/2026Deduce dunque che le fatture di per sé non valgono a dar prova dell’avvenutopagamento (cfr. ricorso incidentale, pag. 21).Deduce perciò che la Corte d’appello ha dato “per assodato che l’AziendaU.S.L. avesse dimostrato i pagamenti effettuati dal S.S.R. in favore della S.r.l.[OSCURATO:PERSONA]” (così ricorso incidentale, pag. 26).23. Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.24. [OSCURATO:PERSONA] si duole, a rigore, per l’erronea valutazione di elementidi prova.Cosicché soccorre l’elaborazione di questa Corte alla cui stregua il cattivoesercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudicedi merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione,non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc.civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art.132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale chesi tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass.10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021,n. 20553).Del resto, con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere indiscussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazionedelle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudicidel merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questiultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).In pari tempo, non può non rimarcarsi che la ricorrente incidentale non hacensurato in maniera specifica il rilievo – che concorre in forma pregnante adintegrare la “ratio in parte qua decidendi” (cfr. sentenza d’appello, pag. 13) –secondo cui la causa petendi della domanda esperita dalla Salus in prime cureNumero registro generale 8986/2022Numero sezionale 2950/2026Numero di raccolta generale 25010/2026era in via esclusiva ancorata all’illegittimità dello sconto applicato, senzaData pubblicazione 06/09/2026contestazione circa l’avvenuto pagamento delle fatture (similmente l’A.S.L. haprospettato che la Salus, siccome ha agito in giudizio per conseguire l’importodello sconto in quanto indebitamente applicato, “ha evidentemente dato attoche le fatture de quibus fossero state effettivamente saldate dal S.S.R. nel lorocomplessivo ammontare”: così controricorso al ricorso incidentale, pag. 6).25. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 8sexies d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 3, 6° co., d.m. Sanità 15.4.1994, dell’art.15, 15° co., d.l. n. 95/2012, dell’art. 8, 1° co., lett. b) e lett. d), e 3° co., leggen. 42/2009, dell’art. 1, 1° co bis, legge n. 241/1990 e degli artt. 1218, 1337 e1338 cod. civ.Deduce che l’A.S.L. non ha fatto luogo in misura corretta (cfr. ricorsoincidentale, pag. 29), in misura congrua (cfr. ricorso incidentale, pag. 31) alladeterminazione delle tariffe.Deduce che “l’imposizione di una tariffa più bassa (…) comporta la violazionedi un preciso obbligo di legge e conduce all’inadempimento contrattualedell’Azienda sanitaria, che si è assicurata la copertura del fabbisogno sanitariosenza però assicurare la copertura dei costi” (così ricorso incidentale, pag. 32),con l’ulteriore “conseguenza che l’esistenza di un tetto di spesa si configuracome inopponibile” (così ricorso incidentale, pag. 36).Deduce, per altro verso, che la Salus “non ha erogato prestazioni ulterioririspetto al tetto di spesa”, tant’è che “il sistema informatico SIAS non ha scartatoalcuna prestazione, e la fatturazione è stata possibile proprio perché non vi sonostate prestazioni scartate” (così ricorso incidentale, pag. 33).26. Il secondo motivo del ricorso incidentale è a più ragioni inammissibile.Numero registro generale 8986/2022Numero sezionale 2950/2026Numero di raccolta generale 25010/2026Data pubblicazione 06/09/2026In primo luogo, con il mezzo in disamina si prospetta in maniera del tuttogenerica l’incongruenza delle tariffe applicate ex adverso.La doglianza è invero affidata essenzialmente al rilievo aspecifico per cui “lamisura della tariffa deve tenere conto dei costi di produzione e dei costi generali,in modo da assicurare all’erogatore, che è pur sempre un imprenditore, (…) unmargine di profitto” (così ricorso incidentale, pag. 30).In secondo luogo, con il mezzo in disamina si prospetta tout court lapossibilità di un sindacato propriamente di merito in ordine a determinazionidell’autorità amministrativa (cfr. al riguardo controricorso al ricorso incidentale,pag. 16: “la fissazione dei tetti di spesa costituisc[e] oggetto di un attoautoritativo di esclusiva competenza regionale (…)”. D’altronde, la stessaricorrente incidentale adduce che la determinazione del budget attiene “non giàalla fase contrattuale, ma alla fase provvedimentale ed amministrativa delrapporto”: così ricorso incidentale, pag. 35. Cfr. Cass. 21.11.2019, n. 30316,secondo cui, in materia di prestazioni sanitarie eseguite nella Regione Lazio, invirtù delle norme statutarie e regolamentari regionali, non compete ai direttorigenerali il potere di adottare od incrementare le tariffe di remunerazione delleprestazioni compiute in regime di accreditamento, spettando tale attribuzionealla Giunta regionale. Cfr. anche Cass. 27.9.2007, n. 20321).In terzo luogo, la doglianza per cui “non ha erogato prestazioni ulterioririspetto al tetto di spesa”, si risolve senza dubbio in una censura di merito (èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del viziodi violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazionee di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito: cfr. Cass. sez. un.27.12.2019, n. 34476 (Rv. 656492 - 03)).Numero registro generale 8986/2022Numero sezionale 2950/2026Numero di raccolta generale 25010/2026Data pubblicazione 06/09/2026Infine, l’assunto circa l’inopponibilità dei tetti di spesa non tiene contodell’elaborazione di questa Corte.Ovvero dell’insegnamento secondo cui in tema di attività sanitaria esercitatain regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delleprestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata - a titolo diinadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale – dalla societàaccreditata nei confronti dell'A.S.L. e della Regione, atteso che la mancataprevisione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. “extra budget” ègiustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed ilvincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditatanon ha l’obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate (cfr. Cass.29.10.2019, n. 27608).27. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ.Deduce che la Corte di Roma ha fatto “malgoverno del principio di noncontestazione” (così ricorso incidentale, pag. 38).Deduce invero che già alla prima udienza innanzi al Tribunale avevacontestato l’asserito superamento del budget e siffatta contestazione nonpoteva non implicare la contestazione dei conteggi effettuati dall’A.S.L. e, “perconseguenza, la contestazione della circostanza che tutte le somme indicatenelle fatture, (…) non quietanzate, fossero state effettivamente corrisposte”(così ricorso incidentale, pag. 39); e ciò viepiù che l’avversa allegazione circa ilsuperamento del budget non era per nulla specifica e puntuale (cfr. ricorsoincidentale, pag. 39).Numero registro generale 8986/2022Numero sezionale 2950/2026Numero di raccolta generale 25010/2026Data pubblicazione 06/09/2026Deduce dunque che, “nel caso di specie, non potesse ritenersi provato ilsuperamento del tetto di spesa in base al principio di non contestazione” (cosìricorso incidentale, pag. 40).Deduce, per altro verso, che la Corte distrettuale ha fatto luogo ad “unadistorta applicazione (…) dei principi che regolano la distribuzione dell’onereprobatorio” (così ricorso incidentale, pag. 38) ovvero ha “addossato allastruttura (…) l’onere di dimostrare che le somme richieste erano contenute entroi limiti di budget” (così ricorso incidentale, pag. 41).Deduce invero che il superamento dei tetti di spesa costituisce fattoimpeditivo, sicché deve essere dimostrato dall’Azienda sanitaria (così ricorsoincidentale, pagg. 40 - 41).Deduce, per altro verso ancora, che la Corte territoriale, allorché ha invitatole parti alla predisposizione dei conteggi, ha provveduto in violazione delprincipio di disponibilità delle prove (cfr. ricorso incidentale, pag. 42).28. Il terzo motivo del ricorso incidentale è del pari inammissibile.Invano la Lifebrain si duole della violazione del principio di non contestazione.La censura, infatti, per nulla tiene conto di un ben preciso aspetto:l’accoglimento del sesto motivo dell’appello esperito dall’A.S.L. – “attinente almancato accoglimento dell’eccezione inerente al superamento del budget” – e,segnatamente, l’assunto della Corte d’appello secondo cui la struttura sanitarianon aveva posto in discussione l’avvenuto pagamento delle fatture, risultanoancorati ad una valutazione di più ampio spettro, correlata al complesso delleacquisizioni istruttorie (“tenuto conto di tali acquisizioni istruttorie, questa Corte(…), con l’ordinanza del 20/5 ultimo scorso ha invitato le parti a predisporrespecifici conteggi contenenti (…)”: così sentenza d’appello, pag. 13).Invano la [OSCURATO:PERSONA] prefigura la violazione dell’art. 2697 cod. civ.Numero registro generale 8986/2022Numero sezionale 2950/2026Numero di raccolta generale 25010/2026Data pubblicazione 06/09/2026La Corte ha statuito, difatti, alla luce delle complessive risultanze istruttorie.E, ben vero, nel sistema processualcivilistico vigente opera il principiocosiddetto dell’acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenzaistruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudiceindipendentemente dalla sua provenienza (cfr. Cass. 29.11.2000, n. 15312;Cass. 8.5.2006, n. 10499, secondo cui il vigente ordinamento processuale èispirato ai princìpi del libero convincimento del giudice e di libertà delle prove,in forza dei quali tutti i mezzi di prova hanno pari valore, sicché nulla escludeche il giudice tragga gli elementi del proprio convincimento dalle risultanzeprobatorie comunque acquisite agli atti e, quindi, anche da una consulenzatecnica; Cass. 21.5.1979, n. 2945).Invano la [OSCURATO:PERSONA] prospetta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.L’invito alla predisposizione dei conteggi formulato dalla Corte di seconde curecon l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] si è propriamente sostanziato nella legittimasollecitazione rivolta alle parti ai fini della predisposizione di prospettiriepilogativi delle allegazioni in precedenza operate.Ingiustificatamente, perciò, la ricorrente incidentale adduce che i conteggi edi relativi prospetti sono stati considerati alla stregua di una prova documentale(cfr. ricorso incidentale, pag. 43).29. Con il quarto motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 702quater cod. proc. civ.Premette che il prospetto utilizzato dalla Corte di Roma ai fini della decisioneè stato depositato dall’A.S.L. con le note conclusive per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Deduce quindi che è stata violata la disciplina in tema di produzione, nel ritosommario di cognizione, di nuovi documenti in appello, disciplina postulante ilNumero registro generale 8986/2022Numero sezionale 2950/2026Numero di raccolta generale 25010/2026Data pubblicazione 06/09/2026riscontro dell’indispensabilità del documento ai fini della decisione ovvero ladimostrazione, ad onere della parte che l’allega, dell’impossibilità per causa nonimputabile di antecedente produzione (cfr. ricorso incidentale, pag. 44).30. Il quarto motivo del ricorso incidentale è parimenti inammissibile.31. È sufficiente la reiterazione del rilievo formulato in sede di disamina delterzo motivo del ricorso incidentale: il prospetto recante i conteggi costituivamero riepilogo delle allegazioni antecedentemente operate.Condivisibilmente l’A.S.L. adduce che “i conteggi in contestazione (…) nonpossono essere qualificati come documento ” (così controricorso al ricorsoincidentale, pag. 21).32. Con il quinto motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ.Deduce che la Corte di Roma ha ancorato la sua decisione al prospettoallegato dall’A.S.L. e lo ha considerato come facente piena prova, “recependolosenza apprezzamento critico” (così ricorso incidentale, pag. 45).Deduce che viceversa la Corte d’appello avrebbe dovuto prescinderne ovveroavrebbe dovuto far luogo ad un’attenta valutazione, trattandosi di un mero attounilaterale proveniente dalla stessa A.S.L. (cfr. ricorso incidentale, pag. 45).33. Il quinto motivo del ricorso incidentale è analogamente inammissibile.34. Ovviamente va ribadito il rilievo pregresso alla cui stregua il prospettocostituiva mero riepilogo delle allegazioni in precedenza effettuate.Ben vero, la valutazione del prospetto allegato dall’A.S.L. si è comunqueinsinuata nel quadro della valutazione di più ampia portata operata dalla Cortedistrettuale (“dalla lettura delle note depositate e dall’esame dell’incartoprocessuale è emerso che (…)”: così sentenza d’appello, pag. 14).Numero registro generale 8986/2022Numero sezionale 2950/2026Numero di raccolta generale 25010/2026In ogni caso, la valutazione del prospetto e dei correlati conteggi allegatiData pubblicazione 06/09/2026dall’A.S.L. è da reputar ineccepibile nel quadro della previsione, segnatamente,dell’art. 116 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 10499/2006 cit.; cfr. altresì Cass.(ord.) 1.9.2023, n. 25593, secondo cui il giudice del merito può porre afondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche secontestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale suavalutazione, attesa l’esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del liberoconvincimento del giudice).35. In accoglimento del quarto motivo del ricorso principale la sentenza n.6628/2021 della Corte d’Appello di Roma va cassata con rinvio alla stessa Corted’appello in diversa composizione.In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.36. In dipendenza del parziale buon esito del ricorso principale non sussistonoi presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n.115/2002, la ricorrente principale sia tenuta a versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione anorma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., sedovuto. P.Q.MLa Corte così provvede:Numero registro generale 8986/2022Numero sezionale 2950/2026Numero di raccolta generale 25010/2026accoglie il quarto motivo del ricorso principale, assorbito il quinto motivo delData pubblicazione 06/09/2026ricorso principale, cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza n.6628/2021 della Corte d’appello di Roma e rinvia alla stessa Corte d’appello indiversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese delpresente giudizio di legittimità;dichiara inammissibili il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo delricorso principale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 2 luglio 2026.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]