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CassazionedecretoSezione LDecisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 05251/2022

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ORDINANZA sul ricorso 19459-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; . - controricorrente - avverso la sentenza n. 110/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/02/2016 R.G.N. 1719/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 11 gennaio 2022 - Pres.

Bronzini, rel.

Buffa - causa n. 22 - Vitali c. [OSCURATO:PERSONA] corte d'appello di Milano, con sentenza 19.2.6, ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda della dottoressa Vitali volta ad ottenere la riliquidazione della propria pensione di anzianità sulla base del calcolo da operarsi conputando la quota pensionistica riferibile alle anzianità contributiva anteriore al

31.12. 2003, secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto 14 luglio 2004 (e dunque ai sensi degli articoli 2 e 15 della legge 21 del 1986 e secondo l'articolo 3 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza), dunque assumendo quale reddito di riferimento la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ai sensi dell'articolo 15 della legge 21 del 1986.

In particolare, la corte territoriale ha condiviso l'orientamento già espresso dal giudice di prime cure secondo il quale la normativa applicabile al caso di specie fosse quella vigente al momento in cui il diritto alla pensione era sorto per essere stata presentata la relativa domanda, cio che nella specie era avvenuto successivamente alle intervenute modifiche normative della materia, con conseguente applicazione attenuata del criterio del pro rata secondo le nuove norme regolamentari.

Avverso tale sentenza ricorre la pensionata per tre motivi, accompagnati da memoria, cui resiste la Cassa con controricorso.

Con il primo motivo si pone questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 763 della legge 296 del 2006 e dell'articolo 1 comma 488 legge 147 del 2013, ove interpretati nel senso di aver legificato qualsiasi regolamento emanato sino al 2006.

Il motivo è inammissibile in quanto nessun vizio della sentenza viene sollevato dalla ricorrente, 'limitandosi a porre in astratto una questione di legittimità costituzionale senza parametrarsi in alcun modo alla sentenza impugnata.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per contrasto della normativa regolamentare di cui all'articolo 10 comma 8 con l'articolo 3 comma 12 della legge 335 del 95, come modificato dall'articolo 1 comma 763 della legge 296 del 2006, per mancato rispetto dei criteri del pro rata e della necessità in dipendenza della risultanze di un bilancio tecnico redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il decreto con il Ministro dell'economia e finanze sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio Nazionale degli attuari e della commissione di vigilanza sui fondi pensione e della gradualità.

La questione, quanto al suo nucleo centrale, è stata già esaminata da questa Corte, che ha già affermato (Sez.

L, Sentenza n. 6701 del 06/04/2016, Rv. 639298 - 01; più di recente, v.

Cass. altresì 19.2.2021, n. 4565) che il regolamento della Cassa ha modificato il sistema di gestione, passando, gradualmente, dal sistema di calcolo reddituale a quello contributivo, con individuazione, nella tabella ad esso allegata, di diversi periodi di riferimento, a seconda della decorrenza della pensione; ne consegue la legittimità della suddetta regolamentazione in quanto coerente con l'obbligo di assicurare l'equilibrio di bilancio - di cui all'art. 3, comma 12, della

I. n. 335 del 1995 - e posta a salvaguardia delle posizioni degli assicurati che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1 gennaio 2004.

Per altro verso, la liquidazione della pensione al ricorrente è rispettosa delle norme vigenti al momento di liquidazione del trattamento, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.

Infatti, le Sezioni Unite della Corte, nella Sentenza n. 17742 del 08/09/2015, Rv. 636248 - 01, optando per la soluzione già offerta da.

Sez.

L, Sentenza n. 24221 del 13/11/2014, Rv. 633602 - 01, hanno ritenuto che, in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la liquidazione dei trattamenti pensionistici, a partire dal 10 gennaio 2007, è legittimamente operata sulla base dell'art. 3, comma 12, della

I. n. 335 del 1995 riformulato dall'art. 1, comma 763, della

I. n. 296 del 2006, che, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario, impone solo di aver presente - e non di applicare in modo assoluto - il principio del "pro rata", in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 e che, in forza dell'art. 1, comma 488, della

I. n. 147 del 2013 (il quale ha contenuto chiarificatore del dettato legislativo e non viola i canoni legittimanti l'intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo), si intendono legittimi ed efficaci purché siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine (Il principio è stato ribadito da Sez.

U, Sentenza n. 18136 del 16/09/2015, Rv. 636251 - 01).

Nella specie, peraltro, va rilevato - analogamente a quanto fatto dalla sentenza impugnata- che nel calcolo dell'anzianità maturata dall'associato sono stati applicati i coefficienti utilizzati nella precedente normativa, essendosi limitata la nuova disciplina ad ampliare il periodo di riferimento delle annualità rilevanti per la determinazione della media reddituale: ne deriva che il principio del pro- rata invocato dal ricorrente è stato rispettato e che non sussiste la violazione dallo stesso lamentata.

Per altro verso, la questione sollevata nel motivo di ricorso è inammissibile -in quanto nuova- con riferimento alla asserita necessità di dipendenza delle risultanze di bilancio tecnico redatto secondo i criteri indicati, trattandosi di argomentazione di cui la parte ricorrente nulla dice in ordine alla sua introduzione nei precedenti gradi di giudizio, laddove il controricorrente deduce l'inammissibilità della questione per novità.

Il motivo è comunque infondato in quanto l'articolo 3 comma 12 non richiede alcuna dipendenza delle risultanze di bilancio tecnico quale condizione per l'assunzione di provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine da parte delle Casse.

Con il terzo motivo si deduce illegittimità delle norme regolamentari per contrasto con l'articolo 3 comma 12 della legge 335 del 95 nel testo previgente la legge 296 del 2006, che ha innovato solo per il futuro quanto ai criteri oggetto di atti di autonomia regolamentare da parte degli enti previdenziali privatizzati; in particolare si sottolinea che nella specie si tratta di delibere della Cassa del 2002-2003, sulla base delle quali è stata poi liquidata la pensione alla ricorrente nel 2007 (restando per converso la decorrenza della pensione irrilevante).

Il motivo è infondato in quanto con le richiamate sentenze questa Corte ha già precisato che la legge 335 del 1995 nella formulazione introdotta dalla legge del 2006 trova applicazione per i trattamenti maturati a partire dal primo gennaio 2007, restando salvi solo gli atti di deliberazione già adottati prima dell'entrata in vigore della legge del 2006 con riferimento a concrete posizioni di pensionati.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 11 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 19459-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; . - controricorrente - avverso la sentenza n. 110/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/02/2016 R.G.N. 1719/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 11 gennaio 2022 - Pres. Bronzini, rel. Buffa - causa n. 22 - Vitali c. [OSCURATO:PERSONA] corte d'appello di Milano, con sentenza 19.2.6, ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda della dottoressa Vitali volta ad ottenere la riliquidazione della propria pensione di anzianità sulla base del calcolo da operarsi conputando la quota pensionistica riferibile alle anzianità contributiva anteriore al 31.12. 2003, secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto 14 luglio 2004 (e dunque ai sensi degli articoli 2 e 15 della legge 21 del 1986 e secondo l'articolo 3 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza), dunque assumendo quale reddito di riferimento la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ai sensi dell'articolo 15 della legge 21 del 1986. In particolare, la corte territoriale ha condiviso l'orientamento già espresso dal giudice di prime cure secondo il quale la normativa applicabile al caso di specie fosse quella vigente al momento in cui il diritto alla pensione era sorto per essere stata presentata la relativa domanda, cio che nella specie era avvenuto successivamente alle intervenute modifiche normative della materia, con conseguente applicazione attenuata del criterio del pro rata secondo le nuove norme regolamentari. Avverso tale sentenza ricorre la pensionata per tre motivi, accompagnati da memoria, cui resiste la Cassa con controricorso. Con il primo motivo si pone questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 763 della legge 296 del 2006 e dell'articolo 1 comma 488 legge 147 del 2013, ove interpretati nel senso di aver legificato qualsiasi regolamento emanato sino al 2006. Il motivo è inammissibile in quanto nessun vizio della sentenza viene sollevato dalla ricorrente, 'limitandosi a porre in astratto una questione di legittimità costituzionale senza parametrarsi in alcun modo alla sentenza impugnata. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per contrasto della normativa regolamentare di cui all'articolo 10 comma 8 con l'articolo 3 comma 12 della legge 335 del 95, come modificato dall'articolo 1 comma 763 della legge 296 del 2006, per mancato rispetto dei criteri del pro rata e della necessità in dipendenza della risultanze di un bilancio tecnico redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il decreto con il Ministro dell'economia e finanze sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio Nazionale degli attuari e della commissione di vigilanza sui fondi pensione e della gradualità. La questione, quanto al suo nucleo centrale, è stata già esaminata da questa Corte, che ha già affermato (Sez. L, Sentenza n. 6701 del 06/04/2016, Rv. 639298 - 01; più di recente, v. Cass. altresì 19.2.2021, n. 4565) che il regolamento della Cassa ha modificato il sistema di gestione, passando, gradualmente, dal sistema di calcolo reddituale a quello contributivo, con individuazione, nella tabella ad esso allegata, di diversi periodi di riferimento, a seconda della decorrenza della pensione; ne consegue la legittimità della suddetta regolamentazione in quanto coerente con l'obbligo di assicurare l'equilibrio di bilancio - di cui all'art. 3, comma 12, della I. n. 335 del 1995 - e posta a salvaguardia delle posizioni degli assicurati che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1 gennaio 2004. Per altro verso, la liquidazione della pensione al ricorrente è rispettosa delle norme vigenti al momento di liquidazione del trattamento, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, le Sezioni Unite della Corte, nella Sentenza n. 17742 del 08/09/2015, Rv. 636248 - 01, optando per la soluzione già offerta da. Sez. L, Sentenza n. 24221 del 13/11/2014, Rv. 633602 - 01, hanno ritenuto che, in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la liquidazione dei trattamenti pensionistici, a partire dal 10 gennaio 2007, è legittimamente operata sulla base dell'art. 3, comma 12, della I. n. 335 del 1995 riformulato dall'art. 1, comma 763, della I. n. 296 del 2006, che, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario, impone solo di aver presente - e non di applicare in modo assoluto - il principio del "pro rata", in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 e che, in forza dell'art. 1, comma 488, della I. n. 147 del 2013 (il quale ha contenuto chiarificatore del dettato legislativo e non viola i canoni legittimanti l'intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo), si intendono legittimi ed efficaci purché siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine (Il principio è stato ribadito da Sez. U, Sentenza n. 18136 del 16/09/2015, Rv. 636251 - 01). Nella specie, peraltro, va rilevato - analogamente a quanto fatto dalla sentenza impugnata- che nel calcolo dell'anzianità maturata dall'associato sono stati applicati i coefficienti utilizzati nella precedente normativa, essendosi limitata la nuova disciplina ad ampliare il periodo di riferimento delle annualità rilevanti per la determinazione della media reddituale: ne deriva che il principio del pro- rata invocato dal ricorrente è stato rispettato e che non sussiste la violazione dallo stesso lamentata. Per altro verso, la questione sollevata nel motivo di ricorso è inammissibile -in quanto nuova- con riferimento alla asserita necessità di dipendenza delle risultanze di bilancio tecnico redatto secondo i criteri indicati, trattandosi di argomentazione di cui la parte ricorrente nulla dice in ordine alla sua introduzione nei precedenti gradi di giudizio, laddove il controricorrente deduce l'inammissibilità della questione per novità. Il motivo è comunque infondato in quanto l'articolo 3 comma 12 non richiede alcuna dipendenza delle risultanze di bilancio tecnico quale condizione per l'assunzione di provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine da parte delle Casse. Con il terzo motivo si deduce illegittimità delle norme regolamentari per contrasto con l'articolo 3 comma 12 della legge 335 del 95 nel testo previgente la legge 296 del 2006, che ha innovato solo per il futuro quanto ai criteri oggetto di atti di autonomia regolamentare da parte degli enti previdenziali privatizzati; in particolare si sottolinea che nella specie si tratta di delibere della Cassa del 2002-2003, sulla base delle quali è stata poi liquidata la pensione alla ricorrente nel 2007 (restando per converso la decorrenza della pensione irrilevante). Il motivo è infondato in quanto con le richiamate sentenze questa Corte ha già precisato che la legge 335 del 1995 nella formulazione introdotta dalla legge del 2006 trova applicazione per i trattamenti maturati a partire dal primo gennaio 2007, restando salvi solo gli atti di deliberazione già adottati prima dell'entrata in vigore della legge del 2006 con riferimento a concrete posizioni di pensionati. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 11 gennaio