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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 23290/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano; lette le conclusioni del difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del 'ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 25 ottobre 2021 il G.i.p. del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ex art.671 cod. proc. pen., avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai reati per i quali è stato condannato con i seguenti provvedimenti: i) sentenza in data 29 marzo 2004 del G.i.p. del Tribunale di Milano (confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 15 dicembre 2004), divenuta irrevocabile il 15 febbraio 2005, li) sentenza in data 22 gennaio 2020 della Corte di appello di Milano (in parziale riforma della sentenza del 28 maggio 2019 del G.i.p. del Tribunale di Milano), divenuta irrevocabile il giorno 10 giugno 2020; iii) sentenza in data 28 gennaio 2014 del Tribunale di Nizza (confermata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 23 giungo 2016), divenuta irrevocabile a seguito della sentenza in data 12 novembre 2015 della Corte di cassazione di Parigi.

1.1. In particolare, il giudice della esecuzione - dopo avere respinto l'eccezione di incompetenza sollevata dall'imputato ritenendosi competente in quanto l'ultima sentenza divenuta irrevocabile è quella emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano del 28 maggio 2019 la quale non è stata sostanzialmente riformata dalla sentenza in data 22 gennaio 2020 della Corte di appello di Milano — ha escluso l'applicabilità in sede esecutiva della continuazione rispetto alle sentenze straniere ed ha respinto la richiesta con riferimento ai reati accertati con le altre due sentenze sopra indicate poiché ha escluso che essi fossero stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione con il quale ripropone l'eccezione di incompetenza atteso che, nella fattispecie, il giudice della esecuzione deve individuarsi nella Corte di appello di Milano che ha emesso la sentenza del 22 gennaio 2020 con la quale è stata sostanzialmente riformata quella in data 28 maggio 2019 del G.i.p. del Tribunale di Milano avendo pronunciato sentenza di proscioglimento rispetto ad un fatto di reato ai sensi dell'art.649 cod. proc. pen. 2.1.

Il condannato, in ogni caso, insiste per l'accoglimento della propria istanza poiché i reati sono stati da lui commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

2.2. In data 4 maggio 2022 il ricorrente ha depositato memoria contenente motivi nuovi insistendo per l'annullamento della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte osserva che il primo motivo (da ritenersi assorbente) è fondato dovendosi escludere, nella fattispecie, la competenza del G.i.p. del Tribunale di Milano.

2. Invero, come sostenuto dal ricorrente, la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano in data 22 gennaio 2020 ha riformato sostanzialmente quella del G.i.p. del Tribunale di Milano del 28 maggio 2019.

2.1. Come è noto, infatti, la giurisprudenza ritiene che , ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., la competenza del giudice dell'esecuzione viene fissata in base al contenuto della decisione assunta nel grado d'impugnazione se di conferma o meno della pronuncia di primo grado, ovvero di riforma limitatamente alla pena di talché, in queste ipotesi , la competenza appartiene al giudice di primo grado (Cass. Sez. 1, n. 45481 del 19/11/2008, Rv. 242069; Cass. Sez. 1, n. 9017 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 223979; Cass. Sez. 1, n. 396 del 19/1/2000, Rv. 215370).

2.2. Al contrario, la competenza appartiene al giudice di appello nella ipotesi in cui la sentenza di secondo grado abbia effettuato una sostanziale rielaborazione della pronuncia di primo grado mediante una modifica concreta anche qualora incida sulla misura della pena come effetto del citato intervento (Cass. Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, Rv. 270833; Cass. Sez. 1, n. 43535 del 12/11/2002, confl. comp. in proc.

Orofino, Rv. 223222, in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti, di esclusione delle circostanze aggravanti, o di modifica del giudizio di comparazione, oppure di applicazione della continuazione tra più reati sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, Pg in proc.

Morelli, Rv. 270833; Cass.

Zez. 1, n. 39123 del 22/9/2015, Pm in proc.

Leo, Rv. 264541).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha prosciolto il Carriero per un fatto-reato in attuazione del principio del ne bis in idem di cui all'art.649 cod. proc. pen. e quindi la riforma deve intendersi sostanziale proprio sulla base dei principi sopra enunciati.

3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio in quanto il giudice dell'esecuzione va individuato, ai sensi dell'art.665 cod. proc. pen., nella Corte di appello di Milano cui vanno trasmessi gli atti per l'ulteriore Corso.

P. Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.

Così deciso il 20 maggio 2022.

Il Consigliere e so re [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano; lette le conclusioni del difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del 'ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 25 ottobre 2021 il G.i.p. del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ex art.671 cod. proc. pen., avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai reati per i quali è stato condannato con i seguenti provvedimenti: i) sentenza in data 29 marzo 2004 del G.i.p. del Tribunale di Milano (confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 15 dicembre 2004), divenuta irrevocabile il 15 febbraio 2005, li) sentenza in data 22 gennaio 2020 della Corte di appello di Milano (in parziale riforma della sentenza del 28 maggio 2019 del G.i.p. del Tribunale di Milano), divenuta irrevocabile il giorno 10 giugno 2020; iii) sentenza in data 28 gennaio 2014 del Tribunale di Nizza (confermata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 23 giungo 2016), divenuta irrevocabile a seguito della sentenza in data 12 novembre 2015 della Corte di cassazione di Parigi. 1.1. In particolare, il giudice della esecuzione - dopo avere respinto l'eccezione di incompetenza sollevata dall'imputato ritenendosi competente in quanto l'ultima sentenza divenuta irrevocabile è quella emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano del 28 maggio 2019 la quale non è stata sostanzialmente riformata dalla sentenza in data 22 gennaio 2020 della Corte di appello di Milano — ha escluso l'applicabilità in sede esecutiva della continuazione rispetto alle sentenze straniere ed ha respinto la richiesta con riferimento ai reati accertati con le altre due sentenze sopra indicate poiché ha escluso che essi fossero stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione con il quale ripropone l'eccezione di incompetenza atteso che, nella fattispecie, il giudice della esecuzione deve individuarsi nella Corte di appello di Milano che ha emesso la sentenza del 22 gennaio 2020 con la quale è stata sostanzialmente riformata quella in data 28 maggio 2019 del G.i.p. del Tribunale di Milano avendo pronunciato sentenza di proscioglimento rispetto ad un fatto di reato ai sensi dell'art.649 cod. proc. pen. 2.1. Il condannato, in ogni caso, insiste per l'accoglimento della propria istanza poiché i reati sono stati da lui commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso. 2.2. In data 4 maggio 2022 il ricorrente ha depositato memoria contenente motivi nuovi insistendo per l'annullamento della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il primo motivo (da ritenersi assorbente) è fondato dovendosi escludere, nella fattispecie, la competenza del G.i.p. del Tribunale di Milano. 2. Invero, come sostenuto dal ricorrente, la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano in data 22 gennaio 2020 ha riformato sostanzialmente quella del G.i.p. del Tribunale di Milano del 28 maggio 2019. 2.1. Come è noto, infatti, la giurisprudenza ritiene che , ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., la competenza del giudice dell'esecuzione viene fissata in base al contenuto della decisione assunta nel grado d'impugnazione se di conferma o meno della pronuncia di primo grado, ovvero di riforma limitatamente alla pena di talché, in queste ipotesi , la competenza appartiene al giudice di primo grado (Cass. Sez. 1, n. 45481 del 19/11/2008, Rv. 242069; Cass. Sez. 1, n. 9017 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 223979; Cass. Sez. 1, n. 396 del 19/1/2000, Rv. 215370). 2.2. Al contrario, la competenza appartiene al giudice di appello nella ipotesi in cui la sentenza di secondo grado abbia effettuato una sostanziale rielaborazione della pronuncia di primo grado mediante una modifica concreta anche qualora incida sulla misura della pena come effetto del citato intervento (Cass. Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, Rv. 270833; Cass. Sez. 1, n. 43535 del 12/11/2002, confl. comp. in proc. Orofino, Rv. 223222, in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti, di esclusione delle circostanze aggravanti, o di modifica del giudizio di comparazione, oppure di applicazione della continuazione tra più reati sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, Pg in proc. Morelli, Rv. 270833; Cass. Zez. 1, n. 39123 del 22/9/2015, Pm in proc. Leo, Rv. 264541). Nel caso in esame la Corte territoriale ha prosciolto il Carriero per un fatto-reato in attuazione del principio del ne bis in idem di cui all'art.649 cod. proc. pen. e quindi la riforma deve intendersi sostanziale proprio sulla base dei principi sopra enunciati. 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio in quanto il giudice dell'esecuzione va individuato, ai sensi dell'art.665 cod. proc. pen., nella Corte di appello di Milano cui vanno trasmessi gli atti per l'ulteriore Corso. P. Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso il 20 maggio 2022. Il Consigliere e so re [OSCURATO:PERSONA]