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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 30049/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità dei motivi di ricorso ma con sollecitazione all'annullamento limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in quanto divenuta illegittima dopo l'intervento di Corte cost. del 2019; [OSCURATO:PERSONA]

1. La pronuncia indicata in epigrafe ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589-bis, comma primo, cod. pen. 2.

Avverso la sentenza la difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.

Con il primo motivo si deducono vizi motivazionali, in termini di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità.

La Corte territoriale, da un lato, non avrebbe tenuto nel giusto conto la rilevanza probatoria delle risultanze tecniche trasfuse nella relazione della [OSCURATO:PERSONA], circa l'usura della segnaletica orizzontale e la carenza di visibilità per la presenza di macchine in sosta, e, dall'altro, avrebbe ritenuto che proprio le dette condizioni avrebbero dovuto indurre l'imputato a tenere una condotta di guida maggiormente attenta e prudente.

Per il ricorrente, infine, la sentenza impugnata non avrebbe considerato l'ipotesi alternativa paventata dalla difesa per la quale, procedendo il veicolo a velocità nei limiti consenti, il sinistro non sarebbe stato evitabile avendo l'anziano probabilmente azzardato un attraversamento tramite le strisce pedonali del tutto repentino.

Con il secondo motivo si censura la sentenza per non aver ritenuto sussistente l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., nonostante la verosimile ricostruzione alternativa dell'evento, da intendersi quale non esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, invece argomentabile dalle assunte deposizioni oltre che dalla disamina degli acquisiti filmati captati da sistemi di videosorveglianza.

3. Sono state depositate, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conclusioni dalla Procura generale nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta per la connessione delle relative questioni, sono inammissibili, anche al netto del tentativo di sostituire a quelle del giudicante proprie valutazioni di merito, anche di natura probatoria, e del riferimento solo generico a non meglio specificate risultanze tecniche emergenti dai rilievi dalla [OSCURATO:PERSONA] che la Corte non avrebbe considerato.

1.1. Con motivazione non solo corretta in diritto ma anche congrua, coerente e non manifestamente illogica, la Corte territoriale ha difatti ricostruito la dinamica del sinistro oltre che individuato la condotta colposa dell'imputato che ha causato l'evento in forza di una seriazione causale ritenuta non interrotta dalla condotta del pedone [OSCURATO:PERSONA], investito nell'atto di attraversare una strada cittadina utilizzando le strisce pedonali.

La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata in particolare accertata in termini di colpa consistita in negligenza imprudenza e imperizia nonché nella violazione degli artt. 140, 141, 146 e 191 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («cod. strada»), perché, alla guida di un veicolo di speciale massa complessiva ([OSCURATO:PERSONA]), non rispettando la segnaletica orizzontale costituita da strisce pedonali e, in particolare, non ispezionando la strada e non mantenendo un constante controllo del veicolo, ha investito il pedone intento nell'attraversamento mediante le apposite strisce, cagionandone il decesso.

1.2. Diversamente da quanto prospettato nelle censure, che, quindi, sul punto si mostrano manifestamente infondate, la sentenza, prendendo in considerazione le emergenze processuali tra cui le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, che a detta del ricorrente sarebbero state trascurate, ha escluso qualsivoglia condotta colposa del pedone, utilizzatore nella specie delle apposite strisce pedonali.

Di conseguenza sono state sostanzialmente escluse tanto l'eccentricità del rischio, quale causa di interruzione del nesso causale tra condotta dell'imputato e evento, quanto il rilievo della condotta del pedone ai fini dell'applicazione dell'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. (per la tesi dell'interruzione del nesso eziologico in ragione dell'introduzione nella sequenza degli antecedenti di un rischio eccentrico cioè la cui gestione non era affidata al soggetto della cui responsabilità si controverte, ex plurimis, Sez.

U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, in motivazione e, tra le più recenti: Sez. 4, n. 27610 del 24/05/2022, Cardamone, in motivazione; Sez. 4, n. 23116 del 14/06/2022, Conti, in motivazione).

1.3. Si mostra altresì inammissibile il collegato profilo di doglianza con il quale sostanzialmente si censura la sentenza per l'erronea applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.), per non aver la Corte territoriale considerato altra dinamica del sinistro, non ben definita ma che sembrerebbe voler argomentare la condotta colposa del pedone dal rispetto, da parte dell'imputato, de limiti di velocità consentiti in quel tratto di strada.

La regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.), difatti, rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca, diversamente da quanto avvenuto nella specie, nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Suprema Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01, nonché, con particolare riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01).

In sede di legittimità, poi, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non, come nella specie, rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex plurimis, Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01).

2. Non può infine essere accolta la sollecitazione della Procura generale di addivenire a una sentenza annullamento limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Tale sanzione, difatti, diversamente da quanto prospettato, è tuttora applicabile nel caso di specie, ancorché in alternativa alla sanzione della sospensione della patente di guida, non essendo divenuta illegale in forza l'intervento di Corte cost. n. 88 del 2019 con riferimento all'art. 222, comma 2, cod. strada.

3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità dei motivi di ricorso ma con sollecitazione all'annullamento limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in quanto divenuta illegittima dopo l'intervento di Corte cost. del 2019; [OSCURATO:PERSONA] 1. La pronuncia indicata in epigrafe ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589-bis, comma primo, cod. pen. 2. Avverso la sentenza la difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo motivo si deducono vizi motivazionali, in termini di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità. La Corte territoriale, da un lato, non avrebbe tenuto nel giusto conto la rilevanza probatoria delle risultanze tecniche trasfuse nella relazione della [OSCURATO:PERSONA], circa l'usura della segnaletica orizzontale e la carenza di visibilità per la presenza di macchine in sosta, e, dall'altro, avrebbe ritenuto che proprio le dette condizioni avrebbero dovuto indurre l'imputato a tenere una condotta di guida maggiormente attenta e prudente. Per il ricorrente, infine, la sentenza impugnata non avrebbe considerato l'ipotesi alternativa paventata dalla difesa per la quale, procedendo il veicolo a velocità nei limiti consenti, il sinistro non sarebbe stato evitabile avendo l'anziano probabilmente azzardato un attraversamento tramite le strisce pedonali del tutto repentino. Con il secondo motivo si censura la sentenza per non aver ritenuto sussistente l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., nonostante la verosimile ricostruzione alternativa dell'evento, da intendersi quale non esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, invece argomentabile dalle assunte deposizioni oltre che dalla disamina degli acquisiti filmati captati da sistemi di videosorveglianza. 3. Sono state depositate, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conclusioni dalla Procura generale nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta per la connessione delle relative questioni, sono inammissibili, anche al netto del tentativo di sostituire a quelle del giudicante proprie valutazioni di merito, anche di natura probatoria, e del riferimento solo generico a non meglio specificate risultanze tecniche emergenti dai rilievi dalla [OSCURATO:PERSONA] che la Corte non avrebbe considerato. 1.1. Con motivazione non solo corretta in diritto ma anche congrua, coerente e non manifestamente illogica, la Corte territoriale ha difatti ricostruito la dinamica del sinistro oltre che individuato la condotta colposa dell'imputato che ha causato l'evento in forza di una seriazione causale ritenuta non interrotta dalla condotta del pedone [OSCURATO:PERSONA], investito nell'atto di attraversare una strada cittadina utilizzando le strisce pedonali. La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata in particolare accertata in termini di colpa consistita in negligenza imprudenza e imperizia nonché nella violazione degli artt. 140, 141, 146 e 191 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («cod. strada»), perché, alla guida di un veicolo di speciale massa complessiva ([OSCURATO:PERSONA]), non rispettando la segnaletica orizzontale costituita da strisce pedonali e, in particolare, non ispezionando la strada e non mantenendo un constante controllo del veicolo, ha investito il pedone intento nell'attraversamento mediante le apposite strisce, cagionandone il decesso. 1.2. Diversamente da quanto prospettato nelle censure, che, quindi, sul punto si mostrano manifestamente infondate, la sentenza, prendendo in considerazione le emergenze processuali tra cui le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, che a detta del ricorrente sarebbero state trascurate, ha escluso qualsivoglia condotta colposa del pedone, utilizzatore nella specie delle apposite strisce pedonali. Di conseguenza sono state sostanzialmente escluse tanto l'eccentricità del rischio, quale causa di interruzione del nesso causale tra condotta dell'imputato e evento, quanto il rilievo della condotta del pedone ai fini dell'applicazione dell'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. (per la tesi dell'interruzione del nesso eziologico in ragione dell'introduzione nella sequenza degli antecedenti di un rischio eccentrico cioè la cui gestione non era affidata al soggetto della cui responsabilità si controverte, ex plurimis, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, in motivazione e, tra le più recenti: Sez. 4, n. 27610 del 24/05/2022, Cardamone, in motivazione; Sez. 4, n. 23116 del 14/06/2022, Conti, in motivazione). 1.3. Si mostra altresì inammissibile il collegato profilo di doglianza con il quale sostanzialmente si censura la sentenza per l'erronea applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.), per non aver la Corte territoriale considerato altra dinamica del sinistro, non ben definita ma che sembrerebbe voler argomentare la condotta colposa del pedone dal rispetto, da parte dell'imputato, de limiti di velocità consentiti in quel tratto di strada. La regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.), difatti, rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca, diversamente da quanto avvenuto nella specie, nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Suprema Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01, nonché, con particolare riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01). In sede di legittimità, poi, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non, come nella specie, rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex plurimis, Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01). 2. Non può infine essere accolta la sollecitazione della Procura generale di addivenire a una sentenza annullamento limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Tale sanzione, difatti, diversamente da quanto prospettato, è tuttora applicabile nel caso di specie, ancorché in alternativa alla sanzione della sospensione della patente di guida, non essendo divenuta illegale in forza l'intervento di Corte cost. n. 88 del 2019 con riferimento all'art. 222, comma 2, cod. strada. 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
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