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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 26414/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE di ASSISE di APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e, per i ricorrenti, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 10/07/2020, la Corte di assise di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ha confermato la sentenza del 15/07/2019 con la quale, per quanto è qui di interesse, la Corte di assise di Bolzano aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili (previa esclusione della circostanza aggravante della transnazionalità), i primi due, del reato di cui all'art. 270-bis, primo comma, cod. pen. e, il terzo, del reato di cui all'art. 270-bis, secondo comma, cod. pen.

Agli imputati, viene contestata la partecipazione, con ruoli diversi, all'associazione detta [OSCURATO:PERSONA] ("il nuovo corso") o [OSCURATO:PERSONA] ("verso la montagna") avente finalità di terrorismo internazionale, operante - dal maggio 2011 e tuttora in essere - in rete in gruppi cellulari attivi in [OSCURATO:PERSONA] e in Europa (compresa l'Italia) con l'obiettivo finale di rovesciare il governo del Kurdistan iracheno e sostituirlo con un stato teocratico fondato sull'applicazione della sharia e l'obiettivo mediato del compimento di atti di violenza anche in Europa o contro obiettivi occidentali, allo scopo di intimidire la popolazione o esercitare pressione sui pubblici poteri e organizzazioni internazionali, nonché della partecipazione nei teatri dello jihad, gestendo a tale scopo un campo di addestramento paramilitari; l'organizzazione era caratterizzata dal radicalismo islamista, da un doppio livello (uno pubblico in cui si presentava come movimento politico-religioso e un segreto frutto dell'acquisita capacità di elusione dei meccanismi normativi europei e internazionali e finalizzato alla capillare diffusione di idee radicali finalizzate alla sostituzione del governo regionale kurdo con un califfato islamico e, in via mediata, alla esecuzione e alla minaccia di azioni terroristiche e di propugnare lo jihad violento), dalla segretezza (attraverso la previsione di una struttura suddivisa in cellule di cinque persone, ali di cinque cellule, corpi di quattro ali, famiglie di tre corpi, clan di tre famiglie e tribù di tre clan, con rigorosa compartimentazione delle informazioni e una precisa individuazione di ruoli e incarichi), dalla gerarchia (con un rigoroso verticismo che vede l'Emiro quale capo assoluto dell'organizzazione) e la dematerializzazione (con la centralità rivestita dagli strumenti informatici, quali la piattaforma informatica Paltalk e la chatroom [OSCURATO:PERSONA]); in particolare: - [OSCURATO:PERSONA] (alias, [OSCURATO:PERSONA]), già Emiro di Ansar al Islam, promuoveva costituiva, dirigeva e organizzava l'associazione, progettando e realizzando la struttura, predisponendo precisi programmi ed elaborando un articolato programma in più fasi; impartiva specifiche diposizioni sul funzionamento e l'operatività dei membri; sceglieva e nominava i dirigenti, gli insegnanti dell'università on line; deliberava le strategie operative; individuava soggetti e organizzazioni con cui intrattenere relazioni; dal marzo 2012, operando dal carcere di Oslo, dirigeva l'organizzazione impartendo direttive per il tramite dei familiari e degli stretti collaboratori ammessi ai colloqui, definiva strategie segrete, progettava operazioni segrete da realizzare in Kurdistan sotto la copertura di iniziative assistenziali e di proselitismo finalizzate contro esponenti governativi; valutava i soggetti da impiegare; disponeva in merito ai finanziamenti acquisiti; inviava rappresentanti dell'associazione a consolidare rapporti con omologhe aggregazioni terroristiche; autorizzava la partecipazione allo jihad in Siria (stabilendo l'esatto ammontare della ricompensa a favore dei combattenti morti); esercitava un rigoroso controllo sull'operato dei dirigenti che lo sostituivano, mantenendo la direzione dell'organizzazione terroristica; - [OSCURATO:PERSONA], membro direttivo, inserito già dal 2009, coadiuvava Faraj nell'organizzazione e nella direzione dell'organizzazione, sostituendolo durante la sua detenzione, operando nel doppio livello, con l'incarico della gestione economica e finanziaria (curando l'amministrazione dei conti correnti dell'associazione, la raccolta dei fondi per le attività anche illecite e attuando le disposizioni di Faraj in merito alla destinazione del denaro) e della distribuzione del materiale propagandistico; sostituiva Faraj durante la detenzione, organizzando, insieme con un altro sodale, una partizione riservata nell'ambito della chatroom da riservare alle decisioni più segrete da assumere, dirigendo le riunioni degli amministratori della chat, effettuava su incarico di Faraj viaggi in vari paesi europei, amministrava i siti intemet per mantenere i collegamenti tra i membri dell'associazione e la comunità islamica internazionale, svolgendo sotto tale copertura attività di proselitismo e reperimento di finanziamenti; veniva indicato da Faraj quale comandante militare da impiegare in Kurdistam; - [OSCURATO:PERSONA], membro direttivo dell'associazione, genero di Faraj e suo stretto collaboratore, nel periodo di detenzione fungeva da suo portavoce, operando nel doppio livello, a capo del comitato "stampa e distribuzione", garantendo a Faraj detenuto l'informazione completa sulle vicende dell'associazione, riportandone all'esterno le disposizioni, concorreva a definire le strategie dell'associazione, trasmetteva l'autorizzazione di Faraj a partecipare allo jihad in Siria, indicandone le finalità di addestramento rispetto al progetto terroristico da realizzare in Kurdistan. 2.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di assise di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo denuncia, con riguardo al punto della sentenza impugnata relativo al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, violazione dell'art. 6, secondo comma, cod. pen. e vizi di motivazione.

Le condotte contestate a Faraj quale organizzatore e dirigente del sodalizio richiamano le direttive impartite dal carcere norvegese fin dal marzo del 2012, con le quali il ricorrente manteneva la direzione dell'organizzazione terroristica (in stretta continuità con la precedente associazione Ansar al Islam costituita nel 2001), il cui scopo era sovvertire il governo del Kurdistan iracheno e, in via mediata, compiere atti terroristici anche in Europa.

La sentenza impugnata richiama le intercettazioni in cui il ricorrente confermava l'esistenza di campi di addestramento dell'associazione e l'opportunità di effettuare azioni suicide.

Alla luce di quanto rilevato dalla sentenza impugnata, i richiami giurisprudenziali circa la responsabilità concorsuale e il radicamento della giurisdizione in Italia per effetto delle condotte realizzate in parte in Italia e in parte all'estero al fine della punibilità di tutti i concorrenti, non sono idonei a sostenere, nel caso in esame, la sussistenza della giurisdizione nei confronti del ricorrente, in quanto il reato concorsuale si pone a un livello subordinato rispetto al reato associativo, che prevede il compimento di una serie indeterminata di reati a differenza dell'ipotesi concorsuale, sicché il vaglio della Corte di assise di appello avrebbe dovuto riguardare la verifica del luogo di effettiva operatività dell'associazione contestata al ricorrente, a nulla rilevando il richiamo alla giurisprudenza di legittimità concernente ipotesi meramente concorsuali.

Il radicamento della giurisdizione per effetto del frammento di azione commesso dalla cellula permanente in Italia è conforme alla giurisprudenza di legittimità nel momento in cui la cellula domestica, collegata alla cellula madre collocata all'estero, abbia commesso attività in Italia qualificabili di supporto all'azione terroristica di organizzazioni riconosciute e operanti come tali, ma ciò al solo fine della giurisdizione nei confronti della cellula operante in Italia, poiché, in materia di reati associativi, la giurisdizione è regolata in modo diverso.

Se è vero che l'estensione della giurisdizione a tutti i concorrenti anche situati all'estero si radica per effetto del frammento di azione commesso da un concorrente in Italia, tale principio non è adattabile al reato associativo nel momento in cui l'associazione sia già operante come tale all'estero, come sostenuto dalla sentenza impugnata.

Richiamando le sentenze relative al parallelo processo nei confronti della cellula meranese, che ha sancito la natura terroristica dell'associazione, il giudice di appello avrebbe dovuto puntualmente motivare sul perché e sulla base di quale ragionamento logico la contestazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato quale organizzatore della cellula dell'associazione in Italia, debba essere considerata quale momento esecutivo principale dell'attività di [OSCURATO:PERSONA] e non singolo delitto commesso in attuazione del programma criminoso.

La stessa sentenza impugnata afferma che la natura terroristica dell'associazione si desume dalle conversazioni intercettate avvenute in Norvegia e che [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di aver obbedito agli ordini del ricorrente, il che mette in luce la mancata verifica del luogo di effettiva operatività di [OSCURATO:PERSONA], tanto più che la stessa sentenza impugnata sottolinea che Faraj non ha posto in essere condotte rilevanti ex art. 270-bis cod. pen. in Italia.

Nel ritenere fondamentale ai fini del radicamento della giurisdizione l'episodio della cellula meranese, quale parte della condotta commessa in Italia, la sentenza impugnata ha omesso di motivare sulle ragioni per le quali quella parte di condotta sia da considerare momento di operatività della struttura e non singolo delitto commesso in attuazione del programma criminoso di [OSCURATO:PERSONA] già operante all'estero.

2.2. Il secondo motivo denuncia, sempre con riguardo al punto della sentenza impugnata relativo al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, vizi di motivazione in relazione agli artt. 270-bis e 6, secondo comma, cod. pen.

La motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica nella parte in cui prima considera momento di radicamento della giurisdizione la condotta della cellula meranese, per poi sostenere che la struttura era operativa all'estero per effetto delle condotte contestate al ricorrente, essendo invece necessario verificare il luogo in cui la struttura è divenuta operativa, laddove la qualità di organizzatore denoterebbe di per sé un'organizzazione già operativa.

2.3. Il terzo motivo denuncia, sempre con riguardo al punto della sentenza impugnata relativo al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova.

La sentenza impugnata, al fine di consolidare la motivazione circa il frammento di reato commesso in Italia, richiama i principi formulati a proposito del rifiuto di consegna di cui all'art. 18, comma 1, lett. p), della legge 22 aprile 2005, n. 69, principi che non hanno alcuna pertinenza ai fini della giurisdizione nel caso in esame.

Il principio per cui lo Stato italiano può rifiutare la consegna nel caso di una parte di condotta commessa in Italia di un reato commesso all'estero, anche se la parte di condotta commessa in Italia non assume rilievo ai fini dell'ipotesi tentata, non può essere riferito al caso di specie, alla luce delle prove acquisite in dibattimento che evidenziano come Faraj in Norvegia non abbia commesso alcun reato legato al terrorismo.

Mentre è pacifico che, ai fini del radicamento della giurisdizione ai sensi dell'art. 6, secondo comma, cod. pen. è necessaria la commissione di un reato commesso all'estero.

La sentenza impugnata ritiene radicata la giurisdizione in relazione al frammento di reato commesso in Italia dalla cellula meranese, il cui operato si riverbera sotto il profilo della giurisdizione rispetto all'associazione madre in Norvegia, pur consapevole dell'assenza di contestazioni penali nel paese estero di permanenza del ricorrente.

2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione con riguardo all'art. 270- bis cod. pen.

La sentenza impugnata richiama le conversazioni intercettate dalle quali emergerebbero propositi di compiere atti di violenza, nonché il principio secondo cui per assumere la qualità di partecipe viene in rilievo, tra l'altro, la concreta disponibilità a commettere atti di violenza, ma, così ragionando, travisa il significato di idoneità offensiva, identificandolo con la disponibilità alla realizzazione di atti violenti.

Sul punto, la sentenza impugnata ha omesso di motivare, limitandosi a sostenere che l'idoneità offensiva di [OSCURATO:PERSONA], già operante all'estero, fosse evincibile dalle propalazioni del ricorrente, ma il ragionamento secondo cui le affermazioni del ricorrente assurgerebbero a rango di prova circa l'idoneità offensiva dell'associazione è in contrasto con i princìpi di cui all'art. 192 cod. proc. pen.; qualora tali dichiarazioni dovessero essere considerate prova piena, la sentenza impugnata ha omesso di dar conto dei criteri di valutazione adottati, mente se fossero considerate indizi non potrà procedersi alla valutazione di gravità, precisione e concordanza in quanto insussistenti ulteriori indizi finalizzati alla verifica della concordanza.

3. Avverso la medesima sentenza della Corte di assise di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, che, con le puntualizzazioni relative alle specifiche condotte ascritte al ricorrente, articolano censure dal tenore argomentativo analogo a quello svolto, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

4. Avverso la medesima sentenza della Corte di assise di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4.1.

Il primo motivo denuncia, con riguardo al punto della sentenza impugnata relativo al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, violazione dell'art. 6, secondo comma, cod. pen. e vizi di motivazione, svolgendo argomentazioni in larga parte analoghe a quelle proposte con il primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che nel ritenere fondamentale ai fini del radicamento della giurisdizione il riferimento alla cellula nneranese, quale parte della condotta commessa in Italia, la sentenza impugnata ha omesso di considerare il momento di operatività della struttura e non il singolo delitto commesso in attuazione del programma criminoso dell'associazione già operante all'estero, non potendosi confondere il criterio di valutazione dell'operatività dell'organizzazione con la commissione dei reati-fine.

3.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione con riguardo all'art. 270- bis cod. pen., articolando censure dal tenore argomentativo analogo a quello svolto dal quarto motivo del ricorso nell'interesse di Faraj.

3.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 270-bis cod. pen.

Le condotte in relazione alle quali la sentenza impugnata ritiene la sussistenza della partecipazione del ricorrente all'associazione ex art. 270-bis cod. pen. non possono annoverarsi tra quelle con finalità di terrorismo, trattandosi di colloqui con Faraj e traendo spunti di colpevolezza dai rapporti parentali con lo stesso, nonché dalla divulgazione di materiale ideologico, sicché in tali condotte non è ravvisabile l'incidenza causale in ordine alle finalità dell'associazione, in violazione dei principi attinenti all'elemento psicologico indicati dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi non meritano accoglimento.

2. Le doglianze relative alla ritenuta sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana - che saranno esaminate muovendo da quelle articolate dal ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - devono essere rigettate, pur presentando alcuni profili di inammissibilità.

2.1. In limine, mette conto rilevare che i tre ricorrenti sono stati condannati, nei due gradi di merito, per la partecipazione, con diversi ruoli, all'associazione con finalità terroristica [OSCURATO:PERSONA]; come si evince univocamente dal capo di imputazione riportato dalla sentenza impugnata, si tratta dello stesso, unico, reato per il quale hanno riportato condanna i quatto coimputati che hanno definito la propria posizione con il giudizio abbreviato, condanna divenuta irrevocabile con il rigetto dei rispettivi ricorsi statuito da Sez. 1, n. 49128 del 11/05/2018, [OSCURATO:PERSONA] e altri; la sentenza della Prima Sezione sottolinea, tra l'altro, il finalismo terroristico dell'organizzazione [OSCURATO:PERSONA], «rappresentato dall'utilizzo della violenza allo scopo di instaurare un regime teocratico nel Kurdistan iracheno, [...] aspetto che rientra pienamente nella nozione normativa di ali all'art. 270 -sexies cod. pen.»; «l'esistenza di rapporti tra il soggetto incaricato di organizzare la rete italiana e l'organizzazione "madre", nell'ambito di una concreta strutturazione gerarchica delle competenze»; «la concreta capacità del gruppo di contribuire al perseguimento degli obiettivi finali».Dunque, il fatto associativo ascritto ai quattro sodali le cui posizioni sono state definite dalla sentenza n. 49128 del 2018 di questa Corte rappresenta un segmento del medesimo reato associativo di cui sono stati chiamati a rispondere i tre odierni ricorrenti.

I rilievi svolti consentono di mettere in luce l'evidente infondatezza delle deduzioni difensive che lamentano la mancata indicazione delle ragioni per le quali la "cellula meranese" non debba considerarsi - per riprendere le espressioni del ricorso - singolo delitto commesso in attuazione del programma criminoso, deduzioni che sviliscono l'unitarietà del reato ascritto a tutti gli imputati e sembrano quasi configurare la partecipazione all'articolazione italiana dell'organizzazione alla stregua di un reato-fine e non di un segmento del medesimo reato associativo.

2.2. Sempre in premessa, va sottolineato che la più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità - condivisa dal Collegio - è attestata sul principio di diritto secondo cui, in forza dell'art. 6, secondo comma, cod. pen., sussiste la giurisdizione dello Stato italiano a conoscere di un'associazione criminosa - nella specie, finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - operante sia all'estero sia in Italia (Sez. 3, n. 27989 del 15/04/2021, Pavlin, Rv. 282327).

Con specifico riferimento alla giurisdizione sul reato associativo, questa Corte ha affermato, in una fattispecie in tema di concorso nel reato di cui all'art. 270 -bis cod. pen. commesso in parte all'estero (del tutto analoga a quella in esame), che, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificata anche solo una frazione della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, che, seppur priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero (Sez. 5, n. 57018 del 15/10/2018, Alali, Rv. 274376).

Nella medesima prospettiva si colloca il principio di diritto in forza del quale, in relazione a reati commessi in parte anche all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato l'evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l'azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso in un reato associativo, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l'attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico iter delittuoso da considerarsi come inscindibile (Sez. 1, n. 41093 del 06/05/2014, Cuomo, Rv. 260703; conf.

Sez. 6, n. 3089 del 21/05/1998, dep. 1999, Caruana, Rv. 213572).In senso contrario non può argomentarsi sulla base delle pronunce richiamate dai ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 10088 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Albanese, Rv. 249636 si riferiva a una fattispecie in cui le condotte principali nelle quali si estrinsecava il reato associativo si erano svolte in Italia, mentre Sez. 2, n. 993 del 25/02/1999, Cohan, Rv. 212974 ha ritenuto apodittica l'argomentazione dei giudici (cautelari) di merito circa l'esistenza di un'associazione criminale operante all'estero di cui il ricorrente avrebbe fatto parte; si tratta, all'evidenza (e fermo restando il necessario scrutinio degli ulteriori motivi di ricorso), di fattispecie diverse da quelle in esame, le cui affermazioni generali, dunque, non infirmano la validità dei diffuso e consolidato orientamento che ritiene sufficiente, ai fini della sussistenza della giurisdizione dell'Italia, che qui sia stata realizzata qualsiasi attività partecipativa ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti Peraltro, anche la giurisprudenza più risalente aveva affermato — in una fattispecie relativa ad associazione per delinquere della quale i promotori e gli organizzatori si trovavano fuori d'Italia, ma nella quale parte dell'azione si era svolta in Italia - che, quando parte del reato è stata commessa in Italia ad opera dei correi e con essa si è violato il diritto italiano, la legge italiana investe l'intera azione, dovunque questa si sia esaurita (Sez. 3, n. 2861 del 30/10/1972, dep. 1973, Radici, Rv. 123825).

2.3. La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei consolidati princìpi di diritto richiamati.

L'eccezione di carenza di giurisdizione è stata infatti disattesa, in quanto, pur non avendo Faraj posto in essere le condotte a lui ascritte nel territorio italiano (ma il rilievo potrebbe essere esteso agli altri ricorrenti, non essendo decisivo alla luce della giurisprudenza richiamata e delle valutazioni del giudice di appello), altri associati hanno realizzato la condotta rilevante a norma dell'art. 270-bis cod. pen. in Italia, quali semplici partecipi ovvero collocati in posizione apicale in seno a [OSCURATO:PERSONA]; richiamata la citata sentenza n. 49128 del 2018 della Prima Sezione di questa Corte, la Corte di assise di appello sottolinea come sia stata accertata «l'effettiva sussistenza ed operatività della cellula meranese di [OSCURATO:PERSONA], cellula che è stanziale e operante, sotto un profilo rilevante ai sensi dell'art. 270-bis cod. pen. pacificamente in territorio italiano».

2.4. Le censure proposte dal ricorso nell'interesse di Faraj non inficiano questa conclusione.

2.4.1. Muovendo dal primo motivo, il ricorso insiste sul dictum delle citate sentenze n. 993 del 1999 e n. 10088 del 2011, ma, anche a prescindere dalle peculiarità delle relative fattispecie già messe in luce, il riferimento, ai fini del radicamento della giurisdizione dello Stato italiano, al luogo in cui si è realizzata l'operatività della struttura criminosa non contraddice le conclusioni delle conformi sentenze di merito, perché, comunque, la c.d. cellula meranese ha operato in Italia.

Il ricorso sostiene che tale conclusione non sarebbe valida nel caso in cui l'associazione criminosa risultasse "già" operante all'estero, ma il rilievo svilisce non solo il rimarcato carattere unitario del reato contestato, ma anche il carattere permanente dello stesso; l'uno e l'altro univocamente coerenti con la già rimarcata sussistenza della giurisdizione nei confronti di tutti i compartecipi e di tutta l'attività criminosa, ovunque realizzata.

In ogni caso, le deduzioni proposte dal ricorso assumono - su questo e anche su altri punti - carattere sostanzialmente assertivo, non offrendo argomentazioni in grado di rimettere in discussione gli approdi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati: in questo senso, il ricorso non argomenta circa le ragioni per le quali i principi richiamati dalla sentenza impugnata in tema di concorso eventuale nel reato (cui si affiancano quello specificamente riferibili al reato associativo sopra richiamati) non dovrebbero applicarsi rispetto al reato a concorso necessario; ancora, il ricorso sostiene che per i reati associativi la disciplina della giurisdizione sarebbe diversa, ma - oltre a non confrontarsi con la giurisprudenza sopra ricordata - anche tale affermazione si risolve, in buona sostanza, in una mera asserzione (come quella secondo cui il reato concorsuale si porrebbe su «un livello subordinato rispetto al reato associativo»).

La circostanza che l'associazione era operativa anche all'estero (desunta anche dall'intercettazioni richiamate dal ricorso) non incide sul riconoscimento - nei termini indicati - della giurisdizione in Italia, ma offre il fondamento dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, laddove l'operatività in Italia ha formato oggetto della più volte menzionata decisione irrevocabile.

Il ricorso lamenta che la sentenza impugnata non abbia motivato sulle ragioni per cui l'articolazione operante in Italia debba essere considerata momento esecutivo principale, ma, come si è visto, ai fini della sussistenza della giurisdizione è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti.

2.4.2. Il secondo motivo, che pure non può essere accolto, sostanzialmente riprende le deduzioni proposte con il primo.

L'operatività dell'associazione all'estero e, segnatamente, il ruolo direttivo di Faraj non esclude l'operatività del sodalizio ex art. 270-bis cod. pen. anche in Italia, il che integra la condizione per il riconoscimento della sussistenza della giurisdizione dello Stato Italiano.

Non sussiste, dunque, alcuna illogicità nel ragionamento della sentenza impugnata, in linea, come già si è rimarcato, con i principi di diritto delineati dalla giurisprudenza di questa Corte.

2.4.3. Il terzo motivo è inammissibile.

Lo stesso ricorrente sottolinea che i riferimenti alla disciplina del M.A.E. non hanno alcuna pertinenza ai fini della questione relativa alla giurisdizione e, in effetti, essi sono svolti dalla sentenza impugnata solo ad abundantiam, il che, all'evidenza, esclude che la loro critica risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

2.5. I primi due motivi del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] riprendono le deduzioni proposte con il primo e il secondo motivo del ricorso nell'interesse di Faraj, sicché è sufficiente richiamare i rilievi formulati a proposito di questi ultimi.

2.6. Anche il primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] riprende le doglianze proposte con il ricorso nell'interesse di Faraj, al cui scrutinio può quindi rinviarsi.

Nel resto, la sentenza impugnata ha considerato l'operatività della c.d. cellula meranese, diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, che ripropone la già esaminata erronea considerazione circa la natura di reato-fine attribuita a detta operatività.

3. Il quarto motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato, pur presentando vari profili di inammissibilità.

3.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico ex art. 270-bis, cod. pen., non è necessaria la realizzazione dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre l'esistenza sia di un programma, attuale e concreto, di atti di violenza a fini di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sia di una struttura organizzativa stabile e permanente che, per quanto rudimentale, presenti un grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione di quel programma (Sez. 6, n. 25863 del 08/05/2009, Scherillo, Rv. 244367; cof., ex plurimis, Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253943).

3.2. La Corte di assise di appello si è conformata al principio di diritto richiamato, replicando diffusamente al motivo di gravame che investiva il punto ripreso dal motivo in esame, richiamando, in primo luogo, le plurime, convergenti risultanze offerte dalla conversazioni intercettate di Faraj, nelle quali, in estrema sintesi, egli fa riferimento all'opportunità di azioni suicide, alla necessità di impiegare risorse per assistere in soggetti che intendono "martirizzarsi", alla necessità di fare una guerra islamica e di condurre uno jihad armato, alla possibilità di azioni violente anche in Europa, costituendo, nel territorio europeo, una "squadra segreta" («nome in codice usato per indicare una cellula con compiti operativi di matrice terroristica all'interno di [OSCURATO:PERSONA]»).

Il ricorso censura la valenza probatoria dei contenuti informativi offerti da tali intercettazioni, ma le doglianze non sono fondate, al lume del consolidato orientamento in forza del quale le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., giacché l'ammissione di circostanze indizianti, fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata, non è assimilabile alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze de relato su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse, delle quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto (Sez. 2, n. 37794 del 12/06/2019, Venia, Rv. 277707; conf., ex plurimís, Sez. 4, n. 34807 del 02/07/2010, Basile, Rv. 248089).

D'altra parte, la sentenza impugnata richiama plurimi, ulteriori dati conoscitivi ritenuti, nel percorso argomentativo dei giudici di merito, dimostrativi della capacità offensiva dell'associazione: l'esistenza di campi di addestramento militare di [OSCURATO:PERSONA] in Siria (sempre nella parole di Faraj, «... abbiamo già sistemato la conduzione della lotta armata e tutto il resto laggiù»), la disponibilità di "materiale umano", ossia di soggetti disposti a tutto, anche a compiere atti terroristici, la disponibilità di mezzi finanziari e di mezzi esecutivi (armi) e tecnologici (radio per la realizzazione di una stazione radio).

La sentenza impugnata richiama poi la richiesta al coimputato [OSCURATO:PERSONA] di acquisire la disponibilità di due pistole destinate a essere impiegate nei [OSCURATO:PERSONA], ordine al quale il destinatario fa seguire la propria immediata attivazione per la ricerca delle due armi, poi andata a buon fine.

Alla luce degli elementi in estrema sintesi richiamati, osserva il giudice di appello che risultano accertate non solo la disponibilità e la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di compiere direttamente atti violenti con finalismo terroristico, ma anche la disponibilità di mezzi in capo all'associazione e, dunque, la sua capacità offensiva; il che - diversamente da quanto sostenuto dal ricorso - rende ragione della riconoscibilità in capo all'associazione di quel un grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso.

Del resto, il ricorso si sottrae alla puntuale disamina degli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata e al ragionamento probatorio sviluppato sulla base degli stessi, risultando, sotto questo profilo, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

A ciò si aggiunga che, come si è visto, già la sentenza n. 49128 del 2018 di questa Corte aveva rilevato e dato atto della «concreta capacità del gruppo di contribuire al perseguimento degli obiettivi finali».4.

Il terzo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] riprendono le deduzioni proposte con quarto motivo del ricorso nell'interesse di Faraj, sicché è sufficiente richiamare i rilievi da ultimo formulati.

5. Anche il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento.

La sentenza impugnata ha diffusamente delineato il ruolo partecipativo ascritto a Zana, evidenziandone lo stabile inserimento nell'assetto organizzativo di [OSCURATO:PERSONA] e il suo contributo attivo e consapevole all'attività dell'associazione.

Contributo, questo, estrinsecatosi nel ruolo di «anello di comunicazione» tra il leader Faraj, detenuto, da una parte, e, dall'altra, gli altri soggetti apicali dell'associazione e i partecipi, così permettendo al primo di continuare ad avere il controllo dell'organizzazione; Zana, inoltre, fungeva da esecutore materiale delle disposizioni di Faraj concernenti l'attività dell'associazione e gli obiettivi da perseguire e, allo stesso tempo, lo informava su quanto accadeva all'interno dell'associazione, informazioni indispensabili allo stesso Faraj per esercitare il suo ruolo di direzione dal carcere.

La sentenza impugnata richiama molteplici dati espressivi di questo ruolo, dati relativi all'autorizzazione data, in occasione della guerra siriana, da Faraj alla partecipazione di aderenti di [OSCURATO:PERSONA] allo jihad, con finalità di addestramento; ai finanziamenti ricevuti e alle sovvenzioni da elargire; alla gestione della scuola coranica; alle modalità di trasmissione di messaggi; a indicazioni sul comportamento che gli affiliati avrebbero dovuto tenere in Siria.

Oltre a questo ruolo di collegamento con la direzione dell'organizzazione, Zana si occupava dei canali telematici usati dal gruppo per diffondere le proprie idee radicali di matrice terroristica, gestendo anche la chat room dell'organizzazione.

Nei termini, in estrema sintesi indicati, la sentenza impugnata ha dato conto degli elementi dai quali ha desunto la prova della partecipazione del ricorrente all'associazione [OSCURATO:PERSONA], partecipazione estrinsecatasi in una stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare un ruolo dinamico e funzionale (Sez. 2, n. 25452 del 21/02/2017, Beniamino, Rv. 270171) di sicuro rilievo per il "governo" dell'organizzazione (il ruolo di «anello di comunicazione» tra Faraj detenuto e i membri, prima di tutto apicali, del gruppo) e per la sua attività (la diffusione delle idee del sodalizio).

Il ricorso non coglie nel segno lì dove attribuisce alla sentenza impugnata l'indebita valorizzazione del rapporto tra Zana e il cognato Faraj, rapporto messo in correlazione ai colloqui in carcere, laddove è il contenuto di tali colloqui (e ciò che essi assicuravamo, ossia la possibilità di Faraj di continuare a dirigere il sodalizio, pur detenuto) e le attività che lo precedevano e seguivano a venire in rilievo nel percorso argomentativo del giudice di appello.

Quanto alla divulgazione del materiale ideologico, il ricorso offre dei relativi dati probatori una lettura del tutto atomistica, svincolata dal compiuto riferimento al complessivo modus agendi del sodalizio terroristico.

Quanto all'elemento psicologico, la sentenza impugnata si è puntualmente soffermata, richiamando precisi elementi idonei a dar conto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE di ASSISE di APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e, per i ricorrenti, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 10/07/2020, la Corte di assise di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ha confermato la sentenza del 15/07/2019 con la quale, per quanto è qui di interesse, la Corte di assise di Bolzano aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili (previa esclusione della circostanza aggravante della transnazionalità), i primi due, del reato di cui all'art. 270-bis, primo comma, cod. pen. e, il terzo, del reato di cui all'art. 270-bis, secondo comma, cod. pen. Agli imputati, viene contestata la partecipazione, con ruoli diversi, all'associazione detta [OSCURATO:PERSONA] ("il nuovo corso") o [OSCURATO:PERSONA] ("verso la montagna") avente finalità di terrorismo internazionale, operante - dal maggio 2011 e tuttora in essere - in rete in gruppi cellulari attivi in [OSCURATO:PERSONA] e in Europa (compresa l'Italia) con l'obiettivo finale di rovesciare il governo del Kurdistan iracheno e sostituirlo con un stato teocratico fondato sull'applicazione della sharia e l'obiettivo mediato del compimento di atti di violenza anche in Europa o contro obiettivi occidentali, allo scopo di intimidire la popolazione o esercitare pressione sui pubblici poteri e organizzazioni internazionali, nonché della partecipazione nei teatri dello jihad, gestendo a tale scopo un campo di addestramento paramilitari; l'organizzazione era caratterizzata dal radicalismo islamista, da un doppio livello (uno pubblico in cui si presentava come movimento politico-religioso e un segreto frutto dell'acquisita capacità di elusione dei meccanismi normativi europei e internazionali e finalizzato alla capillare diffusione di idee radicali finalizzate alla sostituzione del governo regionale kurdo con un califfato islamico e, in via mediata, alla esecuzione e alla minaccia di azioni terroristiche e di propugnare lo jihad violento), dalla segretezza (attraverso la previsione di una struttura suddivisa in cellule di cinque persone, ali di cinque cellule, corpi di quattro ali, famiglie di tre corpi, clan di tre famiglie e tribù di tre clan, con rigorosa compartimentazione delle informazioni e una precisa individuazione di ruoli e incarichi), dalla gerarchia (con un rigoroso verticismo che vede l'Emiro quale capo assoluto dell'organizzazione) e la dematerializzazione (con la centralità rivestita dagli strumenti informatici, quali la piattaforma informatica Paltalk e la chatroom [OSCURATO:PERSONA]); in particolare: - [OSCURATO:PERSONA] (alias, [OSCURATO:PERSONA]), già Emiro di Ansar al Islam, promuoveva costituiva, dirigeva e organizzava l'associazione, progettando e realizzando la struttura, predisponendo precisi programmi ed elaborando un articolato programma in più fasi; impartiva specifiche diposizioni sul funzionamento e l'operatività dei membri; sceglieva e nominava i dirigenti, gli insegnanti dell'università on line; deliberava le strategie operative; individuava soggetti e organizzazioni con cui intrattenere relazioni; dal marzo 2012, operando dal carcere di Oslo, dirigeva l'organizzazione impartendo direttive per il tramite dei familiari e degli stretti collaboratori ammessi ai colloqui, definiva strategie segrete, progettava operazioni segrete da realizzare in Kurdistan sotto la copertura di iniziative assistenziali e di proselitismo finalizzate contro esponenti governativi; valutava i soggetti da impiegare; disponeva in merito ai finanziamenti acquisiti; inviava rappresentanti dell'associazione a consolidare rapporti con omologhe aggregazioni terroristiche; autorizzava la partecipazione allo jihad in Siria (stabilendo l'esatto ammontare della ricompensa a favore dei combattenti morti); esercitava un rigoroso controllo sull'operato dei dirigenti che lo sostituivano, mantenendo la direzione dell'organizzazione terroristica; - [OSCURATO:PERSONA], membro direttivo, inserito già dal 2009, coadiuvava Faraj nell'organizzazione e nella direzione dell'organizzazione, sostituendolo durante la sua detenzione, operando nel doppio livello, con l'incarico della gestione economica e finanziaria (curando l'amministrazione dei conti correnti dell'associazione, la raccolta dei fondi per le attività anche illecite e attuando le disposizioni di Faraj in merito alla destinazione del denaro) e della distribuzione del materiale propagandistico; sostituiva Faraj durante la detenzione, organizzando, insieme con un altro sodale, una partizione riservata nell'ambito della chatroom da riservare alle decisioni più segrete da assumere, dirigendo le riunioni degli amministratori della chat, effettuava su incarico di Faraj viaggi in vari paesi europei, amministrava i siti intemet per mantenere i collegamenti tra i membri dell'associazione e la comunità islamica internazionale, svolgendo sotto tale copertura attività di proselitismo e reperimento di finanziamenti; veniva indicato da Faraj quale comandante militare da impiegare in Kurdistam; - [OSCURATO:PERSONA], membro direttivo dell'associazione, genero di Faraj e suo stretto collaboratore, nel periodo di detenzione fungeva da suo portavoce, operando nel doppio livello, a capo del comitato "stampa e distribuzione", garantendo a Faraj detenuto l'informazione completa sulle vicende dell'associazione, riportandone all'esterno le disposizioni, concorreva a definire le strategie dell'associazione, trasmetteva l'autorizzazione di Faraj a partecipare allo jihad in Siria, indicandone le finalità di addestramento rispetto al progetto terroristico da realizzare in Kurdistan. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di assise di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo denuncia, con riguardo al punto della sentenza impugnata relativo al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, violazione dell'art. 6, secondo comma, cod. pen. e vizi di motivazione. Le condotte contestate a Faraj quale organizzatore e dirigente del sodalizio richiamano le direttive impartite dal carcere norvegese fin dal marzo del 2012, con le quali il ricorrente manteneva la direzione dell'organizzazione terroristica (in stretta continuità con la precedente associazione Ansar al Islam costituita nel 2001), il cui scopo era sovvertire il governo del Kurdistan iracheno e, in via mediata, compiere atti terroristici anche in Europa. La sentenza impugnata richiama le intercettazioni in cui il ricorrente confermava l'esistenza di campi di addestramento dell'associazione e l'opportunità di effettuare azioni suicide. Alla luce di quanto rilevato dalla sentenza impugnata, i richiami giurisprudenziali circa la responsabilità concorsuale e il radicamento della giurisdizione in Italia per effetto delle condotte realizzate in parte in Italia e in parte all'estero al fine della punibilità di tutti i concorrenti, non sono idonei a sostenere, nel caso in esame, la sussistenza della giurisdizione nei confronti del ricorrente, in quanto il reato concorsuale si pone a un livello subordinato rispetto al reato associativo, che prevede il compimento di una serie indeterminata di reati a differenza dell'ipotesi concorsuale, sicché il vaglio della Corte di assise di appello avrebbe dovuto riguardare la verifica del luogo di effettiva operatività dell'associazione contestata al ricorrente, a nulla rilevando il richiamo alla giurisprudenza di legittimità concernente ipotesi meramente concorsuali. Il radicamento della giurisdizione per effetto del frammento di azione commesso dalla cellula permanente in Italia è conforme alla giurisprudenza di legittimità nel momento in cui la cellula domestica, collegata alla cellula madre collocata all'estero, abbia commesso attività in Italia qualificabili di supporto all'azione terroristica di organizzazioni riconosciute e operanti come tali, ma ciò al solo fine della giurisdizione nei confronti della cellula operante in Italia, poiché, in materia di reati associativi, la giurisdizione è regolata in modo diverso. Se è vero che l'estensione della giurisdizione a tutti i concorrenti anche situati all'estero si radica per effetto del frammento di azione commesso da un concorrente in Italia, tale principio non è adattabile al reato associativo nel momento in cui l'associazione sia già operante come tale all'estero, come sostenuto dalla sentenza impugnata. Richiamando le sentenze relative al parallelo processo nei confronti della cellula meranese, che ha sancito la natura terroristica dell'associazione, il giudice di appello avrebbe dovuto puntualmente motivare sul perché e sulla base di quale ragionamento logico la contestazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato quale organizzatore della cellula dell'associazione in Italia, debba essere considerata quale momento esecutivo principale dell'attività di [OSCURATO:PERSONA] e non singolo delitto commesso in attuazione del programma criminoso. La stessa sentenza impugnata afferma che la natura terroristica dell'associazione si desume dalle conversazioni intercettate avvenute in Norvegia e che [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di aver obbedito agli ordini del ricorrente, il che mette in luce la mancata verifica del luogo di effettiva operatività di [OSCURATO:PERSONA], tanto più che la stessa sentenza impugnata sottolinea che Faraj non ha posto in essere condotte rilevanti ex art. 270-bis cod. pen. in Italia. Nel ritenere fondamentale ai fini del radicamento della giurisdizione l'episodio della cellula meranese, quale parte della condotta commessa in Italia, la sentenza impugnata ha omesso di motivare sulle ragioni per le quali quella parte di condotta sia da considerare momento di operatività della struttura e non singolo delitto commesso in attuazione del programma criminoso di [OSCURATO:PERSONA] già operante all'estero. 2.2. Il secondo motivo denuncia, sempre con riguardo al punto della sentenza impugnata relativo al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, vizi di motivazione in relazione agli artt. 270-bis e 6, secondo comma, cod. pen. La motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica nella parte in cui prima considera momento di radicamento della giurisdizione la condotta della cellula meranese, per poi sostenere che la struttura era operativa all'estero per effetto delle condotte contestate al ricorrente, essendo invece necessario verificare il luogo in cui la struttura è divenuta operativa, laddove la qualità di organizzatore denoterebbe di per sé un'organizzazione già operativa. 2.3. Il terzo motivo denuncia, sempre con riguardo al punto della sentenza impugnata relativo al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova. La sentenza impugnata, al fine di consolidare la motivazione circa il frammento di reato commesso in Italia, richiama i principi formulati a proposito del rifiuto di consegna di cui all'art. 18, comma 1, lett. p), della legge 22 aprile 2005, n. 69, principi che non hanno alcuna pertinenza ai fini della giurisdizione nel caso in esame. Il principio per cui lo Stato italiano può rifiutare la consegna nel caso di una parte di condotta commessa in Italia di un reato commesso all'estero, anche se la parte di condotta commessa in Italia non assume rilievo ai fini dell'ipotesi tentata, non può essere riferito al caso di specie, alla luce delle prove acquisite in dibattimento che evidenziano come Faraj in Norvegia non abbia commesso alcun reato legato al terrorismo. Mentre è pacifico che, ai fini del radicamento della giurisdizione ai sensi dell'art. 6, secondo comma, cod. pen. è necessaria la commissione di un reato commesso all'estero. La sentenza impugnata ritiene radicata la giurisdizione in relazione al frammento di reato commesso in Italia dalla cellula meranese, il cui operato si riverbera sotto il profilo della giurisdizione rispetto all'associazione madre in Norvegia, pur consapevole dell'assenza di contestazioni penali nel paese estero di permanenza del ricorrente. 2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione con riguardo all'art. 270- bis cod. pen. La sentenza impugnata richiama le conversazioni intercettate dalle quali emergerebbero propositi di compiere atti di violenza, nonché il principio secondo cui per assumere la qualità di partecipe viene in rilievo, tra l'altro, la concreta disponibilità a commettere atti di violenza, ma, così ragionando, travisa il significato di idoneità offensiva, identificandolo con la disponibilità alla realizzazione di atti violenti. Sul punto, la sentenza impugnata ha omesso di motivare, limitandosi a sostenere che l'idoneità offensiva di [OSCURATO:PERSONA], già operante all'estero, fosse evincibile dalle propalazioni del ricorrente, ma il ragionamento secondo cui le affermazioni del ricorrente assurgerebbero a rango di prova circa l'idoneità offensiva dell'associazione è in contrasto con i princìpi di cui all'art. 192 cod. proc. pen.; qualora tali dichiarazioni dovessero essere considerate prova piena, la sentenza impugnata ha omesso di dar conto dei criteri di valutazione adottati, mente se fossero considerate indizi non potrà procedersi alla valutazione di gravità, precisione e concordanza in quanto insussistenti ulteriori indizi finalizzati alla verifica della concordanza. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di assise di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, che, con le puntualizzazioni relative alle specifiche condotte ascritte al ricorrente, articolano censure dal tenore argomentativo analogo a quello svolto, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 4. Avverso la medesima sentenza della Corte di assise di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Il primo motivo denuncia, con riguardo al punto della sentenza impugnata relativo al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, violazione dell'art. 6, secondo comma, cod. pen. e vizi di motivazione, svolgendo argomentazioni in larga parte analoghe a quelle proposte con il primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che nel ritenere fondamentale ai fini del radicamento della giurisdizione il riferimento alla cellula nneranese, quale parte della condotta commessa in Italia, la sentenza impugnata ha omesso di considerare il momento di operatività della struttura e non il singolo delitto commesso in attuazione del programma criminoso dell'associazione già operante all'estero, non potendosi confondere il criterio di valutazione dell'operatività dell'organizzazione con la commissione dei reati-fine. 3.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione con riguardo all'art. 270- bis cod. pen., articolando censure dal tenore argomentativo analogo a quello svolto dal quarto motivo del ricorso nell'interesse di Faraj. 3.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 270-bis cod. pen. Le condotte in relazione alle quali la sentenza impugnata ritiene la sussistenza della partecipazione del ricorrente all'associazione ex art. 270-bis cod. pen. non possono annoverarsi tra quelle con finalità di terrorismo, trattandosi di colloqui con Faraj e traendo spunti di colpevolezza dai rapporti parentali con lo stesso, nonché dalla divulgazione di materiale ideologico, sicché in tali condotte non è ravvisabile l'incidenza causale in ordine alle finalità dell'associazione, in violazione dei principi attinenti all'elemento psicologico indicati dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi non meritano accoglimento. 2. Le doglianze relative alla ritenuta sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana - che saranno esaminate muovendo da quelle articolate dal ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - devono essere rigettate, pur presentando alcuni profili di inammissibilità. 2.1. In limine, mette conto rilevare che i tre ricorrenti sono stati condannati, nei due gradi di merito, per la partecipazione, con diversi ruoli, all'associazione con finalità terroristica [OSCURATO:PERSONA]; come si evince univocamente dal capo di imputazione riportato dalla sentenza impugnata, si tratta dello stesso, unico, reato per il quale hanno riportato condanna i quatto coimputati che hanno definito la propria posizione con il giudizio abbreviato, condanna divenuta irrevocabile con il rigetto dei rispettivi ricorsi statuito da Sez. 1, n. 49128 del 11/05/2018, [OSCURATO:PERSONA] e altri; la sentenza della Prima Sezione sottolinea, tra l'altro, il finalismo terroristico dell'organizzazione [OSCURATO:PERSONA], «rappresentato dall'utilizzo della violenza allo scopo di instaurare un regime teocratico nel Kurdistan iracheno, [...] aspetto che rientra pienamente nella nozione normativa di ali all'art. 270 -sexies cod. pen.»; «l'esistenza di rapporti tra il soggetto incaricato di organizzare la rete italiana e l'organizzazione "madre", nell'ambito di una concreta strutturazione gerarchica delle competenze»; «la concreta capacità del gruppo di contribuire al perseguimento degli obiettivi finali».Dunque, il fatto associativo ascritto ai quattro sodali le cui posizioni sono state definite dalla sentenza n. 49128 del 2018 di questa Corte rappresenta un segmento del medesimo reato associativo di cui sono stati chiamati a rispondere i tre odierni ricorrenti. I rilievi svolti consentono di mettere in luce l'evidente infondatezza delle deduzioni difensive che lamentano la mancata indicazione delle ragioni per le quali la "cellula meranese" non debba considerarsi - per riprendere le espressioni del ricorso - singolo delitto commesso in attuazione del programma criminoso, deduzioni che sviliscono l'unitarietà del reato ascritto a tutti gli imputati e sembrano quasi configurare la partecipazione all'articolazione italiana dell'organizzazione alla stregua di un reato-fine e non di un segmento del medesimo reato associativo. 2.2. Sempre in premessa, va sottolineato che la più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità - condivisa dal Collegio - è attestata sul principio di diritto secondo cui, in forza dell'art. 6, secondo comma, cod. pen., sussiste la giurisdizione dello Stato italiano a conoscere di un'associazione criminosa - nella specie, finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - operante sia all'estero sia in Italia (Sez. 3, n. 27989 del 15/04/2021, Pavlin, Rv. 282327). Con specifico riferimento alla giurisdizione sul reato associativo, questa Corte ha affermato, in una fattispecie in tema di concorso nel reato di cui all'art. 270 -bis cod. pen. commesso in parte all'estero (del tutto analoga a quella in esame), che, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificata anche solo una frazione della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, che, seppur priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero (Sez. 5, n. 57018 del 15/10/2018, Alali, Rv. 274376). Nella medesima prospettiva si colloca il principio di diritto in forza del quale, in relazione a reati commessi in parte anche all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato l'evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l'azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso in un reato associativo, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l'attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico iter delittuoso da considerarsi come inscindibile (Sez. 1, n. 41093 del 06/05/2014, Cuomo, Rv. 260703; conf. Sez. 6, n. 3089 del 21/05/1998, dep. 1999, Caruana, Rv. 213572).In senso contrario non può argomentarsi sulla base delle pronunce richiamate dai ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 10088 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Albanese, Rv. 249636 si riferiva a una fattispecie in cui le condotte principali nelle quali si estrinsecava il reato associativo si erano svolte in Italia, mentre Sez. 2, n. 993 del 25/02/1999, Cohan, Rv. 212974 ha ritenuto apodittica l'argomentazione dei giudici (cautelari) di merito circa l'esistenza di un'associazione criminale operante all'estero di cui il ricorrente avrebbe fatto parte; si tratta, all'evidenza (e fermo restando il necessario scrutinio degli ulteriori motivi di ricorso), di fattispecie diverse da quelle in esame, le cui affermazioni generali, dunque, non infirmano la validità dei diffuso e consolidato orientamento che ritiene sufficiente, ai fini della sussistenza della giurisdizione dell'Italia, che qui sia stata realizzata qualsiasi attività partecipativa ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti Peraltro, anche la giurisprudenza più risalente aveva affermato — in una fattispecie relativa ad associazione per delinquere della quale i promotori e gli organizzatori si trovavano fuori d'Italia, ma nella quale parte dell'azione si era svolta in Italia - che, quando parte del reato è stata commessa in Italia ad opera dei correi e con essa si è violato il diritto italiano, la legge italiana investe l'intera azione, dovunque questa si sia esaurita (Sez. 3, n. 2861 del 30/10/1972, dep. 1973, Radici, Rv. 123825). 2.3. La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei consolidati princìpi di diritto richiamati. L'eccezione di carenza di giurisdizione è stata infatti disattesa, in quanto, pur non avendo Faraj posto in essere le condotte a lui ascritte nel territorio italiano (ma il rilievo potrebbe essere esteso agli altri ricorrenti, non essendo decisivo alla luce della giurisprudenza richiamata e delle valutazioni del giudice di appello), altri associati hanno realizzato la condotta rilevante a norma dell'art. 270-bis cod. pen. in Italia, quali semplici partecipi ovvero collocati in posizione apicale in seno a [OSCURATO:PERSONA]; richiamata la citata sentenza n. 49128 del 2018 della Prima Sezione di questa Corte, la Corte di assise di appello sottolinea come sia stata accertata «l'effettiva sussistenza ed operatività della cellula meranese di [OSCURATO:PERSONA], cellula che è stanziale e operante, sotto un profilo rilevante ai sensi dell'art. 270-bis cod. pen. pacificamente in territorio italiano». 2.4. Le censure proposte dal ricorso nell'interesse di Faraj non inficiano questa conclusione. 2.4.1. Muovendo dal primo motivo, il ricorso insiste sul dictum delle citate sentenze n. 993 del 1999 e n. 10088 del 2011, ma, anche a prescindere dalle peculiarità delle relative fattispecie già messe in luce, il riferimento, ai fini del radicamento della giurisdizione dello Stato italiano, al luogo in cui si è realizzata l'operatività della struttura criminosa non contraddice le conclusioni delle conformi sentenze di merito, perché, comunque, la c.d. cellula meranese ha operato in Italia. Il ricorso sostiene che tale conclusione non sarebbe valida nel caso in cui l'associazione criminosa risultasse "già" operante all'estero, ma il rilievo svilisce non solo il rimarcato carattere unitario del reato contestato, ma anche il carattere permanente dello stesso; l'uno e l'altro univocamente coerenti con la già rimarcata sussistenza della giurisdizione nei confronti di tutti i compartecipi e di tutta l'attività criminosa, ovunque realizzata. In ogni caso, le deduzioni proposte dal ricorso assumono - su questo e anche su altri punti - carattere sostanzialmente assertivo, non offrendo argomentazioni in grado di rimettere in discussione gli approdi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati: in questo senso, il ricorso non argomenta circa le ragioni per le quali i principi richiamati dalla sentenza impugnata in tema di concorso eventuale nel reato (cui si affiancano quello specificamente riferibili al reato associativo sopra richiamati) non dovrebbero applicarsi rispetto al reato a concorso necessario; ancora, il ricorso sostiene che per i reati associativi la disciplina della giurisdizione sarebbe diversa, ma - oltre a non confrontarsi con la giurisprudenza sopra ricordata - anche tale affermazione si risolve, in buona sostanza, in una mera asserzione (come quella secondo cui il reato concorsuale si porrebbe su «un livello subordinato rispetto al reato associativo»). La circostanza che l'associazione era operativa anche all'estero (desunta anche dall'intercettazioni richiamate dal ricorso) non incide sul riconoscimento - nei termini indicati - della giurisdizione in Italia, ma offre il fondamento dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, laddove l'operatività in Italia ha formato oggetto della più volte menzionata decisione irrevocabile. Il ricorso lamenta che la sentenza impugnata non abbia motivato sulle ragioni per cui l'articolazione operante in Italia debba essere considerata momento esecutivo principale, ma, come si è visto, ai fini della sussistenza della giurisdizione è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti. 2.4.2. Il secondo motivo, che pure non può essere accolto, sostanzialmente riprende le deduzioni proposte con il primo. L'operatività dell'associazione all'estero e, segnatamente, il ruolo direttivo di Faraj non esclude l'operatività del sodalizio ex art. 270-bis cod. pen. anche in Italia, il che integra la condizione per il riconoscimento della sussistenza della giurisdizione dello Stato Italiano. Non sussiste, dunque, alcuna illogicità nel ragionamento della sentenza impugnata, in linea, come già si è rimarcato, con i principi di diritto delineati dalla giurisprudenza di questa Corte. 2.4.3. Il terzo motivo è inammissibile. Lo stesso ricorrente sottolinea che i riferimenti alla disciplina del M.A.E. non hanno alcuna pertinenza ai fini della questione relativa alla giurisdizione e, in effetti, essi sono svolti dalla sentenza impugnata solo ad abundantiam, il che, all'evidenza, esclude che la loro critica risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 2.5. I primi due motivi del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] riprendono le deduzioni proposte con il primo e il secondo motivo del ricorso nell'interesse di Faraj, sicché è sufficiente richiamare i rilievi formulati a proposito di questi ultimi. 2.6. Anche il primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] riprende le doglianze proposte con il ricorso nell'interesse di Faraj, al cui scrutinio può quindi rinviarsi. Nel resto, la sentenza impugnata ha considerato l'operatività della c.d. cellula meranese, diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, che ripropone la già esaminata erronea considerazione circa la natura di reato-fine attribuita a detta operatività. 3. Il quarto motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato, pur presentando vari profili di inammissibilità. 3.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico ex art. 270-bis, cod. pen., non è necessaria la realizzazione dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre l'esistenza sia di un programma, attuale e concreto, di atti di violenza a fini di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sia di una struttura organizzativa stabile e permanente che, per quanto rudimentale, presenti un grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione di quel programma (Sez. 6, n. 25863 del 08/05/2009, Scherillo, Rv. 244367; cof., ex plurimis, Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253943). 3.2. La Corte di assise di appello si è conformata al principio di diritto richiamato, replicando diffusamente al motivo di gravame che investiva il punto ripreso dal motivo in esame, richiamando, in primo luogo, le plurime, convergenti risultanze offerte dalla conversazioni intercettate di Faraj, nelle quali, in estrema sintesi, egli fa riferimento all'opportunità di azioni suicide, alla necessità di impiegare risorse per assistere in soggetti che intendono "martirizzarsi", alla necessità di fare una guerra islamica e di condurre uno jihad armato, alla possibilità di azioni violente anche in Europa, costituendo, nel territorio europeo, una "squadra segreta" («nome in codice usato per indicare una cellula con compiti operativi di matrice terroristica all'interno di [OSCURATO:PERSONA]»). Il ricorso censura la valenza probatoria dei contenuti informativi offerti da tali intercettazioni, ma le doglianze non sono fondate, al lume del consolidato orientamento in forza del quale le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., giacché l'ammissione di circostanze indizianti, fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata, non è assimilabile alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze de relato su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse, delle quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto (Sez. 2, n. 37794 del 12/06/2019, Venia, Rv. 277707; conf., ex plurimís, Sez. 4, n. 34807 del 02/07/2010, Basile, Rv. 248089). D'altra parte, la sentenza impugnata richiama plurimi, ulteriori dati conoscitivi ritenuti, nel percorso argomentativo dei giudici di merito, dimostrativi della capacità offensiva dell'associazione: l'esistenza di campi di addestramento militare di [OSCURATO:PERSONA] in Siria (sempre nella parole di Faraj, «... abbiamo già sistemato la conduzione della lotta armata e tutto il resto laggiù»), la disponibilità di "materiale umano", ossia di soggetti disposti a tutto, anche a compiere atti terroristici, la disponibilità di mezzi finanziari e di mezzi esecutivi (armi) e tecnologici (radio per la realizzazione di una stazione radio). La sentenza impugnata richiama poi la richiesta al coimputato [OSCURATO:PERSONA] di acquisire la disponibilità di due pistole destinate a essere impiegate nei [OSCURATO:PERSONA], ordine al quale il destinatario fa seguire la propria immediata attivazione per la ricerca delle due armi, poi andata a buon fine. Alla luce degli elementi in estrema sintesi richiamati, osserva il giudice di appello che risultano accertate non solo la disponibilità e la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di compiere direttamente atti violenti con finalismo terroristico, ma anche la disponibilità di mezzi in capo all'associazione e, dunque, la sua capacità offensiva; il che - diversamente da quanto sostenuto dal ricorso - rende ragione della riconoscibilità in capo all'associazione di quel un grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso. Del resto, il ricorso si sottrae alla puntuale disamina degli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata e al ragionamento probatorio sviluppato sulla base degli stessi, risultando, sotto questo profilo, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). A ciò si aggiunga che, come si è visto, già la sentenza n. 49128 del 2018 di questa Corte aveva rilevato e dato atto della «concreta capacità del gruppo di contribuire al perseguimento degli obiettivi finali».4. Il terzo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] riprendono le deduzioni proposte con quarto motivo del ricorso nell'interesse di Faraj, sicché è sufficiente richiamare i rilievi da ultimo formulati. 5. Anche il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento. La sentenza impugnata ha diffusamente delineato il ruolo partecipativo ascritto a Zana, evidenziandone lo stabile inserimento nell'assetto organizzativo di [OSCURATO:PERSONA] e il suo contributo attivo e consapevole all'attività dell'associazione. Contributo, questo, estrinsecatosi nel ruolo di «anello di comunicazione» tra il leader Faraj, detenuto, da una parte, e, dall'altra, gli altri soggetti apicali dell'associazione e i partecipi, così permettendo al primo di continuare ad avere il controllo dell'organizzazione; Zana, inoltre, fungeva da esecutore materiale delle disposizioni di Faraj concernenti l'attività dell'associazione e gli obiettivi da perseguire e, allo stesso tempo, lo informava su quanto accadeva all'interno dell'associazione, informazioni indispensabili allo stesso Faraj per esercitare il suo ruolo di direzione dal carcere. La sentenza impugnata richiama molteplici dati espressivi di questo ruolo, dati relativi all'autorizzazione data, in occasione della guerra siriana, da Faraj alla partecipazione di aderenti di [OSCURATO:PERSONA] allo jihad, con finalità di addestramento; ai finanziamenti ricevuti e alle sovvenzioni da elargire; alla gestione della scuola coranica; alle modalità di trasmissione di messaggi; a indicazioni sul comportamento che gli affiliati avrebbero dovuto tenere in Siria. Oltre a questo ruolo di collegamento con la direzione dell'organizzazione, Zana si occupava dei canali telematici usati dal gruppo per diffondere le proprie idee radicali di matrice terroristica, gestendo anche la chat room dell'organizzazione. Nei termini, in estrema sintesi indicati, la sentenza impugnata ha dato conto degli elementi dai quali ha desunto la prova della partecipazione del ricorrente all'associazione [OSCURATO:PERSONA], partecipazione estrinsecatasi in una stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare un ruolo dinamico e funzionale (Sez. 2, n. 25452 del 21/02/2017, Beniamino, Rv. 270171) di sicuro rilievo per il "governo" dell'organizzazione (il ruolo di «anello di comunicazione» tra Faraj detenuto e i membri, prima di tutto apicali, del gruppo) e per la sua attività (la diffusione delle idee del sodalizio). Il ricorso non coglie nel segno lì dove attribuisce alla sentenza impugnata l'indebita valorizzazione del rapporto tra Zana e il cognato Faraj, rapporto messo in correlazione ai colloqui in carcere, laddove è il contenuto di tali colloqui (e ciò che essi assicuravamo, ossia la possibilità di Faraj di continuare a dirigere il sodalizio, pur detenuto) e le attività che lo precedevano e seguivano a venire in rilievo nel percorso argomentativo del giudice di appello. Quanto alla divulgazione del materiale ideologico, il ricorso offre dei relativi dati probatori una lettura del tutto atomistica, svincolata dal compiuto riferimento al complessivo modus agendi del sodalizio terroristico. Quanto all'elemento psicologico, la sentenza impugnata si è puntualmente soffermata, richiamando precisi elementi idonei a dar conto
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