CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2024
Cassazione n. 17866/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.18856/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), c on domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via dellaBALDUINA n. 187, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente – avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO SALERNO n. 706/2022 depositata il 7/06/2022; udito, alla pubblica udienza del 19 giugno 2024, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l’accoglimento; R.g. n. 18856 del 2022 P.U. 19/06/2024; estensore: C. Valle udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale fideiubente della [OSCURATO:SOCIETA]. mutuataria di somme di denaro, per oltre seicentoquarantamila euro, a fronte di stati di avanzamento lavori , propose , dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],opposizione all’esecuzione, nelle forme dell’opposizione a precetto, e agli atti esecutivi, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto escussa, per oltre duecentoventimila euro,nella detta qualità. Il Tribunale rigettò sia l’opposizione formale che quella all’esecuzione. Proposta impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 706 del 7/06/2022, ha rigettato l’impugnazione di merito, per quanto ricompreso nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione. Avverso la detta sentenza della Corte territoriale propone impugnazione per cassazione, con tre motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA]. Risponde con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] generale ha depositato conclusioni scritte di rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ed il ricorso , presente il solo difensore di parte ricorrente, è stato discusso a lla pubblica udienza del 19/06/2024, all’esito della quale è stato trattenuto in decisione. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono i seguenti: i) violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 111 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 cod. proc. civ., R.g. n. 18856 del 2022 P.U. 19/06/2024; estensore: C. Valle nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine alla legittimazione processuale della [OSCURATO:SOCIETA]. quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]. mentre la parte originariamente titolare del credito era la [OSCURATO:SOCIETA].; ii) violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 39 d.lgs. n. 385 del 1993 anche in relazione agli artt. 2873 e 2876 cod. civ., 1230, 1175, 1375, 1362, 1363, 1366, 1372 e 1937 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ.; iii) violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1419, 1421, 1957 cod. civ., 2 l. 287 del 1990, 101 TFUE, 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Il primo motivo di ricorso è fondato, perché proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione all’art.112 cod. proc. civ., per mancanza assoluta di motivazione, da parte della Corte d’appello, in ordine alla carenza di legittimazione a resistere all’impugnazione in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., mentre in primo grado la parte resistente era stata la [OSCURATO:SOCIETA]. In motivazione la Corte d’appello di Salerno non affronta in alcun modo il tema della legittimazione dell’[OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., a resistere all’impugnazione, tema che era stato specificamente proposto dinanzi alla Corte territoriale con note scritte per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come risulta da quanto esposto alla pag. 11 del ricorso per cassazione. Il profilo della legittimazione a resistere da parte della [OSCURATO:SOCIETA]non risulta in alcun modo delibato dalla sentenza della Corte territoriale e la prospettazione difensiva della Esposito, circa la carenza di legittimazione della detta Banca, poteva essere posto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio in fase di appello, posto che il giudizio di primo grado si era svolto, pacificamente,nei R.g. n. 18856 del 2022 P.U. 19/06/2024; estensore: C. Valle confronti della sola [OSCURATO:SOCIETA]., originaria titolare del rapporto di creditoe creditrice procedente in sede esecutiva , stante a quanto desumibile dagli atti di causa. Nella specie, inoltre, non risulta che in giudizio fosse rimasta anche l’originaria titolare del rapporto controverso, ossia la [OSCURATO:SOCIETA]., cosicché potesse farsi applicazione, ricorrendo l’accordo delle parti, dell’art. 111, comma 3, cod. proc. civ. in tema di successione nel processo (sul punto si veda no , per esauriente esposizione degli approdi giurisprudenziali, Cass. n. 5728 del 04/03/2024 Rv. 670509 –01 e Cass. n. 15622 del 22/06/2017 Rv. 644943 -01). Il primo motivo è fondato –e non giova sul punto, in favore della controricorrente, la pronuncia di Cass. n. 4985 del 11/03/2004 Rv. 570996-01 –, perché nella specie non vi è un semplice vizio di motivazione, circa le modalità del subingresso della [OSCURATO:SOCIETA]. in corso di causa,emendabile con correzione, ma vi è carenza assoluta di motivazione sul punto, non avendo la Corte territoriale in alcuna parte della motivazione affrontato la questione della [OSCURATO:SOCIETA]. La prospettazione di carenza di specificità del ricorso, e segnatamente del primo motivo, di cui alle conclusioni dell’Ufficio del Procuratore Generale, non co g l ie nel segno: la ricorrente, alla pag. 11 del ricorso ha, come già tratteggiato, riportato specificamente l’atto processuale ossia le note scritte per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel qual venne prospettata la mancata prova della legittimazione a resistere in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. evidenziando che risultava violato il disposto dell’art. 111, comma 4, cod. proc. civ. e che la legittimazione doveva ritenersi permanere in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., quale originaria creditrice procedente ed opposta. R.g. n. 18856 del 2022 P.U. 19/06/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] difesa della Esposito ha, ancora alla pag. 11 del ricorso per cassazione, evidenziato che la detta prospettazione venne ribadita in sede di memorie conclusionali e di repliche. Atanto consegue che deve ritenersi complessivamenterispettato il requisito di contenuto e di forma di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Parimenti non coglie nel segno la prospettazione della Procura generale in ordine alla motivazione implicita: il disposto dell’art.111 codice di rito, sul quale poggia l’impugnazione contenuta nel primo motivo, comportava un obbligo di motivazione specifica, da parte della Corte d’appello, circa la ragione legittimante l’intervento in causa di [OSCURATO:SOCIETA]. in luogo della [OSCURATO:SOCIETA]. Il primo motivo è, pertanto, accolto. Il secondo motivo riguarda l’invalidità della fideiussione in quanto vi sarebbe stata una riduzione delle garanzie del credito, poiché il mutuo originario venne frazionato e vennero ridotti, nel numero, senza interpello della fideiubente, gli immobili posti a garanzia. Il terzo motivo concerne la nullità della fideiussione a seguito dell’accertamento della violazione della normativa sulla tutela della concorrenza. Il secondo e il terzo motivo sono, evidentemente, in quanto strettamente dipendenti dal primo motivo,assorbiti. La sentenza impugnata è cassata e la causa, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai fini del vaglio della legittimazione a stare in giudizio della [OSCURATO:SOCIETA]. o della sua rappresentata in fase di appello, sulla base degli atti già acquisiti nelle fasi di merito, è rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, alla quale è, altresì, demandato diprovvedere alla regolazione delle spese di questa fasedel giudizio. R.g. n. 18856 del 2022 P.U. 19/06/2024; estensore: C. Valle P.Q. M. La Corte accoglie il primo, assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Salernoin diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così d