CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17803/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 del TRIBUNALE di UDINEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 marzo 2022 dal Tribunale di Udine, che ha confermato la decisione del Giudice di pace di Udine che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza del Tribunale, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza della legge penale. Contesta la decisione del Tribunale di non applicare l'art. 131-bis cod. pen., nonostante sussistessero tutti presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. A tale errata decisione, il Tribunale sarebbe pervenuto per effetto di un'ingiustificata equiparazione dell'istituto previsto dall'art. 131-bis cod. pen. a quello previsto dall'art. 34 d.lgs. n. 74 del 2000, che dovrebbero rimanere, invece, nettamente distinti. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza della legge penale. Lamenta la violazione della regola di giudizio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio", sostenendo che il giudice di secondo grado non avrebbe adeguatamente motivato la pronuncia di condanna. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dato spazio ai soli elementi a sostegno dell'accusa, escludendo, senza adeguata spiegazione, la rilevanza di tutti gli elementi idonei a generare dubbi sulla penale responsabilità dell'imputato. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione. Censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui liquida in favore della parte civile, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 3.000,00. Tale parte della motivazione, a parere del ricorrente, si porrebbe in contraddizione con altra parte del medesimo provvedimento, ossia con quella in cui verrebbe affermato che la parte civile non era stata in grado di dimostrare l'asserito danno. [OSCURATO:PERSONA] I.. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha tenuto ben distinto l'istituto previsto dall'art. 131-bis cod. pen. da quello previsto dall'art. 34 d.lgs. n. 74 del 2000. E, proprio partendo da tale distinzione, ha correttamente escluso che il primo potesse applicarsi ai procedimenti davanti al Giudice di pace. Al riguardo, va ribadito che «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace>> (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587). 1.2. Il secondo motivo è inammissibile per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Va, poi, evidenziato che il ricorrente, pur avendo dedotto il vizio di inosservanza della legge penale, in realtà, sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente argomentato in ordine al giudizio di responsabilità, finisce per dolersi della motivazione della sentenza impugnata. Al riguardo, deve essere osservato che ogni doglianza che si dirige verso la motivazione della sentenza impugnata incontra il limite degli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del giudice di pace. Sul punto è sufficiente rimarcare che la pronunzia impugnata è stata emessa dopo l'introduzione (a far tempo dal 6 marzo 2018, data di entrata in vigore del d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11) dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo i quali, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c). Quanto alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174). Il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108); ne consegue che è inammissibile la relativa censura avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, per le quali il ricorso può essere proposto, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245). 1.3. Il terzo motivo è inammissibile, avendo con esso il ricorrente espressamente dedotto un presunto vizio di motivazione della sentenza del Tribunale. Come detto, ogni doglianza che si dirige verso la motivazione della sentenza impugnata incontra il limite degli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del giudice di pace. Va, in ogni caso, evidenziato che alcun vizio logico è riscontrabile nella parte della sentenza censurata dal ricorrente. I giudici di merito, infatti, hanno liquidato la somma di euro 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale, escludendo, invece, che potesse esservi spazio anche per un risarcimento dei danni materiali, atteso che la parte civile non ne aveva dimostrato l'oggettiva sussistenza. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 2.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida