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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31299/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di furto in abitazione aggravato;

2. Ritenuto che tutti i motivi di ricorso (tre) sono reiterativi e meramente riproduttivi di profili di censura, relativi alla sussistenza delle aggravanti del reato ritenute sussistenti, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, che ha evidenziato come la vittima fosse soggetto ultraottantenne, solo in casa con la moglie invalida, e in cosa sia consistita specificamente la destrezza e l'avvalersi del mezzo fraudolento), sicchè solo assertivamente, e con ragioni di merito, si contestano le conclusioni della Corte territoriale.

Egualmente, i motivi sono tutti manifestamente infondati e formulati in fatto, ma, come noto, è inammissibile il ricorso formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, in quanto si risolvono in mere doglianze in punto di fattom funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482)

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di furto in abitazione aggravato; 2. Ritenuto che tutti i motivi di ricorso (tre) sono reiterativi e meramente riproduttivi di profili di censura, relativi alla sussistenza delle aggravanti del reato ritenute sussistenti, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, che ha evidenziato come la vittima fosse soggetto ultraottantenne, solo in casa con la moglie invalida, e in cosa sia consistita specificamente la destrezza e l'avvalersi del mezzo fraudolento), sicchè solo assertivamente, e con ragioni di merito, si contestano le conclusioni della Corte territoriale. Egualmente, i motivi sono tutti manifestamente infondati e formulati in fatto, ma, come noto, è inammissibile il ricorso formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, in quanto si risolvono in mere doglianze in punto di fattom funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482) 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 m
Sentenza Cassazione n. 31299/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris