Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 20536/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 42518/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia vizio di motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile in quanto le doglianze prospettate non sono sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicano chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso e non specificano i profili specifici cui attengono le censure; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 42518/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia vizio di motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile in quanto le doglianze prospettate non sono sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicano chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso e non specificano i profili specifici cui attengono le censure; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023
Sentenza Cassazione n. 20536/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris