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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 37737/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 aprile 2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento senza rinvio disposto con sentenza di questa Corte il 14 maggio 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli, che, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci mesi di reclusione per due episodi di evasione dagli arresti domiciliari.

2. Avverso la sentenza di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, con cui ha dedotto la nullità del giudizio rescissorio per omessa notificazione del relativo decreto di citazione al difensore di fiducia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Con sentenza del 14 maggio 2024 questa Sezione ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 5 luglio 2023, perché il decreto di citazione per il giudizio di secondo grado non era stato notificato al nuovo difensore di fiducia dell'imputato, pur essendo la nomina di tale difensore e la revoca del precedente avvenute prima dell'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello.

A seguito della sentenza rescindente, il decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, nonostante quanto dichiarato nella sentenza impugnata, è stato notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], precedente difensore revocato, e non al nuovo difensore, come risulta dalla relata di notifica effettuata a mezzo PEC e dal verbale di udienza.

Si è concretizzata nuovamente una nullità di ordine generale, che è stata eccepita tempestivamente con il ricorso per cassazione.

Come già affermato da questa Corte, infatti, «l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio di appello determina una nullità di ordine generale intermedio, che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto di ufficio del difensore non avvisato» (Sez. 5, n. 11576 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037 - 01).

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per la celebrazione del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 aprile 2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento senza rinvio disposto con sentenza di questa Corte il 14 maggio 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli, che, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci mesi di reclusione per due episodi di evasione dagli arresti domiciliari. 2. Avverso la sentenza di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, con cui ha dedotto la nullità del giudizio rescissorio per omessa notificazione del relativo decreto di citazione al difensore di fiducia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Con sentenza del 14 maggio 2024 questa Sezione ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 5 luglio 2023, perché il decreto di citazione per il giudizio di secondo grado non era stato notificato al nuovo difensore di fiducia dell'imputato, pur essendo la nomina di tale difensore e la revoca del precedente avvenute prima dell'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello. A seguito della sentenza rescindente, il decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, nonostante quanto dichiarato nella sentenza impugnata, è stato notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], precedente difensore revocato, e non al nuovo difensore, come risulta dalla relata di notifica effettuata a mezzo PEC e dal verbale di udienza. Si è concretizzata nuovamente una nullità di ordine generale, che è stata eccepita tempestivamente con il ricorso per cassazione. Come già affermato da questa Corte, infatti, «l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio di appello determina una nullità di ordine generale intermedio, che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto di ufficio del difensore non avvisato» (Sez. 5, n. 11576 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037 - 01). Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per la celebrazione del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. Così
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