CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23465/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Acquino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per le misure di prevenzione, rigettava un incidente di esecuzione, fi ad ottenere la restituzione di nalizzato una porzione dell'immobile confiscato a [OSCURATO:PERSONA]. L'incidente di esecuzione era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terze interessate, non intervenienti nel giudizio di prevenzione. Il tribunale, decidendo in seguito all'annullamento con rinvio della Cassazione, riteneva che la Corte di legittimità si fosse limitata a rilevare il difetto assoluto di motivazione, così ritenendo sussistente il diritto delle terze interessate a proporre incidente di esecuzione, senza, tuttavia, entrare nel merito della legittimità della pretesa restituzione, e non precludendo tale valutazione al giudice del rinvio. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 627 cod. pen.): il tribunale avrebbe superato i limiti del mandato rescindente, dato che la Corte di Cassazione non avrebbe espresso dubbi sulla sussistenza in capo alle ricorrenti del diritto reale di godimento che costituiva il presupposto della legittimazione a proporre l'incidente di esecuzione; 2.2. violazione di legge (art. 23, comma 4, d.lgs n. 159 del 2011): il tribunale avrebbe errato nel ritenere che le ricorrenti dovessero dimostrare di avere "diritti reali di godimento", dato che il diritto all'abitazione vantato era evidentemente riconducibile ad un "comodato" e si estrinsecava in un potere di fatto sull'immobile del quale si chiedeva la restituzione che, per essere costituito, non necessitava di alcuna forma scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorsi sono inammissibili. 1.1.1 due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto riguardano, da un lato, la sussistenza del diritto reale di godimento sulla porzione dì immobile confiscato al proposto e, dall'altro, i poteri di accertamento di tale diritto da parte del giudice del rinvio. 1.2.11 collegio ritiene che, nel caso in esame, non sia stata violata la regola prevista dall'articolo 627 del codice di rito, in quanto la Cassazione, con la sentenza di annullamento, si è limitata ad evidenziare il difetto assoluto di motivazione del primo provvedimento di rigetto delle pretese vantate dalle ricorrenti. La Cassazione si è, infatti, limitata a riconoscere alle ricorrenti, terze interessate, la facoltà di proporre incidente di esecuzione per far valere un diritto preteso, ma in concreto non accertato dal Tribunale, che sul punto, con il primo provvedimento, aveva omesso ogni valutazione. Il riconoscimento del diritto dei terzi, non intervenuti nel procedimento di prevenzione, a far valere le loro pretese con l'incidente di esecuzione non si risolve nel riconoscimento in concreto della legittimità delle stesse, il cui scrutinio è stato legittimamente rimesso al giudice del rinvio. 1.3.11 tribunale, in sede di rinvio, scrutinando la pretesa, con valutazione ineccepibile, ha ritenuto che non fosse emerso alcun titolo che generasse il diritto delle ricorrenti - tutte maggiorenni - ad abitare nell'immobile confiscato al padre, [OSCURATO:PERSONA], rilevando che le stesse non fossero titolari di alcun provvedimento di assegnazione del giudice, né, tantomeno, di un diritto generato da contratto o da successione mortis causa. Il provvedimento impugnato, sul punto, non si presta ad alcuna censura. 1.4. Il Tribunale, infine, ha rilevato che la sussistenza del diritto preteso, ma non riconosciuto, costituiva il presupposto delle ulteriori doglianze avanzate con l'incidente di esecuzione, ritenute, comunque, inammissibili, in quanto non dirette a far valere il preteso diritto di abitazione, ma a contestare l'accessorietà della porzione di immobile rivendicata al complesso dei beni confiscati, sollevando una questione di interesse del proposto, che era pacificamente coperta dal giudicato. Anche sotto questo ulteriore profilo il ricorso non supera la soglia di ammissibilità. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,