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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2026

Cassazione n. 35034/2026

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d'appello di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, aisensi degli artt. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata dalgiudice di primo grado e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato lapena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, l. n. 159 del 2011;Rilevato che nel ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione allaquantificazione della pena;Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corteterritoriale sull'accordo delle parti;Rilevato che tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art.599-bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in partel'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri ediversi motivi presentati;Rilevato che a seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione aiquali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi sidetermina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod.proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sulpunto e che deve ritenersi preclusa ogni questione in ordine alla qualificazionegiuridica attribuita ai fatti ovvero in relazione relativa all’omessa motivazionecirca la sussistenza o meno dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. (così, tra le tante, cfr. Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018,Bresciani e altro, Rv. 272853);Rilevato che nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale hadeterminato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non èpertanto consentita alcuna ulteriore censura in ordine alla responsabilità ovveroin ordine alla quantificazione della pena, al mancato riconoscimento di attenuantiovvero alla mancata esclusione di aggravanti;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, aisensi degli artt. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata dalgiudice di primo grado e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato lapena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, l. n. 159 del 2011;Rilevato che nel ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione allaquantificazione della pena;Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corteterritoriale sull'accordo delle parti;Rilevato che tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art.599-bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in partel'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri ediversi motivi presentati;Rilevato che a seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione aiquali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi sidetermina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod.proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sulpunto e che deve ritenersi preclusa ogni questione in ordine alla qualificazionegiuridica attribuita ai fatti ovvero in relazione relativa all’omessa motivazionecirca la sussistenza o meno dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. (così, tra le tante, cfr. Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018,Bresciani e altro, Rv. 272853);Rilevato che nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale hadeterminato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non èpertanto consentita alcuna ulteriore censura in ordine alla responsabilità ovveroin ordine alla quantificazione della pena, al mancato riconoscimento di attenuantiovvero alla mancata esclusione di aggravanti;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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