CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28678/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avvis Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separato atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mitius la pena e ne ha confermato la penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen.; ritenuto che entrambi i ricorsi - che propongono il medesimo ordine di censure - devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, per la dirimente considerazione che, in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti (cfr. Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 - 01); ritenuto che all'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23