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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32098/2026

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provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], he ha concluso chiedendol'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.L' avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso e chiede l'annullamento senzarinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in preambolo la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], inriforma di quella del Tribunale di Palmi del 4 novembre 2014, ha dichiaratoNatale Feo colpevole del delitto di partecipazione alla cosca di ‘ndrangheta [OSCURATO:PERSONA] el'ha condannato alla pena di nove anni di reclusione e alle pene accessoriepreviste dalla legge, con applicazione della misura di sicurezza della libertàvigilata per un periodo non inferiore a un anno.

2. La Corte di appello ha evidenziato che l'accertamento condotto in primogrado aveva riguardato un complesso procedimento penale, coinvolgente unapluralità d’imputati, e – per quanto qui d'interesse – che le imputazioni elevatenei riguardi della maggior parte di costoro riguardavano le attività criminaliriconducibili a un’associazione mafiosa operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA],con particolare riferimento al territorio di [OSCURATO:PERSONA] di Taurianova, sulla cuiesistenza si erano già pronunciate diverse sentenze divenute irrevocabili.

Taliprovvedimenti avevano dato contezza dell’esistenza di due diverse cosche di‘ndrangheta, quella facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-Cianci e quellalegata alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], la cui contrapposizione aveva determinato una vera epropria faida e la realizzazione di numerosi omicidi che avevano visto, qualivittime, anche appartenenti alle Forze dell’ordine.Il compendio istruttorio raccolto a carico del ricorrente, che si è ritenutoinserito nella ‘ndrina capeggiata dai [OSCURATO:PERSONA], è stato essenzialmente fondato sulleconversazioni intercettate a bordo dell’autovettura di [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], figura di primo piano del gruppo criminale.La Corte di assise di appello ha, inoltre, proceduto alla rinnovazionedibattimentale sia per l’ascolto del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] edell’imputata in procedimento connesso [OSCURATO:PERSONA], sia per l’assoluta necessitàai fini della decisione di accertare «l’eventuale esistenza di altro soggetto a nomePanuccio avesse altri cugini a nome [OSCURATO:PERSONA], oltre all’odierno imputato».Ha, quindi, fondato l’overturning sul descritto materiale probatorio, la cuirilevanza ad avviso del [OSCURATO:PERSONA] di appello era stata del tutto depotenziata dalgiudice di primo grado e, in particolare, l'assoluzione di Feo è stata ritenuta laconseguenza di un'errata valutazione del contenuto delle conversazioni captate edei risultati delle investigazioni.3. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv.[OSCURATO:PERSONA], e deduce tre motivi di ricorso.3.1.

Con il primo deduce la violazione dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc.pen. e vizio di motivazione e travisamento della prova in punto di identificazionedell’imputato e della deposizione del teste Ceccagnoli, nonché l’omesso ascoltodel teste da questi indicato, m.llo Cioffi.Lamenta l’evidente discrepanza tra il thema probandum fissato dalla stessaCorte con l’ordinanza istruttoria e il contenuto degli accertamenti valorizzati insentenza.Segnatamente, il [OSCURATO:PERSONA] di appello aveva ritenuto assolutamente necessarioal fine di decidere accertare se [OSCURATO:PERSONA] avesse o no altri cugini anome [OSCURATO:PERSONA] e tale dato era effettivamente rilevante perché la conversazione del7 aprile 2011, sulla quale si fonda l’affermazione di responsabilità, contiene unrifermento al «cugino [OSCURATO:PERSONA]».

In risposta a tale quesito, gli investigatori,avevano segnalato che [OSCURATO:PERSONA] classe 1949 (omonimo del ricorrente, nato nel1945) non aveva alcun legame di parentela con [OSCURATO:PERSONA] e che «in base aicertificati storici esistenti non risultano altri cugini di [OSCURATO:PERSONA] a nomeCorte territoriale avrebbe fondato il proprio convincimento su un dato, in realtà,mai stato accertato, ossia che non vi fossero altri possibili familiari cuil’intercettazione potesse riferirsi.Sotto altro profilo, il ricorrente osserva come la lacuna non possa ritenersisuperata sulla base delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria GianlucaCeccacagnoli poiché questi, in sede di controesame, ha dichiarato di nonricordare le modalità precise degli accertamenti svolti sul nucleo familiare diPanuccio, rinviando per i dettagli a quelli eseguiti dal maresciallo Cioffi che, però,non è stato ascoltato nel giudizio di appello.2.2.

Con il secondo motivo, denuncia l’omessa motivazione rafforzata sullaaffermazione di responsabilità dell’imputato, quale partecipe del sodalizio, conparticolare riferimento al dato probatorio costituito dalla conversazione del 5aprile 2011, n. 574.Denuncia l’erronea attribuzione di valore di prova certa a un elementoindiziario ambiguo, ossia al riferimento fatto da [OSCURATO:PERSONA] al «cugino [OSCURATO:PERSONA]»dell’interlocutore.

Inoltre, il dialogo in parola, in quanto con conversazione interalios, avrebbe richiesto un vaglio di attendibilità particolarmente rigoroso qualequello riservato alle dichiarazioni de relato.Infine, evidenzia la totale irrilevanza del richiamo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] diappello alla motivazione del Tribunale del riesame di conferma del quadroindiziario prospettato con l’ordinanza cautelare, poiché la fase cautelare e quelladi merito richiedono standard probatori del tutto differenti.2.3.

Con l’ultimo motivo, si denunciano più vizi di motivazione, ivi compresoil travisamento della prova, in punto di ritenuta partecipazione al sodalizio sullabase della conversazione del 7 aprile 2011.Diversamente da quanto sostenuto dal giudice di secondo grado, taleconversazione, non costituirebbe alcuna conferma della tesi accusatoria e, anzi,dimostrerebbe l’esatto contrario, ove letta unitamente alle dichiarazioni del testedi polizia giudiziaria Ceccagnoli che, all’udienza del 19 febbraio 2020, avevaescluso che la persona cui gli interlocutori si riferivano quale soggetto cheportava “ambasciate“ per conto della cosca – compito che secondo gli stessiinterlocutori era eseguito con serietà e riservatezza – non poteva assolutamenteessere [OSCURATO:PERSONA] del quale, al contrario, in tutte le conversazioni captate siparlava in termini dispregiativi e, comunque, fortemente critici.Si denuncia, anche con riferimento a tale conversazione, la violazionedell’obbligo di motivazione rafforzata rispetto al giudizio di totale inidoneità dellacaptazione a fondare un’affermazione di responsabilità quale espresso dalGiudice di primo grado.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e la sentenza dev’essere annullata senza rinvio per leragioni di seguito indicate.2.

Al fine di scrutinare i motivi di ricorso è preliminare richiamare, in primoluogo, le ragioni che avevano portato Tribunale di Palmi ad assolvere l’odiernoricorrente.[OSCURATO:PERSONA], invero, aveva in primo luogo affermato che il compendioinvestigativo non consentisse di giungere a una identificazione certadell’imputato quale soggetto di cui gli interlocutori parlavano nelle conversazioniritenute rilevanti dalla Pubblica accusa.Dopo avere premesso che l’imputato non era mai stato direttamenteintercettato, il Tribunale aveva chiarito che il ruolo di contabile del gruppo Maioera costruito esclusivamente attraverso i riferimenti contenuti nei discorsi traterze persone, dal contenuto non univoco e privo di carattere individualizzante.Precisamente, le conversazioni captate – pur facendo riferimento sia a unsoggetto chiamato “[OSCURATO:PERSONA]”, sia alla figura del “contabile” – non fornivanoelementi idonei a stabilire con chiarezza se si trattasse della stessa persona, néche tale soggetto coincidesse con l’imputato.

Nella conversazione del 7 aprile2011, ritenuta significativa dalla Pubblica accusa, in realtà gli interlocutoriPanuccio e [OSCURATO:PERSONA], nel fare riferimento al “cugino (n.d.r. di [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]”e al “contabile” sembravano distinguere tra più figure, trattandole come soggettidistinti, elemento che indeboliva l’ipotesi di un’identificazione univoca.

Dal tenoredella conversazione i colloquianti da un canto tratteggiavano con disprezzo lafigura del contabile («coso lordo, indegno di tutte le maniere»), mentreriservavano parole elogiative del cugino di [OSCURATO:PERSONA] («vostro cugino [OSCURATO:PERSONA] ce nevogliono duemila di quegli altri»).La puntuale analisi di tutte le conversazioni evidenziava, inoltre, elementiconcreti d’incompatibilità tra il soggetto evocato nelle conversazioni e la figuradell’imputato.

Infatti, nella conversazione del 6 aprile 2011 “il contabile” è postoin collegamento con una macelleria («tu sei il contabile dei miei coglioni, tu fai lamacelleria, tu fai il negozio lì e io vengo e ti ammazzo (…)», mentre dagliaccertamenti anagrafici non risultava che [OSCURATO:PERSONA] svolgesse tale attività.Ulteriore rilievo era stato attribuito alla rilettura da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] diprimo grado della stessa conversazione, anche alla luce delle difformità rispettoalle trascrizioni originarie, che aveva inevitabilmente inciso sul significatocomplessivo dei dialoghi, ridimensionando il valore di alcuni passaggi ritenutiinizialmente più significativi: era infatti emerso il riferimento al nome dibattesimo ([OSCURATO:PERSONA]) del figlio del “contabile”, mentre l’imputato non aveva figlidi sesso maschile con quel nome.

Analogamente, l’età avanzata (circa 75-76anni) riferita al “contabile” nelle intercettazioni non era ritenuta compatibile conquella dell’imputato all’epoca dei fatti.

Divergenze erano altresì evidenziate sottoil profilo della provenienza geografica, poiché il soggetto indicato nei dialoghiappariva collegato alla “fascia ionica”, mentre l’imputato risulta stabilmenteresidente in Taurianova, senza elementi sulla scorta dei quali fosse possibilecollocarlo, anche temporaneamente, in quel diverso contesto territoriale.Il Tribunale aveva inoltre rilevato come neppure il riferimento al rapporto diparentela con [OSCURATO:PERSONA] della persona di cui si parlava nelle conversazioni,valorizzato dall’accusa come possibile elemento identificativo del “contabile”,assumesse portata decisiva: tale dato, infatti, era stato ritenuto parziale e nonadeguatamente approfondito, non essendo stati svolti accertamenti idonei averificare la possibile esistenza di altri soggetti con lo stesso nome “[OSCURATO:PERSONA]” legatida analoghi rapporti familiari con [OSCURATO:PERSONA].Infine, i contenuti delle conversazioni intercettate erano limitati a espressionidi giudizio o apprezzamento, senza indicazioni puntuali su comportamenti o ruoliconcretamente riferibili all’imputato, al di là del riferimento a non meglioindividuate «ambasciate»; ciò che aveva altresì determinato anche l’assoluzioneper la condotta estorsiva di cinquanta euro ai danni di tale Cenzo, contestata aNatale Feo al capo 11) dell’imputazione.Conclusivamente, il Tribunale aveva ritenuto che il quadro probatorio fossecaratterizzato da elementi non coerenti tra loro e privi di univocità, da un latoper la presenza di riferimenti identificativi equivoci e dall’altro per l’emersione diveri e propri dati oggettivi incompatibili con la persona dell’imputato.

Taleinsieme di circostanze non aveva consentito di attribuire con certezza a Natalemargine di dubbio significativo in ordine alla sua effettiva identificazione neidialoghi intercettati.3.

Ciò premesso, va altresì evidenziato che la Corte di assise di appello èpervenuta alla riforma della decisione assolutoria, in primo luogo assolvendo glioneri procedurali imposti per il caso del ribaltamento in appello del giudizioliberatorio di primo grado, chiamando a deporre, ai sensi dell’articolo 603 comma3-bis cod. proc. pen., il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e l’imputata inprocedimento connesso [OSCURATO:PERSONA], e disponendo l’accertamento«dell’eventuale esistenza di altro soggetto a nome [OSCURATO:PERSONA], residente inTaurianova o nei territori limitrofi, nonché acclarare se [OSCURATO:PERSONA] avesse altricugini a nome [OSCURATO:PERSONA], oltre all’odierno imputato».Il giudice di secondo grado ha, quindi, ritenuto che – anche a seguito delsupplemento istruttorio svolto – fosse certa l’identificazione del ricorrente quale«[OSCURATO:PERSONA] cugino di [OSCURATO:PERSONA]» di cui si parla nella conversazione del 7 aprile e che,pur non potendosi attribuire a Feo il ruolo di contabile del sodalizio, egli ne eracertamente partecipe poiché gli interlocutori affermavano che egli fosse colui cheera disponibile a portare le ambasciate, compito che sarebbe stato svolto conriserbo e serietà («se ci deve fare l’ambasciata la fa e sta zitto!»).4.

Tanto premesso, venendo ai motivi di ricorso, ritiene il Collegio che sonocertamente fondate le censure del ricorrente, che si appuntano a vario titolo sullaviolazione dell'obbligo di motivazione "rafforzata".4.1.

Non è superfluo richiamare la giurisprudenza di legittimitàche, anche nella sua composizione più autorevole, ha da tempo chiarito che «Intema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente ladecisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio,alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevantiargomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragionidella relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma delprovvedimento impugnato» (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231679 - 01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv.262907 - 01, ove è stato ulteriormente precisato che il giudice di appello nonpuò «limitarsi a imporre la propria valutazione del compendio probatorio perchépreferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato»).Tale indirizzo s’inserisce nel solco già tracciato da Sez.

U, n. 6682 del04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229 - 01, che aveva stabilito che «Quando ledecisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, lamotivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formareun unico complesso corpo argomentativo.

Nel caso in cui, invece, per diversità diapprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventualiacquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusionidiverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora egli risolvereil problema della motivazione della sua decisione inserendo nella strutturaargomentativa di quella di primo grado – genericamente richiamata – dellenotazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni edargomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini,sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado,consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quelloulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza noncondivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delledifformi conclusioni».Il principio è stato ribadito da Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018,Troise, Rv. 272430 – 01, che – nel chiarire il perimetro dell’obbligo dirinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.– ha affermato il principio secondo cui «Il giudice d'appello che riformi in sensoassolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovarel'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno resodichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale eadeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusioneadottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva».

Inmo t i v a z i o ne s i è p r e c i s a t o c h e v i è u n d i v e r s o a t t e gg i a r s idello standard motivazionale che incombe sul giudice di appello a seconda che siverta nell'ipotesi di overturning di sentenza assolutoria ovvero di condanna,poiché – mentre nella prima ipotesi al giudice d'appello s’impone l'obbligo diargomentare circa la plausibil ità del diverso apprezzamento comel'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizilogici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanentesostenibilità del primo giudizio – per il ribaltamento della sentenza di condanna,invece, quel giudice può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilitàdi ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione ditipo essenzialmente demolitivo [...], purché le stesse siano rigorosamenteancorate «[...] alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettivaconsistenza [...]».

Se è vero, quindi, che non sussiste un obbligo di rinnovazionedella prova dichiarativa, è tuttavia richiesta al giudice d'appello unastrutturazione "rigorosa" della motivazione della decisione assolutoria che dia«puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte [...]», essendo necessarioscardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione adottata dalgiudice di primo grado che ha avuto diretto contatto con le fonti di prova.

Non èsufficiente, dunque, dissentire dalle argomentazioni della sentenza di primogrado, ma è doveroso riesaminare, «[...] sia pure in sintesi, il materialeprobatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito,per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguataragione delle difformi conclusioni assunte».Infine, si è condivisibilmente affermato che l’obbligo di una motivazionemaggiormente persuasiva prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, previstadall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nellanecessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta lasentenza di primo grado (così Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv.278056 – 01, in motivazione.

Tale obbligo – come è stato opportunamentechiarito – è direttamente proporzionale all'ampiezza delle argomentazioniaddotte a sostegno della decisione riformata (utili si rilevano, sul punto, leindicazioni che si traggono, anche a contrario, da Sez. 6, n. 11732 del23/11/2022, S., Rv. 284472 - 01; Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino,Rv. 269595 – 01).Ad avv iso de l Co l leg io , ne l caso in esame, ta le obb l igo èrimasto certamente inadempiuto sotto il duplice profilo denunciato dal ricorrentedella identificazione dell’imputato come colui di cui si parla nelle conversazionitra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, della condotta di partecipe come messa adisposizione del sodalizio delle proprie energie criminali.4.2.

Quanto al primo profilo, colgono nel segno le censure difensive.A fronte di una certosina analisi di tutte le conversazioni ritenute dallaPubblica accusa utili a delineare la figura di [OSCURATO:PERSONA] quale “contabile” della‘ndrina [OSCURATO:PERSONA] e dell’indicazione dell’equivocità dell’individuazione dell’imputatocome della persona di cui i colloquianti parlavano attribuendogli un ruolo dipartecipe del sodalizio, la Corte di appello è pervenuta all’opposto esito con unamotivazione assertiva e manifestamente illogica.Infatti, da un canto – condividendo l’insufficienza dei dati emergenti dalleinvestigazioni sino a quel momento svolte – ha ritenuto indispensabilel’accertamento istruttorio volto a verificare se vi fossero altri cugini di [OSCURATO:PERSONA] anome [OSCURATO:PERSONA] (intendendosi tanto il cognome, quanto il nome di battesimo);dall’altro – pur avendo gli investigatori fornito una risposta parziale, ossialimitata all’assenza di altri cugini di [OSCURATO:PERSONA] omonimi all’imputato, senza invecesvolgere ulteriori accertamenti sulla presenza di soggetti con il nome dibattesimo “[OSCURATO:PERSONA]” – ha concluso che tale dato istruttorio garantisse la certezzadell’identificazione dell’odierno imputato come colui che era menzionato nelleconversazioni.Né il dubbio è stato in alcun modo superato attraverso la valorizzazione dellaconversazione del 5 aprile 2011 nella quale [OSCURATO:PERSONA], rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA], fariferimento a quanto, a suo dire, aveva «combinato quello storto di vostro cuginoNatale».

Ciò in quanto, oltre alla già evidenziata apoditticità dell’affermazionesecondo cui il [OSCURATO:PERSONA] cui gli interlocutori fanno riferimento sia proprio l’odiernoricorrente, la Corte territoriale non ha adeguatamente chiarito il percorso logicoin virtù del quale la stringata conversazione in parola sarebbe indicativa del ruolosvolto dal “cugino [OSCURATO:PERSONA]”, per avere chiesto cinquanta euro a [OSCURATO:PERSONA] in virtùdel “servizio” di guardiania che esercitava sul terreno dove quest’ultimo avevapreso la legna (condotta estorsiva dalla quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto) e,soprattutto, non ha reso omogenea tale informazione con il ruolo che essa stessaha attribuito a Feo, ossia quella di “latore di ambasciate”.4.3.

Tali considerazioni introducono al secondo profilo di censura, riguardo alquale va richiamata la costante interpretazione di questa Corte regolatricesecondo cui la condotta di partecipazione a un'associazione mafiosa è riferibile acolui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessutoorganizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza,un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato partecipaalla associazione, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento deicomuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889;Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 5, n. 32020 del16/03/2018, Capraro, Rv. 273571; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 269207; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418).Detta partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali,sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomenodella criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenzanel senso indicato, purché si tratti di elementi gravi e precisi (tra i quali,esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e"prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", lacommissione di delitti scopo, oltre a molteplici, e però significativifacta concludentia) idonei, senza alcun automatismo probatorio a dare la sicuradimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento,peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez.

U, n.33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670).La success iva g iur i sprudenza d i questa Corte ha, tut tav ia ,escluso l'indispensabilità degli indici quali l'investitura formale o la commissionedi reati fine, sottolineando che ciò che rileva ai fini dell'integrazione dellapartecipazione ad associazione mafiosa è solo la stabile ed organicacompenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, davalutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria degli elementirivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso che possono emergereanche da s ign i f i cat iv i facta conc ludent ia (Sez. 4, n. 11470 de l09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703 - 02; Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018,Capraro, Rv. 273571; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269207).

Al fine della valutazione dell'appartenenza, assume, quindi, assolutadecisività la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia«apporto concreto», sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vitadell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo concarattere di stabilità.Come hanno sottolineato le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 36958 del27/5/2021, Modaffari), è evidente che la verifica centrale per la configurabilità diuna condotta di partecipazione mafiosa si muove sul piano probatorio: è solosulla scorta delle evidenze disponibili che sarà possibile valutare se, per lecaratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessutocriminale abbia generato o meno un'effettiva "messa a disposizione”.Tanto premesso in diritto, milita nel senso dell’inadempimento dell’obbligo difornire una motivazione maggiormente persuasiva l’indubbia completezza dellasentenza di primo grado come riportata in premessa, ove raffrontata a quella diappello.Il vizio di motivazione, segnalato e sussistente, attiene, come chiarito allamotivazione – stringata, assertiva e manifestamente illogica – delle dueconversazioni, quella n. 574 del 5 aprile e n. 638 del 7 aprile, poste afondamento dell’overturning sfavorevole attraverso un duplice salto logico, ossiadapprima quello di ritenere il ricorrente certamente identificato anche sulla basedelle conversazioni nelle quali si parla del contabile, salvo a ritenere che egli inrealtà non svolgesse tale ruolo in seno al gruppo criminale, bensì quello di latoredi ambasciate, ruolo inferito da una conversazione che riguardava, invece,l’asserito ruolo di guardiania dei terreni e che è stata a tal punto equivoca dacondurre il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado all’assoluzione, rimasta incontestata,dell’imputato dal reato di estorsione che su tale captazione era fondata.5.

Le considerazioni sin qui svolte valgono a mettere in luce il riscontratoinsanabile vizio motivazionale e impongono, come preannunciato, l’annullamentodella sentenza senza rinvio per non aveve l'imputato commesso il fatto.Dall'annullamento senza rinvio consegue che nulla è dovuto, quanto alregolamento delle spese, nei riguardi della parte civile Comune di Taurianova.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l'imputato commessoil fatto.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], he ha concluso chiedendol'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.L' avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso e chiede l'annullamento senzarinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in preambolo la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], inriforma di quella del Tribunale di Palmi del 4 novembre 2014, ha dichiaratoNatale Feo colpevole del delitto di partecipazione alla cosca di ‘ndrangheta [OSCURATO:PERSONA] el'ha condannato alla pena di nove anni di reclusione e alle pene accessoriepreviste dalla legge, con applicazione della misura di sicurezza della libertàvigilata per un periodo non inferiore a un anno.   2. La Corte di appello ha evidenziato che l'accertamento condotto in primogrado aveva riguardato un complesso procedimento penale, coinvolgente unapluralità d’imputati, e – per quanto qui d'interesse – che le imputazioni elevatenei riguardi della maggior parte di costoro riguardavano le attività criminaliriconducibili a un’associazione mafiosa operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA],con particolare riferimento al territorio di [OSCURATO:PERSONA] di Taurianova, sulla cuiesistenza si erano già pronunciate diverse sentenze divenute irrevocabili. Taliprovvedimenti avevano dato contezza dell’esistenza di due diverse cosche di‘ndrangheta, quella facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-Cianci e quellalegata alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], la cui contrapposizione aveva determinato una vera epropria faida e la realizzazione di numerosi omicidi che avevano visto, qualivittime, anche appartenenti alle Forze dell’ordine.Il compendio istruttorio raccolto a carico del ricorrente, che si è ritenutoinserito nella ‘ndrina capeggiata dai [OSCURATO:PERSONA], è stato essenzialmente fondato sulleconversazioni intercettate a bordo dell’autovettura di [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], figura di primo piano del gruppo criminale.La Corte di assise di appello ha, inoltre, proceduto alla rinnovazionedibattimentale sia per l’ascolto del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] edell’imputata in procedimento connesso [OSCURATO:PERSONA], sia per l’assoluta necessitàai fini della decisione di accertare «l’eventuale esistenza di altro soggetto a nomePanuccio avesse altri cugini a nome [OSCURATO:PERSONA], oltre all’odierno imputato».Ha, quindi, fondato l’overturning sul descritto materiale probatorio, la cuirilevanza ad avviso del [OSCURATO:PERSONA] di appello era stata del tutto depotenziata dalgiudice di primo grado e, in particolare, l'assoluzione di Feo è stata ritenuta laconseguenza di un'errata valutazione del contenuto delle conversazioni captate edei risultati delle investigazioni.3. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv.[OSCURATO:PERSONA], e deduce tre motivi di ricorso.3.1. Con il primo deduce la violazione dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc.pen. e vizio di motivazione e travisamento della prova in punto di identificazionedell’imputato e della deposizione del teste Ceccagnoli, nonché l’omesso ascoltodel teste da questi indicato, m.llo Cioffi.Lamenta l’evidente discrepanza tra il thema probandum fissato dalla stessaCorte con l’ordinanza istruttoria e il contenuto degli accertamenti valorizzati insentenza.Segnatamente, il [OSCURATO:PERSONA] di appello aveva ritenuto assolutamente necessarioal fine di decidere accertare se [OSCURATO:PERSONA] avesse o no altri cugini anome [OSCURATO:PERSONA] e tale dato era effettivamente rilevante perché la conversazione del7 aprile 2011, sulla quale si fonda l’affermazione di responsabilità, contiene unrifermento al «cugino [OSCURATO:PERSONA]». In risposta a tale quesito, gli investigatori,avevano segnalato che [OSCURATO:PERSONA] classe 1949 (omonimo del ricorrente, nato nel1945) non aveva alcun legame di parentela con [OSCURATO:PERSONA] e che «in base aicertificati storici esistenti non risultano altri cugini di [OSCURATO:PERSONA] a nomeCorte territoriale avrebbe fondato il proprio convincimento su un dato, in realtà,mai stato accertato, ossia che non vi fossero altri possibili familiari cuil’intercettazione potesse riferirsi.Sotto altro profilo, il ricorrente osserva come la lacuna non possa ritenersisuperata sulla base delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria GianlucaCeccacagnoli poiché questi, in sede di controesame, ha dichiarato di nonricordare le modalità precise degli accertamenti svolti sul nucleo familiare diPanuccio, rinviando per i dettagli a quelli eseguiti dal maresciallo Cioffi che, però,non è stato ascoltato nel giudizio di appello.2.2. Con il secondo motivo, denuncia l’omessa motivazione rafforzata sullaaffermazione di responsabilità dell’imputato, quale partecipe del sodalizio, conparticolare riferimento al dato probatorio costituito dalla conversazione del 5aprile 2011, n. 574.Denuncia l’erronea attribuzione di valore di prova certa a un elementoindiziario ambiguo, ossia al riferimento fatto da [OSCURATO:PERSONA] al «cugino [OSCURATO:PERSONA]»dell’interlocutore. Inoltre, il dialogo in parola, in quanto con conversazione interalios, avrebbe richiesto un vaglio di attendibilità particolarmente rigoroso qualequello riservato alle dichiarazioni de relato.Infine, evidenzia la totale irrilevanza del richiamo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] diappello alla motivazione del Tribunale del riesame di conferma del quadroindiziario prospettato con l’ordinanza cautelare, poiché la fase cautelare e quelladi merito richiedono standard probatori del tutto differenti.2.3. Con l’ultimo motivo, si denunciano più vizi di motivazione, ivi compresoil travisamento della prova, in punto di ritenuta partecipazione al sodalizio sullabase della conversazione del 7 aprile 2011.Diversamente da quanto sostenuto dal giudice di secondo grado, taleconversazione, non costituirebbe alcuna conferma della tesi accusatoria e, anzi,dimostrerebbe l’esatto contrario, ove letta unitamente alle dichiarazioni del testedi polizia giudiziaria Ceccagnoli che, all’udienza del 19 febbraio 2020, avevaescluso che la persona cui gli interlocutori si riferivano quale soggetto cheportava “ambasciate“ per conto della cosca – compito che secondo gli stessiinterlocutori era eseguito con serietà e riservatezza – non poteva assolutamenteessere [OSCURATO:PERSONA] del quale, al contrario, in tutte le conversazioni captate siparlava in termini dispregiativi e, comunque, fortemente critici.Si denuncia, anche con riferimento a tale conversazione, la violazionedell’obbligo di motivazione rafforzata rispetto al giudizio di totale inidoneità dellacaptazione a fondare un’affermazione di responsabilità quale espresso dalGiudice di primo grado.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e la sentenza dev’essere annullata senza rinvio per leragioni di seguito indicate.2. Al fine di scrutinare i motivi di ricorso è preliminare richiamare, in primoluogo, le ragioni che avevano portato Tribunale di Palmi ad assolvere l’odiernoricorrente.[OSCURATO:PERSONA], invero, aveva in primo luogo affermato che il compendioinvestigativo non consentisse di giungere a una identificazione certadell’imputato quale soggetto di cui gli interlocutori parlavano nelle conversazioniritenute rilevanti dalla Pubblica accusa.Dopo avere premesso che l’imputato non era mai stato direttamenteintercettato, il Tribunale aveva chiarito che il ruolo di contabile del gruppo Maioera costruito esclusivamente attraverso i riferimenti contenuti nei discorsi traterze persone, dal contenuto non univoco e privo di carattere individualizzante.Precisamente, le conversazioni captate – pur facendo riferimento sia a unsoggetto chiamato “[OSCURATO:PERSONA]”, sia alla figura del “contabile” – non fornivanoelementi idonei a stabilire con chiarezza se si trattasse della stessa persona, néche tale soggetto coincidesse con l’imputato. Nella conversazione del 7 aprile2011, ritenuta significativa dalla Pubblica accusa, in realtà gli interlocutoriPanuccio e [OSCURATO:PERSONA], nel fare riferimento al “cugino (n.d.r. di [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]”e al “contabile” sembravano distinguere tra più figure, trattandole come soggettidistinti, elemento che indeboliva l’ipotesi di un’identificazione univoca. Dal tenoredella conversazione i colloquianti da un canto tratteggiavano con disprezzo lafigura del contabile («coso lordo, indegno di tutte le maniere»), mentreriservavano parole elogiative del cugino di [OSCURATO:PERSONA] («vostro cugino [OSCURATO:PERSONA] ce nevogliono duemila di quegli altri»).La puntuale analisi di tutte le conversazioni evidenziava, inoltre, elementiconcreti d’incompatibilità tra il soggetto evocato nelle conversazioni e la figuradell’imputato. Infatti, nella conversazione del 6 aprile 2011 “il contabile” è postoin collegamento con una macelleria («tu sei il contabile dei miei coglioni, tu fai lamacelleria, tu fai il negozio lì e io vengo e ti ammazzo (…)», mentre dagliaccertamenti anagrafici non risultava che [OSCURATO:PERSONA] svolgesse tale attività.Ulteriore rilievo era stato attribuito alla rilettura da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] diprimo grado della stessa conversazione, anche alla luce delle difformità rispettoalle trascrizioni originarie, che aveva inevitabilmente inciso sul significatocomplessivo dei dialoghi, ridimensionando il valore di alcuni passaggi ritenutiinizialmente più significativi: era infatti emerso il riferimento al nome dibattesimo ([OSCURATO:PERSONA]) del figlio del “contabile”, mentre l’imputato non aveva figlidi sesso maschile con quel nome. Analogamente, l’età avanzata (circa 75-76anni) riferita al “contabile” nelle intercettazioni non era ritenuta compatibile conquella dell’imputato all’epoca dei fatti. Divergenze erano altresì evidenziate sottoil profilo della provenienza geografica, poiché il soggetto indicato nei dialoghiappariva collegato alla “fascia ionica”, mentre l’imputato risulta stabilmenteresidente in Taurianova, senza elementi sulla scorta dei quali fosse possibilecollocarlo, anche temporaneamente, in quel diverso contesto territoriale.Il Tribunale aveva inoltre rilevato come neppure il riferimento al rapporto diparentela con [OSCURATO:PERSONA] della persona di cui si parlava nelle conversazioni,valorizzato dall’accusa come possibile elemento identificativo del “contabile”,assumesse portata decisiva: tale dato, infatti, era stato ritenuto parziale e nonadeguatamente approfondito, non essendo stati svolti accertamenti idonei averificare la possibile esistenza di altri soggetti con lo stesso nome “[OSCURATO:PERSONA]” legatida analoghi rapporti familiari con [OSCURATO:PERSONA].Infine, i contenuti delle conversazioni intercettate erano limitati a espressionidi giudizio o apprezzamento, senza indicazioni puntuali su comportamenti o ruoliconcretamente riferibili all’imputato, al di là del riferimento a non meglioindividuate «ambasciate»; ciò che aveva altresì determinato anche l’assoluzioneper la condotta estorsiva di cinquanta euro ai danni di tale Cenzo, contestata aNatale Feo al capo 11) dell’imputazione.Conclusivamente, il Tribunale aveva ritenuto che il quadro probatorio fossecaratterizzato da elementi non coerenti tra loro e privi di univocità, da un latoper la presenza di riferimenti identificativi equivoci e dall’altro per l’emersione diveri e propri dati oggettivi incompatibili con la persona dell’imputato. Taleinsieme di circostanze non aveva consentito di attribuire con certezza a Natalemargine di dubbio significativo in ordine alla sua effettiva identificazione neidialoghi intercettati.3. Ciò premesso, va altresì evidenziato che la Corte di assise di appello èpervenuta alla riforma della decisione assolutoria, in primo luogo assolvendo glioneri procedurali imposti per il caso del ribaltamento in appello del giudizioliberatorio di primo grado, chiamando a deporre, ai sensi dell’articolo 603 comma3-bis cod. proc. pen., il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e l’imputata inprocedimento connesso [OSCURATO:PERSONA], e disponendo l’accertamento«dell’eventuale esistenza di altro soggetto a nome [OSCURATO:PERSONA], residente inTaurianova o nei territori limitrofi, nonché acclarare se [OSCURATO:PERSONA] avesse altricugini a nome [OSCURATO:PERSONA], oltre all’odierno imputato».Il giudice di secondo grado ha, quindi, ritenuto che – anche a seguito delsupplemento istruttorio svolto – fosse certa l’identificazione del ricorrente quale«[OSCURATO:PERSONA] cugino di [OSCURATO:PERSONA]» di cui si parla nella conversazione del 7 aprile e che,pur non potendosi attribuire a Feo il ruolo di contabile del sodalizio, egli ne eracertamente partecipe poiché gli interlocutori affermavano che egli fosse colui cheera disponibile a portare le ambasciate, compito che sarebbe stato svolto conriserbo e serietà («se ci deve fare l’ambasciata la fa e sta zitto!»).4. Tanto premesso, venendo ai motivi di ricorso, ritiene il Collegio che sonocertamente fondate le censure del ricorrente, che si appuntano a vario titolo sullaviolazione dell'obbligo di motivazione "rafforzata".4.1. Non è superfluo richiamare la giurisprudenza di legittimitàche, anche nella sua composizione più autorevole, ha da tempo chiarito che «Intema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente ladecisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio,alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevantiargomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragionidella relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma delprovvedimento impugnato» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231679 - 01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv.262907 - 01, ove è stato ulteriormente precisato che il giudice di appello nonpuò «limitarsi a imporre la propria valutazione del compendio probatorio perchépreferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato»).Tale indirizzo s’inserisce nel solco già tracciato da Sez. U, n. 6682 del04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229 - 01, che aveva stabilito che «Quando ledecisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, lamotivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formareun unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità diapprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventualiacquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusionidiverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora egli risolvereil problema della motivazione della sua decisione inserendo nella strutturaargomentativa di quella di primo grado – genericamente richiamata – dellenotazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni edargomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini,sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado,consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quelloulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza noncondivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delledifformi conclusioni».Il principio è stato ribadito da Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018,Troise, Rv. 272430 – 01, che – nel chiarire il perimetro dell’obbligo dirinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.– ha affermato il principio secondo cui «Il giudice d'appello che riformi in sensoassolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovarel'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno resodichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale eadeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusioneadottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva». Inmo t i v a z i o ne s i è p r e c i s a t o c h e v i è u n d i v e r s o a t t e gg i a r s idello standard motivazionale che incombe sul giudice di appello a seconda che siverta nell'ipotesi di overturning di sentenza assolutoria ovvero di condanna,poiché – mentre nella prima ipotesi al giudice d'appello s’impone l'obbligo diargomentare circa la plausibil ità del diverso apprezzamento comel'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizilogici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanentesostenibilità del primo giudizio – per il ribaltamento della sentenza di condanna,invece, quel giudice può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilitàdi ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione ditipo essenzialmente demolitivo [...], purché le stesse siano rigorosamenteancorate «[...] alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettivaconsistenza [...]». Se è vero, quindi, che non sussiste un obbligo di rinnovazionedella prova dichiarativa, è tuttavia richiesta al giudice d'appello unastrutturazione "rigorosa" della motivazione della decisione assolutoria che dia«puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte [...]», essendo necessarioscardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione adottata dalgiudice di primo grado che ha avuto diretto contatto con le fonti di prova. Non èsufficiente, dunque, dissentire dalle argomentazioni della sentenza di primogrado, ma è doveroso riesaminare, «[...] sia pure in sintesi, il materialeprobatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito,per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguataragione delle difformi conclusioni assunte».Infine, si è condivisibilmente affermato che l’obbligo di una motivazionemaggiormente persuasiva prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, previstadall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nellanecessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta lasentenza di primo grado (così Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv.278056 – 01, in motivazione. Tale obbligo – come è stato opportunamentechiarito – è direttamente proporzionale all'ampiezza delle argomentazioniaddotte a sostegno della decisione riformata (utili si rilevano, sul punto, leindicazioni che si traggono, anche a contrario, da Sez. 6, n. 11732 del23/11/2022, S., Rv. 284472 - 01; Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino,Rv. 269595 – 01).Ad avv iso de l Co l leg io , ne l caso in esame, ta le obb l igo èrimasto certamente inadempiuto sotto il duplice profilo denunciato dal ricorrentedella identificazione dell’imputato come colui di cui si parla nelle conversazionitra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, della condotta di partecipe come messa adisposizione del sodalizio delle proprie energie criminali.4.2. Quanto al primo profilo, colgono nel segno le censure difensive.A fronte di una certosina analisi di tutte le conversazioni ritenute dallaPubblica accusa utili a delineare la figura di [OSCURATO:PERSONA] quale “contabile” della‘ndrina [OSCURATO:PERSONA] e dell’indicazione dell’equivocità dell’individuazione dell’imputatocome della persona di cui i colloquianti parlavano attribuendogli un ruolo dipartecipe del sodalizio, la Corte di appello è pervenuta all’opposto esito con unamotivazione assertiva e manifestamente illogica.Infatti, da un canto – condividendo l’insufficienza dei dati emergenti dalleinvestigazioni sino a quel momento svolte – ha ritenuto indispensabilel’accertamento istruttorio volto a verificare se vi fossero altri cugini di [OSCURATO:PERSONA] anome [OSCURATO:PERSONA] (intendendosi tanto il cognome, quanto il nome di battesimo);dall’altro – pur avendo gli investigatori fornito una risposta parziale, ossialimitata all’assenza di altri cugini di [OSCURATO:PERSONA] omonimi all’imputato, senza invecesvolgere ulteriori accertamenti sulla presenza di soggetti con il nome dibattesimo “[OSCURATO:PERSONA]” – ha concluso che tale dato istruttorio garantisse la certezzadell’identificazione dell’odierno imputato come colui che era menzionato nelleconversazioni.Né il dubbio è stato in alcun modo superato attraverso la valorizzazione dellaconversazione del 5 aprile 2011 nella quale [OSCURATO:PERSONA], rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA], fariferimento a quanto, a suo dire, aveva «combinato quello storto di vostro cuginoNatale». Ciò in quanto, oltre alla già evidenziata apoditticità dell’affermazionesecondo cui il [OSCURATO:PERSONA] cui gli interlocutori fanno riferimento sia proprio l’odiernoricorrente, la Corte territoriale non ha adeguatamente chiarito il percorso logicoin virtù del quale la stringata conversazione in parola sarebbe indicativa del ruolosvolto dal “cugino [OSCURATO:PERSONA]”, per avere chiesto cinquanta euro a [OSCURATO:PERSONA] in virtùdel “servizio” di guardiania che esercitava sul terreno dove quest’ultimo avevapreso la legna (condotta estorsiva dalla quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto) e,soprattutto, non ha reso omogenea tale informazione con il ruolo che essa stessaha attribuito a Feo, ossia quella di “latore di ambasciate”.4.3. Tali considerazioni introducono al secondo profilo di censura, riguardo alquale va richiamata la costante interpretazione di questa Corte regolatricesecondo cui la condotta di partecipazione a un'associazione mafiosa è riferibile acolui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessutoorganizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza,un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato partecipaalla associazione, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento deicomuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889;Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 5, n. 32020 del16/03/2018, Capraro, Rv. 273571; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 269207; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418).Detta partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali,sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomenodella criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenzanel senso indicato, purché si tratti di elementi gravi e precisi (tra i quali,esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e"prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", lacommissione di delitti scopo, oltre a molteplici, e però significativifacta concludentia) idonei, senza alcun automatismo probatorio a dare la sicuradimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento,peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n.33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670).La success iva g iur i sprudenza d i questa Corte ha, tut tav ia ,escluso l'indispensabilità degli indici quali l'investitura formale o la commissionedi reati fine, sottolineando che ciò che rileva ai fini dell'integrazione dellapartecipazione ad associazione mafiosa è solo la stabile ed organicacompenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, davalutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria degli elementirivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso che possono emergereanche da s ign i f i cat iv i facta conc ludent ia (Sez. 4, n. 11470 de l09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703 - 02; Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018,Capraro, Rv. 273571; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269207). Al fine della valutazione dell'appartenenza, assume, quindi, assolutadecisività la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia«apporto concreto», sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vitadell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo concarattere di stabilità.Come hanno sottolineato le Sezioni Unite (Sez. U, n. 36958 del27/5/2021, Modaffari), è evidente che la verifica centrale per la configurabilità diuna condotta di partecipazione mafiosa si muove sul piano probatorio: è solosulla scorta delle evidenze disponibili che sarà possibile valutare se, per lecaratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessutocriminale abbia generato o meno un'effettiva "messa a disposizione”.Tanto premesso in diritto, milita nel senso dell’inadempimento dell’obbligo difornire una motivazione maggiormente persuasiva l’indubbia completezza dellasentenza di primo grado come riportata in premessa, ove raffrontata a quella diappello.Il vizio di motivazione, segnalato e sussistente, attiene, come chiarito allamotivazione – stringata, assertiva e manifestamente illogica – delle dueconversazioni, quella n. 574 del 5 aprile e n. 638 del 7 aprile, poste afondamento dell’overturning sfavorevole attraverso un duplice salto logico, ossiadapprima quello di ritenere il ricorrente certamente identificato anche sulla basedelle conversazioni nelle quali si parla del contabile, salvo a ritenere che egli inrealtà non svolgesse tale ruolo in seno al gruppo criminale, bensì quello di latoredi ambasciate, ruolo inferito da una conversazione che riguardava, invece,l’asserito ruolo di guardiania dei terreni e che è stata a tal punto equivoca dacondurre il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado all’assoluzione, rimasta incontestata,dell’imputato dal reato di estorsione che su tale captazione era fondata.5. Le considerazioni sin qui svolte valgono a mettere in luce il riscontratoinsanabile vizio motivazionale e impongono, come preannunciato, l’annullamentodella sentenza senza rinvio per non aveve l'imputato commesso il fatto.Dall'annullamento senza rinvio consegue che nulla è dovuto, quanto alregolamento delle spese, nei riguardi della parte civile Comune di Taurianova. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l'imputato commessoil fatto.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32098/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris