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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 16400/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza (iscritto al N.R.G. 24731/2023) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68T06 H501H), elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico n. 197, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro GERMANI Davide (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62A13 L424T), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente - avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Trieste cron. n. 2653/2023, nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1196/2023, depositata il 15 novembre 2023, comunicata in pari data; Regolamento di competenza – Incompetenza territoriale del Giudice di Pace R.G.N. 24731/23 C.C.29/5/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; vistol’atto di rinuncia al regolamento di competenza del 27 marzo 2024, notificato il 27 marzo 2024; lettele conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso depositato il 21 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] adiva il Giudice di Pace di Trieste, chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione del contratto di vendita di un piede motore destro usato, marca Evinrude 225, concluso via internet il 3 agosto 2022 con [OSCURATO:PERSONA], per inadempimento del venditore, con la sua condanna al risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito di Trieste, in favore del Giudice di Pace di Roma, quale luogo di residenza del convenuto, non trattandosi di controversia attinente alla tutela del consumatore, e nel merito chiedeva il rigetto delle domande proposte per la loro infondatezza in fatto e in diritto.

Quindi, il Giudice di Pace adito, con l’ordinanza di cui in epigrafe, rigettava la sollevata eccezione di incompetenza territoriale. 2.– Avverso l’ordinanza di rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale ha proposto istanza per regolamento di competenza, articolata in due motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito, con memoria difensiva, l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. 3.– Quindi, con l’atto evocato in epigrafe, il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

Il Pubblico Ministero ha presentato memoria, con cui ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 20 c.p.c. nonché dell’art. 1498 c.c., per avere il Giudice di Pace mancato di tenere conto della circostanza che il pagamento differito (rispetto alla consegna del bene) doveva avvenire presso il domicilio del venditore, che avrebbe costituito criterio di collegamento per stabilire la competenza territoriale, sicché si sarebbe radicata la competenza del Giudice di Pace di Roma. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la nullità del provvedimento per difetto assoluto di motivazione, per avere omesso il Giudice di Pace qualsiasi riferimento utile a consentire la ricostruzione dell’iter logico- giuridico seguito per addivenire al rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale. 3.– Sennonché, come anzidetto, con atto del 27 marzo 2024, notificato il 27 marzo 2024, il ricorrente ha rinunciato al giudizio.

Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del procedimento per regolamento di competenza, con la condanna alle spese come in dispositivo della parte che vi ha dato causa.

Per effetto della rinuncia, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il procedimento per regolamento di competenza e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 910,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza (iscritto al N.R.G. 24731/2023) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68T06 H501H), elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico n. 197, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro GERMANI Davide (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62A13 L424T), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente - avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Trieste cron. n. 2653/2023, nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1196/2023, depositata il 15 novembre 2023, comunicata in pari data; Regolamento di competenza – Incompetenza territoriale del Giudice di Pace R.G.N. 24731/23 C.C.29/5/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; vistol’atto di rinuncia al regolamento di competenza del 27 marzo 2024, notificato il 27 marzo 2024; lettele conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso depositato il 21 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] adiva il Giudice di Pace di Trieste, chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione del contratto di vendita di un piede motore destro usato, marca Evinrude 225, concluso via internet il 3 agosto 2022 con [OSCURATO:PERSONA], per inadempimento del venditore, con la sua condanna al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito di Trieste, in favore del Giudice di Pace di Roma, quale luogo di residenza del convenuto, non trattandosi di controversia attinente alla tutela del consumatore, e nel merito chiedeva il rigetto delle domande proposte per la loro infondatezza in fatto e in diritto. Quindi, il Giudice di Pace adito, con l’ordinanza di cui in epigrafe, rigettava la sollevata eccezione di incompetenza territoriale. 2.– Avverso l’ordinanza di rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale ha proposto istanza per regolamento di competenza, articolata in due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito, con memoria difensiva, l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. 3.– Quindi, con l’atto evocato in epigrafe, il ricorrente ha rinunciato al ricorso. Il Pubblico Ministero ha presentato memoria, con cui ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 20 c.p.c. nonché dell’art. 1498 c.c., per avere il Giudice di Pace mancato di tenere conto della circostanza che il pagamento differito (rispetto alla consegna del bene) doveva avvenire presso il domicilio del venditore, che avrebbe costituito criterio di collegamento per stabilire la competenza territoriale, sicché si sarebbe radicata la competenza del Giudice di Pace di Roma. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la nullità del provvedimento per difetto assoluto di motivazione, per avere omesso il Giudice di Pace qualsiasi riferimento utile a consentire la ricostruzione dell’iter logico- giuridico seguito per addivenire al rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale. 3.– Sennonché, come anzidetto, con atto del 27 marzo 2024, notificato il 27 marzo 2024, il ricorrente ha rinunciato al giudizio. Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del procedimento per regolamento di competenza, con la condanna alle spese come in dispositivo della parte che vi ha dato causa. Per effetto della rinuncia, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015). P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il procedimento per regolamento di competenza e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 910,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
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