CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2026
Cassazione n. 20197/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella qualità di amministratore di fatto e di effettivo dominus della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita il 20 giugno 2013. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando, con tre motivi, violazioni di legge e vizi motivazionali in punto di riconoscimento al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della società fallita e in punto di dosimetria della pena applicatagli. 3. Il ricorso è infondato ma non inammissibile. 4.1. Con l'indicazione degli elementi fattuali, riportati alle pagg. 19 e 20 della sentenza impugnata, deponenti per il consapevole ruolo gestorio svolto dal ricorrente nell'ambito della [OSCURATO:SOCIETA]., della quale era stato anche socio per una quota pari al 99% fino al 30 luglio 2010, ossia fino a pochi giorni prima della sottoscrizione dell"investimento' ritenuto distrattivo di risorse patrimoniali societarie, la Corte di appello si è attenuta alle indicazioni direttive di questa Corte secondo cui è amministratore di fatto della società fallita, e come tale risponde del delitto di bancarotta fraudolenta, colui che, sulla base di indici sintomatici, risulti organicamente inserito nell'assetto gestionale societario, con funzioni direttive nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale e in posizione assolutamente preminente rispetto ad altre figure dotate di poteri gestori (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 01) 4.2. La non manifesta infondatezza del ricorso, quanto agli assorbenti primo e secondo motivo, consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione ed impone il rilievo delle cause di non punibilità, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., e la conseguente loro dichiarazione (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266): nella specie la prescrizione del reato contestato all'imputato, maturata il 22 febbraio 2026, pur tenuto conto delle sospensioni del relativo corso. 5. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza ri P.Q.M