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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 06603/2026

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6 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20581/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], Giulia [OSCURATO:PERSONA], Giorgio [OSCURATO:PERSONA] e Tommaso [OSCURATO:PERSONA], eredi di Paolo [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro -controricorrente - nonché contro -intimato - avverso la sentenza n. 3495 /20 2 2 de l la Corte d’Appello di Roma, depositatail 20 . 5 . 20 2 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.2.2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose azione revocatoria ordinaria (artt. 2901 e ss. c.c.) per chiedere che fosse dichiarata inefficace nei suoi confronti la vendita immobiliare stipulata dal suo debitore, [OSCURATO:PERSONA], con l’acquirente [OSCURATO:PERSONA].

Il processo,interrotto per il sopravvenuto fallimento del convenuto [OSCURATO:PERSONA], venne riassunto ad iniziativa dell’attore e successivamente intervenne nel processo la curatrice del fallimento, facendo propria la domanda del singolo creditore.

Il Tribunale di Roma accolse la domanda con sentenza che venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA] , successivamente deceduto, sicché l’impugnazione fu coltivata dai suoi eredi.

Instauratosi nuovamente il contraddittorio con l’attiva partecipazione della curatrice del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e in dichiarata contumacia di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Roma rigettò il gravame.

Contro la sentenza della corte territorialegli eredi di [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione articolato in seimotivi.

Il fallimentosi è difeso con controricorso , illustrato anche con memoriadepositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso sidenunciano«violazione e falsa applicazione dell’art . 2901, comma 3 , c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Roma escluso l’operatività dell’esenzione da revocatoria dell’atto di compravendita per cui è causa malgrado sussistessero tutti i presupposti all’uopo necessari».

I ricorrenti invocano la norma – che connota l’azione revocatoria ordinaria e la distingue da quella concorsuale – secondo cui «Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto» (art. 2901, comma 3, c.c.).

In questo caso, oggetto di revocatoria non è un pagamento, ma la vendita di un immobile e, tuttavia, i ricorrenti ritengono applicabile quella norma perché il prezzo della compravendita venne destinato, in parte, al pagamentodei creditori del venditore.

L’immobile era stato, infatti,pignorato dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] (ma per un credito diverso da quello a tutela del quale venne poi promossa l’azione revocatoria)e il prezzo della vendita servì da provvista per la conversione del pignoramento(art. 495 c.p.c.).

La corte d’appello ha ritenuto inapplicabile nel caso di specie l’art.2901, comma 3, c.c., in quanto nella compravendita era stato «inserito un accollo per rate di mutuo ancora da scadere», sicché la relativa parte del prezzo non era stata destinata all’adempimento di un «debito scaduto».

I ricorrenti ritengono errata tale decisione, invocando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’esenzione dalla revocatoria si applicherebbe anche laddove il prezzo della compravendita sia andato solo «in parte» ad estinguere debiti scaduti e purché l’alienazione del bene fosse l’unico mezzo disponibile per adempiere. 1.1.Il motivo è in fondat o .

La possibilità di estendere alla vendita di un bene immobile l’esenzione dalla revocatoria ordinaria prevista dal codice civile per «l’adempimento di un debito scaduto» presuppone l’accertamento di una rigorosa strumentalità tra vendita e adempimento, tale per cui, da un lato,l’adempimento non sarebbe stato possibile in altro modo e, dall’altro lato, l’intero prezzo sia stato destinato al pagamento di debiti scaduti.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza più recente (Cass. nn. 2552/2023; 8992/2020), superando un precedente orientamentoche stimava sufficiente l’utilizzo per il pagamento di debiti scaduti anche di una parte soltanto del prezzo della compravendita, salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore avesse disposto della somma residua (Cass. nn. 7747/2016; 14457/2009; 11051/2009; 16756/2006).

In effetti, si deve rilevare che, per la parte di prezzo eccedente quella usata per pagare debiti scaduti, la vendita di un bene immobiledetermina una trasformazione del patrimonio del debitore,il quale si ritrova ad essere titolare, in vece che del bene, di una somma di denaro .

Ciò posto, i l più risalente orientamento– in quanto basato sull’assunto che la vendita con parziale destinazione del prezzo al pagamento di debiti scaduti non sia un atto di disposizione pregiudizievole per il creditore – si rivela in contrasto con il costante insegnamento di questa Corte, secondo cui anche la variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore arreca pregiudizio al creditore, laddove essa renda più facile l’elusione della responsabilità patrimoniale e più arduala soddisfazione del titolare del diritto di credito ( v., ex multis , Cass . nn. 20232/2023; 16221/2019; 1902/2015; 26151/2014).

Del resto, a ben vedere, l’esenzione dall’azione revocatoria di cui all’art. 2901, comma 3, c.c. non è basata sull’assenza di pregiudizio per gli altri creditori(che invece ben potrebbe esserci, se non ci sono altri beni sui quali questi ultimi possano soddisfarsi), ma soltanto sul principio prior in tempore potior in iure, tipico del diritto civile e derogato, invece, nell’ambito del dirittoconcorsuale (quondam fallimentare), ove prevalgono le norme che, a determinare condizioni, tutelano la par condicio creditorum.

Al di fuori dell’ambito dell’insolvenza dell’impresacommerciale, chi riceve il pagamento di un credito liquido ed esigibileè sempre tutelato dal diritto, a prescindere dal pregiudizio che possano subire altri creditori, anche se dotati di privilegio di grado poziore.

L’analogia con l’ipotesi prevista nell’art.2901, comma 3, c.c., non va dunque cercata nell’assenza di pregiudizio per gli altri creditori (o peril creditore che agisce in revocatoria), bensì nella completa assimilabilità della vendita del bene immobile con il pagamento di debiti scaduti.

E tale assimilabilità non è ravvisabile nel caso in cui il prezzo della compravendita sia destinato solo in parte al pagamentodi debiti scaduti.

Si deve anche rilevare che, una volta che fosse accertata l’effettiva e piena strumentalità tra vendita del bene immobile e pagamento di debiti scaduti, risulterebbe invece superfluo l’accertamento dell’ulteriore requisito della necessarietà della vendita per provvedere al pagamento (ovverosia dell a impossibilità per il venditore di pagare i creditoriin altro modo), trattandosi di requisito estraneo al contenuto della norma di esenzione contenuta nell’art. 2901, comma 3, c.c.

2. Il secondo motivo censura « violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n . 4 , e 111 C ost . per motivazione meramente apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n . 4, c . p . c ., in punto di ravvisata sussistenza dell’eventus damnie dunque della ritenuta revocabilità dell’atto dispositivo impugnato».

Secondo i ricorrenti, la motivazione data dalla corte d’appello all’accertata sussistenza del pregiudizio arrecato al creditore dall’atto di disposizione patrimoniale sarebbe del tutto inconsistente e, quindi,irrispettosa del «minimo costituzionale» al di sotto del quale si ravvisa la violazione del dovere del giudice, di rilevanza costituzionale, di dare conto delle ragioni della decisione assunta per risolvere la lite tra le parti.

2.1. Anche questo motivo è infondato, perché –come del restoin parte riportato nello stesso ricorso – la corte territoriale ha motivato la ritenuta sussistenza dell’eventus damni.

Premesso il dato (del tutto pacifico)che nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] non c’erano altri beni con cui soddisfare i propri creditori, il giudice d’appello ha ritenuto irrilevante il fatto che sul bene immobile fosse pendente un’esecuzione forzata, dato che il trasferimento della proprietàera avvenuto comunque con un contratto privati stico , utilizzando solo parte del prezzo per soddisfare ilcreditor e procedente e quell i interv e nut i e liberare così l’immobile dal pignoramento.

In secondo luogo, è stato evidenziato che il valore di mercato del bene era di molto superiore al prezzo stabilito nella compravendita , circostanza desunta, non solo da una consulenza tecnica d’ufficio esperita in primo grado, ma anche dalla precedente messa in vendita del medesimo immobile ad un prezzo ben più elevato.

Nell’illustrazione del motivo i ricorrenti criticano tale motivazione, in particolare censurando nel merito il contenuto e le risultanze della c.t.u. e mettendo l’accento su un aspetto (spese per riparazioni e migliorie affrontatedall’acquirente), che la corte territoriale ha ritenuto inidoneo a smentire i risultati della consulenza di stima.

Ma al di là di qualsiasi giudizio su lla fondatezza o meno di tali osservazioni, non si può negare che la decisione è motivata con argomenti logici e comprensibili, il che è sufficiente per concludere nel senso dell’infondatezza di un motivo volto a censurare il vizio di nullità della sentenza per violazione, nel suo nucleo essenziale, del dovere del giudice di motivare la decisione adottata.

3. I l terzo motivo prospetta « violazione e falsa applicazione degli artt.2727 e 2729 c . c . nonché degli artt . 115 c.p.c. e116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Roma erroneamente svolto il ragionamento inferenziale, così ritenendo –in difetto dei relativi presupposti –dimostrata la scientia damnidel sig. [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’atto dispositivo per cui è causa».

La Corte d’Appello di Roma, trattandosi di azione revocatoria volta a dichiarare l’inefficacia di un trasferimento di proprietà a titolo oneroso, si è fatta carico dell’accertamento che l’acquirente fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore (art. 2901, comma 1, n. 1, c.c.), ritenendo provato tale presupposto.

I ricorrenti sostengonoche, per giungere a tale risultato, i giudici del merito abbiano violato le norme di legge che regolano l’utilizzo delle presunzioni semplici e il prudente apprezzamento del materiale probatorio disponibile.

3.1. Il motivo è inammissibile, perché, nonostante lo sforzo di presentarlo come diretto a censurare errori di diritto, nella sostanza si riduce a una critica all’accertamento del fatto, che, di per sé, è insindacabile in sede di controllo di legittimità sulla decisione del giudice di merito.

La corte territoriale, ribadendo il giudizio già espresso dal tribunale, ha ritenuto provata la scientia damni (ovverosia la consapevolezza, in capo all’acquirente, del pregiudizio arrecato al creditore [OSCURATO:PERSONA]) sulla base di un ragionamento presuntivofondato, tra l’altro, sulla conoscenza della pendenza dell’esecuzione forzata nella quale il [OSCURATO:PERSONA], già presente come creditorepignorante, aveva cercato di proporre intervento anche per un suo diverso credito ancora in corso di accertamento e non recato da titolo esecutivo.

I ricorrent i, per escludere la rilevanza di questi fatti noti, evidenziano che tale ulteriore credito«era ancora contestato » e che, comunque, nel differenziale tra prezzo versato e ammontare dei crediti da soddisfare nel processo esecutivo residuava « la liquidità per soddisfarlo».

Al di là della preferenza che si voglia attribuire all’un a o all’altrautilizzazione dei fatti noti (che, in quanto tali, non sono in discussione)al fine di risalire alla prova dello stato soggettivo dell’acquirente rispetto al pregiudizio subito dal creditore, si tratta comunque di apprezzamenti che rientrano nella legittima sfera di discrezionalità del giudice del merito.

4. Il quarto motivo denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n . 4 , e 111 C ost . per motivazione meramente apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in punto di ravvisata sussistenza della scientia damnidel sig. [OSCURATO:PERSONA] e dunque della ritenuta revocabilità dell’atto dispositivo impugnato».

Si ripete la censura alla medesima parte della sentenza impugnata con il precedente motivo (scientia damni ), questa volta sub speciedi vizio assoluto di motivazione.

4.1. L’infondatezza del motivo emerge già da quanto precedentemente esposto sub 3.1., dal momen to che si è già dato conto del nucleo essenziale della motivazione con cui la corte territoriale ha giustificato l’accertata conoscenza, in capo all’acquirente, del pregiudizio arrecato al terzo creditore del venditore.

Si può qui aggiungere che la motivazione è arricchita anche da altri argomenti (accollo del mutuo da parte dell’acquirente, rinuncia all’ipoteca legale, conoscenza acquisita tra le parti durante le trattative per la compravendita) che possono avere o non avere valore rafforzativo di quel nucleo essenziale, ma che certo non ne fanno venire meno i connotati di motivazione effettiva ed esistente e, quindi, insindacabile in sede di legittimità.

5. Il quinto motivo si duole di una pretesa « violazione e falsa applicazione degli artt.2901 e 2902 c . c ., dell’art . 66 legge fall. e dell’art. 99 c . p . c ., in relazione all’art. 360, comma 1, n . 3, c.p.c., nella misura in cui la corte d’appello, nel confermare l’accoglimento dell’azione revocatoria effettuato dal tribunale, non ha limitato l’esito favorevole conseguibile dalla massa fallimentare al credito originariamente azionato dal sig. [OSCURATO:PERSONA]; -in subordine, questione di legittimità costituzionale per contrasto dell’art. 66 legge fall. con gli artt. 3 e 24 Cost.».

I ricorrenti sostengono che, poiché l’azione revocatoria era stata inizialmente esperita dal singolo creditore, gli effetti delsuo accoglimento dovrebbero essere limitati alla rimozione del pregiudizio da questi subito, nonostante il successivo intervento del curatore fallimentare del venditore, divenuto unico legittimato attivoai sensi degli art. 66 legge fall . 5.1.Il motivo è infondato.

È pur vero che, quando il curatore subentra nel processo avviato dal singolo creditore accetta la causa nello stato in cui si trova ed esercita un’azione che già esiste nella massa fallimentare; non quindi un’azione nuova, ma un’azione che si identifica con quella che lo stesso creditore ha esperito prima del fallimento (Cass.

S.u. n. 29420 /20 08 ; Cass. n n . 17544/2018; 5586/2015;12513/2009).

Tuttavia, è anche vero che «solo in un senso il subentro comporta un mutamento dei termini della causa, in quanto la domanda d’inopponibilità dell’atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha promosso l’azione, viene a essere automaticamente estesa a beneficio della intera massa dei creditori concorrenti».

In altri termini, «l’esigenza di tutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificato all’origine la proposizione della domanda, non viene meno ma resta assorbita in quella della massa che la ricomprende»(Cass. n. 6795/2023).

Si tratta di una conseguenza in trinseca all’attribuzione della legittimazione attiva esclusiva al curatore, il quale mai potrebbe agire nell’interesse di un singolo creditore, ma agisce sempre nell’interesse della massa dei creditori concorsuali.

Né in questo mutamento degli effetti dell’accoglimento dell’azione revocatoria si può ravvisare una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni analoghe , essendo inerente al sistema che il regime di stabilità degli atti di disposizion e compiuti dall’imprenditore commerciale assoggettabile a fallimento (oggi a liquidazione giudiziale) o a procedure concorsuali analoghe siadifferenziato rispetto al regime vigente per gli atti compiuti da altri soggetti.

6. Infine, con il sesto motivo, si prospettano «violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n . 4 , e 111 C ost . per motivazione meramente apparente, nella parte in cui la Corte d’Appello di Roma ha condannato gli eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite, liquidandole al massimo del tariffario».

I ricorrenti si dolgono, non della loro condanna alla rifusione delle spese di lite in quanto parte soccombente, bensì della liquidazione di tali spese nella misura tabellare massima, ritenendo la decisione, anche sotto questo aspetto, priva di idonea motivazione.

6.1. Il motivo è inammissibile, innanzitutto perché non viene nemmeno prospettata l’assenza totale di motivazione, ma si afferma soltanto che la motivazione sarebbe «inidonea a fungere da adeguatosupporto alla statuizione fornita».

In secondo luogo, i ricorrenti travisano la motivazione, laddove prospettano una «sanzione» nei loro confronti per avere utilizzato la discussione orale davanti al collegio, mentre la corte d’appello – valorizzando questo a spetto al fine della liquidazione delle spese – non ha inteso sanzionare la parte soccombente, bensì remunerare la parte vittoriosa anche per tale «ulteriore cospicuo impegno».

Infine, la liquidazione delle spese di lite da parte del giudice del merito rientra nella sua piena e insindacabile discrezionalità, finché contenuta entro i limiti minimi e massimi tabellari, come pacificamente avvenuto nel caso di specie (Cass.nn. 28749/2025; 33642/2024).

7. Rigettato, complessivamente, il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

8. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M La Corte: rigetta il ricorso; condanna iricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000, per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20581/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], Giulia [OSCURATO:PERSONA], Giorgio [OSCURATO:PERSONA] e Tommaso [OSCURATO:PERSONA], eredi di Paolo [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro -controricorrente - nonché contro -intimato - avverso la sentenza n. 3495 /20 2 2 de l la Corte d’Appello di Roma, depositatail 20 . 5 . 20 2 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.2.2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose azione revocatoria ordinaria (artt. 2901 e ss. c.c.) per chiedere che fosse dichiarata inefficace nei suoi confronti la vendita immobiliare stipulata dal suo debitore, [OSCURATO:PERSONA], con l’acquirente [OSCURATO:PERSONA]. Il processo,interrotto per il sopravvenuto fallimento del convenuto [OSCURATO:PERSONA], venne riassunto ad iniziativa dell’attore e successivamente intervenne nel processo la curatrice del fallimento, facendo propria la domanda del singolo creditore. Il Tribunale di Roma accolse la domanda con sentenza che venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA] , successivamente deceduto, sicché l’impugnazione fu coltivata dai suoi eredi. Instauratosi nuovamente il contraddittorio con l’attiva partecipazione della curatrice del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e in dichiarata contumacia di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Roma rigettò il gravame. Contro la sentenza della corte territorialegli eredi di [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione articolato in seimotivi. Il fallimentosi è difeso con controricorso , illustrato anche con memoriadepositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso sidenunciano«violazione e falsa applicazione dell’art . 2901, comma 3 , c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Roma escluso l’operatività dell’esenzione da revocatoria dell’atto di compravendita per cui è causa malgrado sussistessero tutti i presupposti all’uopo necessari». I ricorrenti invocano la norma – che connota l’azione revocatoria ordinaria e la distingue da quella concorsuale – secondo cui «Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto» (art. 2901, comma 3, c.c.). In questo caso, oggetto di revocatoria non è un pagamento, ma la vendita di un immobile e, tuttavia, i ricorrenti ritengono applicabile quella norma perché il prezzo della compravendita venne destinato, in parte, al pagamentodei creditori del venditore. L’immobile era stato, infatti,pignorato dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] (ma per un credito diverso da quello a tutela del quale venne poi promossa l’azione revocatoria)e il prezzo della vendita servì da provvista per la conversione del pignoramento(art. 495 c.p.c.). La corte d’appello ha ritenuto inapplicabile nel caso di specie l’art.2901, comma 3, c.c., in quanto nella compravendita era stato «inserito un accollo per rate di mutuo ancora da scadere», sicché la relativa parte del prezzo non era stata destinata all’adempimento di un «debito scaduto». I ricorrenti ritengono errata tale decisione, invocando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’esenzione dalla revocatoria si applicherebbe anche laddove il prezzo della compravendita sia andato solo «in parte» ad estinguere debiti scaduti e purché l’alienazione del bene fosse l’unico mezzo disponibile per adempiere. 1.1.Il motivo è in fondat o . La possibilità di estendere alla vendita di un bene immobile l’esenzione dalla revocatoria ordinaria prevista dal codice civile per «l’adempimento di un debito scaduto» presuppone l’accertamento di una rigorosa strumentalità tra vendita e adempimento, tale per cui, da un lato,l’adempimento non sarebbe stato possibile in altro modo e, dall’altro lato, l’intero prezzo sia stato destinato al pagamento di debiti scaduti. In tal senso si è espressa la giurisprudenza più recente (Cass. nn. 2552/2023; 8992/2020), superando un precedente orientamentoche stimava sufficiente l’utilizzo per il pagamento di debiti scaduti anche di una parte soltanto del prezzo della compravendita, salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore avesse disposto della somma residua (Cass. nn. 7747/2016; 14457/2009; 11051/2009; 16756/2006). In effetti, si deve rilevare che, per la parte di prezzo eccedente quella usata per pagare debiti scaduti, la vendita di un bene immobiledetermina una trasformazione del patrimonio del debitore,il quale si ritrova ad essere titolare, in vece che del bene, di una somma di denaro . Ciò posto, i l più risalente orientamento– in quanto basato sull’assunto che la vendita con parziale destinazione del prezzo al pagamento di debiti scaduti non sia un atto di disposizione pregiudizievole per il creditore – si rivela in contrasto con il costante insegnamento di questa Corte, secondo cui anche la variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore arreca pregiudizio al creditore, laddove essa renda più facile l’elusione della responsabilità patrimoniale e più arduala soddisfazione del titolare del diritto di credito ( v., ex multis , Cass . nn. 20232/2023; 16221/2019; 1902/2015; 26151/2014). Del resto, a ben vedere, l’esenzione dall’azione revocatoria di cui all’art. 2901, comma 3, c.c. non è basata sull’assenza di pregiudizio per gli altri creditori(che invece ben potrebbe esserci, se non ci sono altri beni sui quali questi ultimi possano soddisfarsi), ma soltanto sul principio prior in tempore potior in iure, tipico del diritto civile e derogato, invece, nell’ambito del dirittoconcorsuale (quondam fallimentare), ove prevalgono le norme che, a determinare condizioni, tutelano la par condicio creditorum. Al di fuori dell’ambito dell’insolvenza dell’impresacommerciale, chi riceve il pagamento di un credito liquido ed esigibileè sempre tutelato dal diritto, a prescindere dal pregiudizio che possano subire altri creditori, anche se dotati di privilegio di grado poziore. L’analogia con l’ipotesi prevista nell’art.2901, comma 3, c.c., non va dunque cercata nell’assenza di pregiudizio per gli altri creditori (o peril creditore che agisce in revocatoria), bensì nella completa assimilabilità della vendita del bene immobile con il pagamento di debiti scaduti. E tale assimilabilità non è ravvisabile nel caso in cui il prezzo della compravendita sia destinato solo in parte al pagamentodi debiti scaduti. Si deve anche rilevare che, una volta che fosse accertata l’effettiva e piena strumentalità tra vendita del bene immobile e pagamento di debiti scaduti, risulterebbe invece superfluo l’accertamento dell’ulteriore requisito della necessarietà della vendita per provvedere al pagamento (ovverosia dell a impossibilità per il venditore di pagare i creditoriin altro modo), trattandosi di requisito estraneo al contenuto della norma di esenzione contenuta nell’art. 2901, comma 3, c.c. 2. Il secondo motivo censura « violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n . 4 , e 111 C ost . per motivazione meramente apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n . 4, c . p . c ., in punto di ravvisata sussistenza dell’eventus damnie dunque della ritenuta revocabilità dell’atto dispositivo impugnato». Secondo i ricorrenti, la motivazione data dalla corte d’appello all’accertata sussistenza del pregiudizio arrecato al creditore dall’atto di disposizione patrimoniale sarebbe del tutto inconsistente e, quindi,irrispettosa del «minimo costituzionale» al di sotto del quale si ravvisa la violazione del dovere del giudice, di rilevanza costituzionale, di dare conto delle ragioni della decisione assunta per risolvere la lite tra le parti. 2.1. Anche questo motivo è infondato, perché –come del restoin parte riportato nello stesso ricorso – la corte territoriale ha motivato la ritenuta sussistenza dell’eventus damni. Premesso il dato (del tutto pacifico)che nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] non c’erano altri beni con cui soddisfare i propri creditori, il giudice d’appello ha ritenuto irrilevante il fatto che sul bene immobile fosse pendente un’esecuzione forzata, dato che il trasferimento della proprietàera avvenuto comunque con un contratto privati stico , utilizzando solo parte del prezzo per soddisfare ilcreditor e procedente e quell i interv e nut i e liberare così l’immobile dal pignoramento. In secondo luogo, è stato evidenziato che il valore di mercato del bene era di molto superiore al prezzo stabilito nella compravendita , circostanza desunta, non solo da una consulenza tecnica d’ufficio esperita in primo grado, ma anche dalla precedente messa in vendita del medesimo immobile ad un prezzo ben più elevato. Nell’illustrazione del motivo i ricorrenti criticano tale motivazione, in particolare censurando nel merito il contenuto e le risultanze della c.t.u. e mettendo l’accento su un aspetto (spese per riparazioni e migliorie affrontatedall’acquirente), che la corte territoriale ha ritenuto inidoneo a smentire i risultati della consulenza di stima. Ma al di là di qualsiasi giudizio su lla fondatezza o meno di tali osservazioni, non si può negare che la decisione è motivata con argomenti logici e comprensibili, il che è sufficiente per concludere nel senso dell’infondatezza di un motivo volto a censurare il vizio di nullità della sentenza per violazione, nel suo nucleo essenziale, del dovere del giudice di motivare la decisione adottata. 3. I l terzo motivo prospetta « violazione e falsa applicazione degli artt.2727 e 2729 c . c . nonché degli artt . 115 c.p.c. e116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Roma erroneamente svolto il ragionamento inferenziale, così ritenendo –in difetto dei relativi presupposti –dimostrata la scientia damnidel sig. [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’atto dispositivo per cui è causa». La Corte d’Appello di Roma, trattandosi di azione revocatoria volta a dichiarare l’inefficacia di un trasferimento di proprietà a titolo oneroso, si è fatta carico dell’accertamento che l’acquirente fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore (art. 2901, comma 1, n. 1, c.c.), ritenendo provato tale presupposto. I ricorrenti sostengonoche, per giungere a tale risultato, i giudici del merito abbiano violato le norme di legge che regolano l’utilizzo delle presunzioni semplici e il prudente apprezzamento del materiale probatorio disponibile. 3.1. Il motivo è inammissibile, perché, nonostante lo sforzo di presentarlo come diretto a censurare errori di diritto, nella sostanza si riduce a una critica all’accertamento del fatto, che, di per sé, è insindacabile in sede di controllo di legittimità sulla decisione del giudice di merito. La corte territoriale, ribadendo il giudizio già espresso dal tribunale, ha ritenuto provata la scientia damni (ovverosia la consapevolezza, in capo all’acquirente, del pregiudizio arrecato al creditore [OSCURATO:PERSONA]) sulla base di un ragionamento presuntivofondato, tra l’altro, sulla conoscenza della pendenza dell’esecuzione forzata nella quale il [OSCURATO:PERSONA], già presente come creditorepignorante, aveva cercato di proporre intervento anche per un suo diverso credito ancora in corso di accertamento e non recato da titolo esecutivo. I ricorrent i, per escludere la rilevanza di questi fatti noti, evidenziano che tale ulteriore credito«era ancora contestato » e che, comunque, nel differenziale tra prezzo versato e ammontare dei crediti da soddisfare nel processo esecutivo residuava « la liquidità per soddisfarlo». Al di là della preferenza che si voglia attribuire all’un a o all’altrautilizzazione dei fatti noti (che, in quanto tali, non sono in discussione)al fine di risalire alla prova dello stato soggettivo dell’acquirente rispetto al pregiudizio subito dal creditore, si tratta comunque di apprezzamenti che rientrano nella legittima sfera di discrezionalità del giudice del merito. 4. Il quarto motivo denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n . 4 , e 111 C ost . per motivazione meramente apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in punto di ravvisata sussistenza della scientia damnidel sig. [OSCURATO:PERSONA] e dunque della ritenuta revocabilità dell’atto dispositivo impugnato». Si ripete la censura alla medesima parte della sentenza impugnata con il precedente motivo (scientia damni ), questa volta sub speciedi vizio assoluto di motivazione. 4.1. L’infondatezza del motivo emerge già da quanto precedentemente esposto sub 3.1., dal momen to che si è già dato conto del nucleo essenziale della motivazione con cui la corte territoriale ha giustificato l’accertata conoscenza, in capo all’acquirente, del pregiudizio arrecato al terzo creditore del venditore. Si può qui aggiungere che la motivazione è arricchita anche da altri argomenti (accollo del mutuo da parte dell’acquirente, rinuncia all’ipoteca legale, conoscenza acquisita tra le parti durante le trattative per la compravendita) che possono avere o non avere valore rafforzativo di quel nucleo essenziale, ma che certo non ne fanno venire meno i connotati di motivazione effettiva ed esistente e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. 5. Il quinto motivo si duole di una pretesa « violazione e falsa applicazione degli artt.2901 e 2902 c . c ., dell’art . 66 legge fall. e dell’art. 99 c . p . c ., in relazione all’art. 360, comma 1, n . 3, c.p.c., nella misura in cui la corte d’appello, nel confermare l’accoglimento dell’azione revocatoria effettuato dal tribunale, non ha limitato l’esito favorevole conseguibile dalla massa fallimentare al credito originariamente azionato dal sig. [OSCURATO:PERSONA]; -in subordine, questione di legittimità costituzionale per contrasto dell’art. 66 legge fall. con gli artt. 3 e 24 Cost.». I ricorrenti sostengono che, poiché l’azione revocatoria era stata inizialmente esperita dal singolo creditore, gli effetti delsuo accoglimento dovrebbero essere limitati alla rimozione del pregiudizio da questi subito, nonostante il successivo intervento del curatore fallimentare del venditore, divenuto unico legittimato attivoai sensi degli art. 66 legge fall . 5.1.Il motivo è infondato. È pur vero che, quando il curatore subentra nel processo avviato dal singolo creditore accetta la causa nello stato in cui si trova ed esercita un’azione che già esiste nella massa fallimentare; non quindi un’azione nuova, ma un’azione che si identifica con quella che lo stesso creditore ha esperito prima del fallimento (Cass. S.u. n. 29420 /20 08 ; Cass. n n . 17544/2018; 5586/2015;12513/2009). Tuttavia, è anche vero che «solo in un senso il subentro comporta un mutamento dei termini della causa, in quanto la domanda d’inopponibilità dell’atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha promosso l’azione, viene a essere automaticamente estesa a beneficio della intera massa dei creditori concorrenti». In altri termini, «l’esigenza di tutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificato all’origine la proposizione della domanda, non viene meno ma resta assorbita in quella della massa che la ricomprende»(Cass. n. 6795/2023). Si tratta di una conseguenza in trinseca all’attribuzione della legittimazione attiva esclusiva al curatore, il quale mai potrebbe agire nell’interesse di un singolo creditore, ma agisce sempre nell’interesse della massa dei creditori concorsuali. Né in questo mutamento degli effetti dell’accoglimento dell’azione revocatoria si può ravvisare una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni analoghe , essendo inerente al sistema che il regime di stabilità degli atti di disposizion e compiuti dall’imprenditore commerciale assoggettabile a fallimento (oggi a liquidazione giudiziale) o a procedure concorsuali analoghe siadifferenziato rispetto al regime vigente per gli atti compiuti da altri soggetti. 6. Infine, con il sesto motivo, si prospettano «violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n . 4 , e 111 C ost . per motivazione meramente apparente, nella parte in cui la Corte d’Appello di Roma ha condannato gli eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite, liquidandole al massimo del tariffario». I ricorrenti si dolgono, non della loro condanna alla rifusione delle spese di lite in quanto parte soccombente, bensì della liquidazione di tali spese nella misura tabellare massima, ritenendo la decisione, anche sotto questo aspetto, priva di idonea motivazione. 6.1. Il motivo è inammissibile, innanzitutto perché non viene nemmeno prospettata l’assenza totale di motivazione, ma si afferma soltanto che la motivazione sarebbe «inidonea a fungere da adeguatosupporto alla statuizione fornita». In secondo luogo, i ricorrenti travisano la motivazione, laddove prospettano una «sanzione» nei loro confronti per avere utilizzato la discussione orale davanti al collegio, mentre la corte d’appello – valorizzando questo a spetto al fine della liquidazione delle spese – non ha inteso sanzionare la parte soccombente, bensì remunerare la parte vittoriosa anche per tale «ulteriore cospicuo impegno». Infine, la liquidazione delle spese di lite da parte del giudice del merito rientra nella sua piena e insindacabile discrezionalità, finché contenuta entro i limiti minimi e massimi tabellari, come pacificamente avvenuto nel caso di specie (Cass.nn. 28749/2025; 33642/2024). 7. Rigettato, complessivamente, il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 8. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: rigetta il ricorso; condanna iricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000, per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115