CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20892/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG ft1 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Matera, con sentenza del 19/6/2020, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ad una pluralità di reati di truffa ed appropriazione indebita (capi da A ad N), di autoriciclaggio, (capi O e P), e di intestazione fittizia di beni (capo Q), riconosciuta la continuazione tra gli stessi, con le pene accessorie di legge, e disponeva altresì la confisca dei beni in sequestro: in particolare, disponeva la confisca ex art. 240 bis cod. proc. pen. dei beni oggetto di sequestro ex art. 648 quater cod. pen. in combinato disposto degli artt. 648 ter.1 cod. pen. e 321 comma 2 cod. proc. pen. sino all'importo di euro 261.755, oggetto dei reati di auto riciclaggio di cui ai capi O) e P), e la confisca ex art. 240 cod. pen. dei beni oggetto del sequestro preventivo ex art. 321 comma 1 cod, proc. pen. emesso fino all'importo di euro 515.698,50 quale prodotto, profitto, prezzo delle truffe ed appropriazioni indebite contestate ai capi da A) ad N). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Lolaico, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 321 comma 1, 2 e 2bis cod. proc. pen., all'art. 12 quinques comma 1 D.L. 356/1992, confluito nell'art. 512 bis cod. pen., per omessa o, comunque, meramente apparente motivazione in relazione alla disposta confisca. 3. La Procura Generale, nella persona del sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile per la sua genericità e manifesta infondatezza. La sentenza impugnata, infatti, nel recepire l'accordo tra le parti in ordine alla pena da applicare all'imputato, ha dato ampiamente conto delle ragioni che hanno giustificato il provvedimento di confisca, evidenziando in primo luogo come il pubblico ministero avesse chiesto la confisca di tutti i beni sottoposti a sequestro nel procedimento, e, pertanto, non solo di quelli formalmente intestati al Lolaico, ma anche dei beni e delle quote di beni formalmente intestate ai familiari e/o ai collaboratori dello stesso ed in realtà nella disponibilità del Lolaico, come dallo stesso ammesso in sede di interrogatorio in data 6/2/2020. La sentenza ha anche rilevato che, a fronte di tale richiesta, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la difesa non ha effettuato alcun rilievo critico, sostanzialmente rimettendosi alla decisione del giudice. Conseguentemente, la sentenza impugnata ha richiamato, per incorporazione, il provvedimento di sequestro emesso dal GIP in 13/1/2020, così dettagliatamente descrivendo gli elementi che allora erano stati ritenuti evidenziare la piena disponibilità dei beni in questione da parte del ricorrente, elementi poi confortati dalle già ricordate ammissioni dell'imputato in occasione del successivo interrogatorio. Dopo il dettagliato esame, in tal modo effettuato, delle ragioni che avevano portato a ritenere nella disponibilità del Lolaico tutti i beni oggetto del decreto di sequestro preventivo, la sentenza impugnata ha altresì richiamato il provvedimento del Tribunale del riesame che in data 13/2/2020 aveva limitato il sequestro preventivo diretto ai sensi dell'art. 321 comma 1 cod. proc. pen. fino all'importo di euro 515.698,50, quale prodotto, profitto o prezzo dei reati di truffa ed appropriazione indebita contestati nei capi da A) ad N) - rispetto alla somma di euro 777.453,50 indicata dal GIP - ed ha confermato il sequestro preventivo per equivalente emesso ex art. 648 quater cod. pen., in combinato disposto con gli artt. 648 ter cod. pen. e 321 comma 2 cod. sino all'importo di euro 261.755,00 oggetto dei reati di auto riciclaggio di cui ai capi O) e P). A fronte di tale diffusa ed argomentata motivazione - tutt'altro che assente o meramente apparente -il ricorrente si è limitato a dedurre, quale unico argomento dotato di specificità, che il procedimento dinanzi al Tribunale del riesame non era stato proposto dallo stesso Lolaico, circostanza di per sé assolutamente irrilevante ai fini della deduzione di mera apparenza della motivazione di un provvedimento che richiamava il contenuto del provvedimento del Tribunale del riesame, oltre che di quello in quella sede esaminato. Tutte le argomentazioni con le quali prima il GIP e poi il Tribunale del riesame hanno riconosciuto il carattere fittizio dell'intestazione a terzi dei beni in sequestro, in coerenza con le ammissioni dell'imputato in sede di interrogatorio, al pari di queste non sono state oggetto di alcuno specifico rilievo critico da parte del ricorrente, sicché la censura secondo cui la pur diffusa motivazione sarebbe meramente apparente deve ritenersi inammissibile anche perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 fe