CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17433/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] • Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 16 giugno 2022, con la quale egli era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.4 1.110/75 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un' asta metallica appuntita; Ritenuto che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha escluso la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità prevista dal terzo comma del citato art.4, in considerazione dei precedenti penali dell'imputato per reati contro il patrimonio e delle caratteristiche dello strumento (appuntito ed in ghisa); Considerato che in materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità (Sez. 1 - , Sentenza n. 13630 del 12/02/2019, Rv. 275242 - 01); Rilevato, infine, che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e che, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 a